Corte costituzionale

Sentenza n. 64/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 20/04/1977 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei

confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la

pubblica moralità), nel testo modificato dall'art. 8 della legge 14

ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promossi con

ordinanze emesse il 19 novembre e 20 dicembre 1974 dai pretori di

Genova e di Catania, nei procedimenti penali a carico di Gianfranco

Coriani e Giuseppe Pantellaro, iscritte ai nn. 527 del registro

ordinanze 1974 e 40 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41 del 12 febbraio 1975 e n. 62

del 5 marzo 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 1977 il Giudice

relatore Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Gianfranco

Coriani, arrestato (due giorni dopo il fatto) per violazione degli

obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il pretore di Genova, con

ordinanza 19 novembre 1974, ha ritenuto rilevante (ai fini della

eventuale convalida dell'arresto stesso) e non manifestamente infondata

(ed ha per ciò sollevato) la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato

dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, nella parte, appunto,

in cui consente l'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti

alla sorveglianza speciale "anche fuori dei casi di flagranza".

Ha dubitato, infatti, il giudice a quo che la disposizione

denunziata contrasti con l'art. 13, comma terzo, della Costituzione: in

quanto prevede un "caso" di arresto non rispondente ai requisiti di

"tassatività ", "eccezionalità ", "necessità ed urgenza", richiesti,

invece, dalla norma costituzionale indicata per l'adozione di

provvedimenti restrittivi della libertà personale da parte

dell'autorità di P.S.

2. - Identica questione ha sollevato il pretore di Catania, con

ordinanza 20 dicembre 1974, pronunziata in un procedimento a carico di

Giuseppe Pantellaro arrestato dalla polizia il 10 dicembre 1974 per non

essere stato trovato nella propria abitazione nella notte tra il 5 e il

6 precedente.

3. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, per contestare la fondatezza della sollevata

questione. Considerato in diritto :

1. - La questione comune ad entrambe le ordinanze di rinvio (i cui

relativi giudizi si rende, perciò, opportuno riunire) investe, come

detto, l'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ("Misure di

prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza

pubblica e la pubblica moralità "), come modificato dall'art. 8 della

legge 14 ottobre 1974, n. 497 ("Nuove norme contro la criminalità "),

per la parte in cui consente che l'autorità di P.S. proceda

all'arresto dei contravventori agli obblighi inerenti alla sorveglianza

speciale, anche fuori dei casi di flagranza.

La normativa denunziata è sembrata, infatti, in contrasto con

l'art. 13, comma terzo, della Costituzione - il quale prevede che

l'autorità di P.S. possa adottare provvedimenti restrittivi della

libertà personale soltanto "in casi eccezionali di necessità ed

urgenza tassativamente indicati dalla legge" - giacché proprio tali

estremi della "eccezionalità - tassatività - necessità ed urgenza"

non sarebbero ad avviso dei giudici a quibus, ravvisabili nella

fattispecie.

2. - La questione non è fondata.

Per quanto, in primo luogo, attiene al requisito della

tassatività, questa Corte ha già affermato che gli elementi della

certezza e della inequivocità, insiti nel concetto di tassatività,

devono ritenersi sussistenti quando la norma precisi le circostanze

ricorrendo le quali l'arresto è consentito (sentenza n. 211 del 1975).

Nella specie non è dubbio che tali elementi (di certezza),

appunto, ricorrano e che, quindi, la regola di tassatività sia

rispettata: in quanto la disposizione impugnata - oltre ad indicare la

categoria di persone (quelle sottoposte a sorveglianza speciale), nei

cui confronti può essere disposto l'arresto - descrive anche il

comportamento che legittima il provvedimento restrittivo della libertà

personale, identificabile nel fatto della trasgressione agli specifici

obblighi inerenti alla sorveglianza stessa.

3. - Ricorre, poi, indiscutibilmente, nella specie, anche l'estremo

della "eccezionalità ": che (contrariamente a quanto assume il pretore

di Catania) non può ritenersi contraddetto dalla frequenza e

prevedibilità dei fatti di violazione degli obblighi inerenti alla

sorveglianza speciale, non essendo - il significato del termine

"eccezionale" - legato alla rarità della fattispecie considerata,

bensì al suo porsi al di fuori della regola ordinaria.

4. - Da ultimo, quanto ai presupposti della necessità ed urgenza,

va tenuto presente che - come questa Corte già ha precisato (v.

sentenza n. 126 del 1972) - è sufficiente, perché i detti estremi

siano realizzati, che la situazione contemplata dalla legge sia tale da

prospettare come possibile la necessità del provvedimento (il che, del

resto, trova un riscontro testuale nel termine "può" adoperato

dall'art. 13, comma terzo, della Costituzione): salvo, poi, rimanendo

all'autorità di pubblica sicurezza di verificare la ricorrenza in

concreto della necessità ed urgenza dell'intervento (in base alla

valutazione degli elementi indicati nella sentenza n. 173 del 1971).

Ciò posto in premessa e venendo, quindi, a considerare la

specifica situazione descritta nella norma impugnata, deve senz'altro

escludersi che, in relazione a questa, sia irragionevole la previsione

che possa ricorrere (fuori della flagranza) una situazione di urgenza

che renda necessario l'intervento restrittivo della libertà personale:

ove si tenga presente che il provvedimento si rivolge a soggetti nei

cui confronti già si sono verificate le condizioni di pericolosità

sociale per la sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale,

e che hanno, per di più, contravvenuto agli obblighi relativi: che

hanno, cioè, trasgredito ad una - quale che sia - delle prescrizioni

stabilite nel provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale

(cfr. art. 5 legge 1956, n. 1423 cit.), e non solo (ovviamente) a

quella specifica di cui si discute nei giudizi a quibus (l'entità

della quale può rilevare proprio in sede di concreta valutazione della

necessità ed urgenza dell'arresto).

5. - Infine, non rileva l'argomento (prospettato dal pretore di

Genova) che la facoltatività dell'arresto lascerebbe la restrizione

della libertà personale rimessa alla assoluta discrezionalità

dell'autorità di P.S.: giacché, in base alla disposizione precettiva

dello stesso art. 13 della Costituzione, l'arresto rimane pur sempre

soggetto a convalida da parte dell'autorità giudiziaria. La quale

deve, fra l'altro, controllare e motivare la sussistenza in concreto

dei requisiti, appunto, della necessità ed urgenza dell'intervento di

P.S.: rispetto a cui non difettano, poi, garanzie per l'interessato,

essendo consentito il ricorso per cassazione ex art. 111 della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei

confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la

pubblica moralità), modificato dall'art. 8 legge 14 ottobre 1974, n.

497 (Nuove norme contro la criminalità), sollevata, con le ordinanze

in epigrafe indicate, in riferimento all'art. 13, comma terzo, della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:64 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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