Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1981

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/12/1981 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma

terzo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Violazione delle misure

di sorveglianza speciale), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio

1975 dal pretore di San Cipriano Picentino, nel procedimento penale a

carico di Costabile Orlando, iscritta al n. 204 del registro ordinanze

1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 181 del

1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 ottobre 1981 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

I carabinieri di Giffoni Vallepiana, avendo accertato che il

sorvegliato speciale Orlando Costabile aveva violato la prescrizione di

"non rincasare la sera più tardi delle ore 21", procedevano al suo

arresto il 13 febbraio 1975, ai sensi dell'art. 9, terzo comma, della

legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Dispone invero tale norma che:

"Il contravventore agli obblighi inerenti alla sorveglianza

speciale è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Se l'inosservanza riguarda la sorveglianza speciale con l'obbligo o

il divieto di soggiorno, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a

due anni. In ogni caso è consentito l'arresto anche fuori dei casi di

flagranza (...)".

Il pretore di San Cipriano Picentino convalidava l'arresto con

decreto del 15 febbraio 1975 ed ordinava che l'imputato fosse condotto,

in stato di detenzione, all'udienza del 18 febbraio 1975 per giudicarlo

col rito del giudizio direttissimo, ma in udienza rilevava che, non

ricorrendo l'ipotesi della flagranza, mancavano i presupposti per la

celebrazione del giudizio stesso. Perciò ordinava la trasmissione

degli atti al suo ufficio, onde procedere con le forme ordinarie, e

disponeva la "liberazione" dell'arrestato, "essendo egli imputato di

reato per il quale la legge non consente il mandato di cattura".

Quindi, con ordinanza 24 febbraio 1975, sollevava questione di

legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, legge 27 dicembre

1956, n. 1423, in riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Circa la non manifesta infondatezza della questione il giudice a

quo assume che quest'ultima disposizione conferisce una riserva di

potere alla A.G. in materia di provvedimenti limitativi della libertà

personale e che pertanto il legislatore ordinario, allorché

attribuisce eccezionalmente simile potere all'autorità di polizia,

deve contemporaneamente assicurare all'A.G. il potere, in caso di

convalida, di protrarre gli effetti del provvedimento.

Senonché, nell'ipotesi prevista dall'art. 9, terzo comma, legge 27

dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'art. 8 legge 14

ottobre 1974, n. 497, non essendo possibile procedere al giudizio

direttissimo, per difetto della flagranza, e non essendo consentito il

mandato di cattura, data la natura contravvenzionale del reato, il

giudice non potrebbe protrarre lo stato di detenzione, e fare quindi

proprio il provvedimento provvisorio adottato dalla P.S., ma dovrebbe

ordinare la liberazione dell'arrestato.

Di qui il dubbio che la norma denunziata contrasti, nei sensi sopra

indicati, con l'art. 13, secondo comma, della Costituzione.

In ordine alla rilevanza, il giudice a quo osserva poi che la

questione sollevata concerne un aspetto essenziale della controversia

(quello relativo allo stato di detenzione dell'imputato) e che, in caso

di accoglimento, dovrà dichiararsi l'illegittimità della detenzione

preventiva sofferta dal Costabile nonostante l'intervenuta convalida

dell'arresto.

L'ordinanza ritualmente notificata e comunicata, è stata

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1975, n. 181. In

questa sede si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con atto

depositato l'11 giugno 1975, chiedendo che la questione sollevata sia

dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza o, comunque, non

fondata.

I dubbi circa la rilevanza della questione sono ricollegati al

fatto che essa è stata sollevata quando l'imputato era stato già

scarcerato.

Nel merito, l'Avvocatura prende atto che secondo l'orientamento

della Corte di cassazione l'arresto eseguito nella flagranza di un

reato per il quale, data la pena edittale, la legge non autorizza il

mandato di cattura, legittima il protrarsi della custodia preventiva

solo quando si proceda nelle forme del giudizio direttissimo e che ove,

invece, si proceda secondo il rito ordinario debbono trovare

applicazione le norme degli artt. 269 e 270 c.p.p. le quali impongono

la immediata scarcerazione dell'imputato. Ma ritiene che una esatta

interpretazione della norma impugnata porti ad escludere che con essa

si sia voluto autorizzare l'autorità di pubblica sicurezza ad operare

un arresto che, sia pure dopo la convalida, deve immediatamente essere

posto nel nulla dall'autorità giudiziaria.

Per l'Avvocatura la denuncia contenuta nell'ordinanza di rinvio

deriverebbe "dall'equivoco nel quale è incorso il giudice a quo quando

ha ritenuto di dover ordinare la liberazione dell'imputato arrestato,

in applicazione delle disposizioni del codice di rito relative alla

liberazione dell'imputato senza considerare che proprio queste

disposizioni erano state derogate dalla norma impugnata".

Conclude pertanto chiedendo che la questione sia dichiarata

inammissibile perché irrilevante o, in subordine, che la questione

stessa sia dichiarata infondata. Considerato in diritto :

1. - Come esposto in narrativa, il giudice a quo ha sollevato

questione di legittimità dell'art. 9, terzo comma, della legge 27

dicembre 1956, n. 1423, nel testo risultante dalle modifiche apportate

con l'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, assumendo che la

disposizione ivi contenuta, secondo la quale è consentito l'arresto

del contravventore agli obblighi relativi alla sorveglianza speciale

anche fuori dei casi di flagranza, si porrebbe in contrasto con la

riserva di giurisdizione in materia di provvedimenti concernenti la

libertà personale posta dall'art. 13 Cost. in quanto non

attribuirebbe all'autorità giudiziaria il potere di protrarre

l'arresto stesso nel caso in cui, come nella specie, non sia possibile

avvalersi del giudizio direttissimo per trascorsa flagranza e si debba

quindi procedere alla liberazione dell'arrestato per un reato che, come

quello ascritto al Costabile, non consenta il mandato di cattura.

2. - E da rilevare pregiudizialmente che il giudice a quo come

risulta dalla stessa ordinanza di rinvio, in applicazione dei criteri

testé esposti, con provvedimento del 18 febbraio 1975, cioè di data

anteriore all'ordinanza stessa, aveva disposto la liberazione

dell'arrestato ritenendo appunto che la sua detenzione non era

consentita, in base alla natura contravvenzionale del reato ed alla

inapplicabilità nella specie del rito direttissimo.

La evidente definitività del detto provvedimento di scarcerazione

rende in ogni caso ininfluente la prospettata dichiarazione di

illegittimità della norma impugnata ed è quindi palese l'irrilevanza

della questione, la cui soluzione non potrebbe oramai spiegare alcun

effetto nel giudizio principale.

3. - La motivazione pur formulata dal giudice a quo ai fini del

giudizio di rilevanza di sua competenza, incentrata sulla

illegittimità dell'arresto del Costabile che dovrebbe derivare dalla

prospettata dichiarazione di illegittimità dell'articolo 9, terzo

comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, appare quindi del tutto

incongrua ed insufficiente e, come tale, censurabile in questa sede.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità dell'art. 9,

terzo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, modificato

dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata con

ordinanza del pretore di San Cipriano Picentino del 24 febbraio 1975 in

riferimento all'art. 13 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1981:191 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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