Corte costituzionale

Ordinanza n. 293/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1989 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, della legge

27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle

persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica

moralità), come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974,

n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza

emessa il 13 aprile 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento

penale a carico di Musacco Mario, iscritta al n. 4 del registro

ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice

relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Cosenza -con ordinanza del 13 aprile

1988, pervenuta alla Corte il 3 gennaio 1989- ha sollevato, in

riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956,

n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose

per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), come modificato

dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro

la criminalità);

che la norma impugnata è censurata nella parte in cui consente

l'arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza

speciale anche fuori dei casi di flagranza;

che tale previsione - se è giustificata quando la

contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale

abbia carattere permanente - limita invece oltre misura il diritto

allo status libertatis, anche sul piano della repressione per coloro

che siano sottoposti a misure di prevenzione, quando l'evento da

reprimere ha carattere istantaneo e per di più configura una

fattispecie in sé contravvenzionale (guida di autoveicolo);

Considerato che questioni analoghe sono state già dichiarate non

fondate dalla Corte con le sentenze nn. 64/1970 e 126/1983;

che in particolare la sentenza n. 64/1970 ha non solo precisato

che nella norma impugnata ricorrono tutti gli estremi richiesti

dall'art.13 della Costituzione, ma anche chiarito che, nella

specifica situazione descritta in detta norma è pienamente

ragionevole la previsione che possa ricorrere, fuori della flagranza,

"una situazione di urgenza che renda necessario l'intervento

restrittivo della libertà personale, ove si tenga presente che il

provvedimento si rivolge a soggetti nei cui confronti già si sono

verificate le condizioni di pericolosità sociale... e che hanno, per

di più, contravvenuto agli obblighi relativi; che hanno cioè

trasgredito ad una - quale che sia - delle prescrizioni stabilite nel

provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale";

che dall'ordinanza di rimessione non emergono elementi che

rendano opportuno un riesame delle decisioni citate;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,

come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497,

sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione dal Pretore

di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:293 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari