Corte costituzionale

Sentenza n. 126/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 05/05/1983 · relatore Alberto Malagugini

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5 e

9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni

(Inosservanza degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale)

promossi con le ordinanze emesse il 5 aprile e il 3 maggio 1976 dal

Pretore di Rovigo, il 10 novembre 1977 e il 23 maggio 1978 dal Pretore

di Rodi Garganico e il 27 settembre 1980 dal Pretore di Orvieto,

rispettivamente iscritte ai nn. 465 e 690 del registro ordinanze 1976,

ai nn. 103 e 433 del registro ordinanze 1978 e al n. 874 del registro

ordinanze 1980 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 232 del 1976, n. 4 del 1977, nn. 115 e 341 del 1978 e n. 63 del

1981.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 19 maggio 1982 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze di identico tenore emesse il 6 aprile ed il

3 maggio 1976 nel corso dei procedimenti penali a carico di Malengo

Enzo Silvano e Bonfà Pietro, imputati del reato di cui all'art. 9

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, così come modificato dall'art.

8 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (inosservanza degli obblighi inerenti

alla sorveglianza speciale), il Pretore di Rovigo, muovendo dalla

premessa che la misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la

misura di sicurezza della libertà vigilata "danno vita a restrizioni

analoghe per il soggetto, pur se differenti quanto a presupposti ed

effetti", sollevava d'ufficio questione di legittimità costituzionale

del predetto art. 9 l. n. 1423/1956 assumendone il contrasto con l'art.

3 Cost.. Ad avviso del Pretore, non sarebbe conforme al principio di

uguaglianza la previsione di una sanzione penale (arresto da tre mesi

ad un anno) per la violazione delle prescrizioni inerenti alla citata

misura di prevenzione, dal momento che analoga sanzione non è prevista

per il caso di trasgressione agli obblighi imposti con

l'assoggettamento a libertà vigilata (art. 228 c.p.), cui consegue

solo l'aggiunta della cauzione di buona condotta o, nei casi più

gravi, la sostituzione con la misura di sicurezza dell'internamento in

colonia agricola o casa di lavoro (art. 231 c.p.). Tale diverso

trattamento non sarebbe secondo il giudice a quo giustificabile, in

quanto l'applicazione della libertà vigilata postula "una situazione

oggettiva e soggettiva più grave". Un'identica questione di

costituzionalità veniva altresì sollevata dal Pretore di Rodi

Garganico con due ordinanze di tenore analogo alle precedenti emesse il

10 novembre 1977 ed il 23 maggio 1978 nel corso dei procedimenti penali

a carico di Bevere Francesco e Viterbo Michele, anch'essi imputati del

reato di cui all'art. 9 legge n. 1423/1956. Le predette ordinanze,

ritualmente notificate e comunicate, venivano pubblicate

rispettivamente sulla Gazzetta Ufficiale nn. 232 dell'1 settembre

1976, 4 del 5 gennaio 1976, 115 del 26 aprile 1978 e 341 del 6 dicembre

1978.

2. - Intervenendo nei primi tre dei suddetti giudizi in

rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura

dello Stato chiedeva che la questione fosse dichiarata infondata,

osservando che, se è vero che misure di sicurezza e misure di

prevenzione ante delictum hanno in comune il fondamento e la finalità

di prevenzione di fronte alla pericolosità sociale del soggetto, è

pur vero che essere diversamente disciplinate dalla stessa Costituzione

(artt. 13 e 16) - si differenziano nettamente per struttura, settore di

competenza, campo e modalità di applicazione ed organi a questa

preposti. Solo le prime, e non le seconde, presuppongono la

perpetrazione di un reato. Inoltre, mentre la libertà vigilata "mira

al fine specifico di impedire nuovi reati anche attraverso il

reinserimento del reo nel contesto economico e sociale in cui - espiata

la pena - deve ritornare a vivere", alla sorveglianza speciale è

estranea la finalità di recupero sociale del soggetto, operando essa

in funzione di mera prevenzione. Per garantire questa, il legislatore

ha ritenuto la pena dell'arresto strumento valido ad assicurare

l'osservanza delle prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale.

Viceversa, nella delicata fase di reinserimento sociale di un

condannato che abbia già espiato una pena detentiva, ha ritenuto

opportuno graduare diversamente i poteri del giudice, non obbligandolo

ad irrogare in ogni caso una pena detentiva, ma per altro verso

consentendogli di giungere, per le trasgressioni più gravi, "a

restrizioni molto incisive della libertà personale" (conversione della

misura nell'assegnazione ad una colonia agricola o a una casa di

lavoro).

3. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Miagostovich

Giovanni Battista, imputato del reato di cui al citato art. 91. n. 1423

del 1956 (come modificato all'art. 8 l. n. 497/1974) per avere

distribuito volantini ciclostilati a contenuto politico - così

contravvenendo alla prescrizione del decreto di sorveglianza speciale

consistente nel divieto di partecipare a pubbliche riunioni e comizi

elettorali - il Pretore di Orvieto sollevava questione di legittimità

costituzionale del citato art. 9 nonché del precedente art. 5 l. n.

1423/1956 che disciplina le prescrizioni da imporre al sorvegliato

speciale. Nella succinta motivazione del provvedimento, il Pretore

assumeva che rispetto alle prescrizioni anzidette (divieto di

partecipare a pubbliche riunioni e comizi elettorati) "non è contenuto

nella legge alcun criterio direttivo che impedisca la limitazione di

libertà costituzionalmente garantite quali quelle previste dagli artt.

21 e 49 della Costituzione con violazione altresì per la

indeterminatezza dei criteri suddetti del principio di stretta

legalità dell'art. 25 della Costituzione". L'ordinanza, ritualmente

notificata e comunicata, veniva pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.

63 del 4 marzo 1981. Nel giudizio così instaurato non interveniva né

il Presidente del Consiglio dei ministri né la parte privata. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze di rimessione sollevano questioni

attinenti al medesimo testo legislativo. Le relative cause, trattate

congiuntamente, possono essere, perciò, riunite e decise con unica

sentenza.

2. - I Pretori di Rovigo (r.o. nn. 465 e 690 del 1976) e di Rodi

Garganico (r.o. nn. 103 e 433 del 1978) dubitano della legittimità

costituzionale dell'art. 9 (primo comma) della legge 27 dicembre 1956,

n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n.

497, che punisce con l'arresto da tre mesi ad un anno il contravventore

alle prescrizioni del decreto di sorveglianza speciale.

Secondo i giudici a quibus, autori di ordinanze estremamente

concise, la disposizione di legge denunziata contrasterebbe con il

principio di uguaglianza, di cui all'art. 3, comma primo, Cost., per

ciò che in essa la trasgressione alle prescrizioni imposte al

sorvegliato speciale è sanzionata con pena detentiva mentre

altrettanto non è previsto, dall'art. 231 del codice penale, per la

trasgressione alle prescrizioni imposte al libero vigilato. Il Pretore

di Rodi Garganico si limita ad affermare che l'art. 9 della legge n.

1423 del 1956 "prevede... una pena qualitativamente più grave di

quella prevista dall'art. 231 del codice penale per la trasgressione

agli obblighi della libertà vigilata". Il Pretore di Rovigo, invece,

premesso che, a suo giudizio, "la misura di sicurezza della libertà

vigilata (artt. 199 e seguenti del codice penale) e la misura di

prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.... danno vita ad

analoghe restrizioni per il soggetto, pur se differenti quanto a

presupposti ed effetti", ritiene non possa giustificarsi "sotto il

profilo dell'art. 3 Cost. la previsione della sanzione penale

dell'arresto soltanto per le violazioni delle prescrizioni della

seconda, in presenza di una situazione soggettiva ed oggettiva meno

grave rispetto a quella postulata dalla applicazione della misura di

sicurezza sopra indicata". La questione non è fondata.

3. - Invero l'art. 9 della legge n. 1423 del 1956, nel testo

modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, configura

un'ipotesi di reato contravvenzionale e ne determina la pena,

dell'arresto, da un minimo ad un massimo. L'art. 231 del codice

penale, invece, attiene alla disciplina delle misure di sicurezza, al

cui sistema è interno, e prevede che a carico del libero vigilato (e

cioè di un soggetto sottoposto a misura di sicurezza personale non

detentiva - art. 215, terzo comma, del codice penale-) il quale

contravvenga alle prescrizioni impostegli (di cui all'art. 228 del

codice penale) possano - e non debbano - essere applicate o, in via

aggiuntiva, la misura di sicurezza patrimoniale della cauzione di buona

condotta, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma del medesimo

art. 231 e in via sostitutiva, una delle misure di sicurezza personali

detentive di cui all'art. 215, secondo comma, n. 1 e n. 4 del codice

penale.

Ora, mentre è chiaro che non può parlarsi di pene

qualitativamente più o meno gravi, come pretende il Pretore di Rodi

Garganico, posto che quelle facoltativamente previste dall'art. 231 del

codice penale, pene non sono, ma misure amministrative di sicurezza,

occorre riconoscere che il diverso trattamento sostanziale riservato

dal legislatore al sorvegliato speciale da un lato ed al libero

vigilato dall'altro, nelle ipotesi di trasgressione alle prescrizioni

loro rispettivamente imposte, trova ampia giustificazione nella

diversità delle situazioni cui la disposizione di legge denunziata e

quella ad essa raffrontata sono riferite.

Infatti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale

presuppone la pericolosità sociale, accertata ante delictum, del

soggetto a cui viene applicata ed ha fini cautelari, di difesa della

società contro il pericolo di attentati alla sicurezza ed alla

moralità pubbliche. Viene inflitta per un tempo determinato, da uno a

cinque anni, può essere revocata o modificata soltanto quando sia

cessata o mutata la causa che l'ha determinata e cessa di diritto allo

spirare del termine stabilito nel decreto del Tribunale che la applica,

salvo che, nel frattempo il sorvegliato speciale abbia commesso un

reato; è, infine, incompatibile con una misura di sicurezza detentiva

o la libertà vigilata.

La misura di sicurezza della libertà vigilata, invece, può essere

applicata soltanto sul presupposto della pericolosità criminale del

soggetto, di regola, accertata o presunta, post delictum; pericolosità

intesa come probabilità che il soggetto medesimo commetta nuovi fatti

preveduti dalla legge come reati. Viene inflitta per il periodo minimo

previsto dalla legge, che può essere prolungato, quando allo spirare

dello stesso un nuovo accertamento attesti la persistente

pericolositàdel soggetto interessato; può, di contro, essere

revocata, anche prima dello spirare del termine minimo, quando la

pericolosità medesima risulti cessata.

La misura di sicurezza in esame, da ultimo, ha finalità

rieducativa e sociale, così che le prescrizioni imposte dal giudice

devono essere "idonee ad evitare occasioni di nuovi reati" e "la

sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il

lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale" (art. 228 del

codice penale). Inoltre essa è accompagnata da "interventi di sostegno

e di assistenza" del servizio sociale al fine del "reinserimento

sociale" del libero vigilato (art. 55 legge 26 luglio 1975, n. 354, nel

testo sostituito dall'art. 6 della legge 12 gennaio 1977, n. 1).

Basta, dunque, la semplice descrizione delle due situazioni poste a

raffronto per poterne desumere la indubbia disomogeneità.

4. - Il solo Pretore di Rovigo dà atto della differenza di

"presupposti ed effetti" delle due misure, di sicurezza e di

prevenzione, qui considerate. Egli sembra però fondare il suo dubbio

di costituzionalità sul fatto che le dette misure danno vita ad

"analoghe restrizioni" per il soggetto al quale o l'una o l'altra viene

applicata. Con tale affermazione il giudice a quo si riferisce alle

analogie delle prescrizioni che possono essere imposte al sorvegliato

speciale, da un lato, ed al libero vigilato, dall'altro, così che

analoghi e di analoga gravità dovrebbero considerarsi i comportamenti

di trasgressione alle prescrizioni stesse. Analoghe, cioè sarebbero le

condotte considerate nelle due disposizioni di legge a confronto, che

meriterebbero, perciò, uguale trattamento.

Neppure così prospettata la questione può però dirsi fondata.

Anzitutto nessuna disposizione del codice penale indica

analiticamente quali prescrizioni il giudice debba imporre al libero

vigilato, a differenza di quanto l'art. 5 stabilisce per il sorvegliato

speciale, con riferimento specifico a taluni soggetti (comma secondo),

"in ogni caso" (comma terzo), ovvero quando alla sorveglianza si

accompagni l'obbligo di soggiorno in un determinato comune (comma

quinto).

L'unico punto di contatto sta tra la norma (art. 5 l. 1423 del

1956) che consente al Tribunale di "imporre", "inoltre", al sorvegliato

speciale "tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie avuto

riguardo alle esigenze di difesa sociale" e quella (art. 228, secondo

comma, del codice penale) che fa carico al giudice di imporre al libero

vigilato "prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati",

ma è evidente che le due distinte disposizioni hanno effetto

divaricante e non convergente. La possibilità che, di fatto, nelle due

ipotesi possano aversi prescrizioni analoghe o anche ugualmente

formulate non vale certo a rendere omogenee le due situazioni. In

secondo luogo e soprattutto le condotte materiali (anche se per ipotesi

uguali) non possono essere considerate in sé ma, ai fini che qui

importano, vanno valutate in riferimento agli interessi ritenuti

dall'ordinamento meritevoli di tutela, che le condotte medesime

offendono o mettono in pericolo. Stabilire se e come una condotta

debba essere sanzionata in relazione al danno o al pericolo che da essa

deriva ad interessi determinati, valutati per la loro rilevanza,

rientra nelle scelte discrezionali del legislatore e il rapporto tra

precetto e sanzione, penale o meno, implica un giudizio di valore

riservato esclusivamente al legislatore stesso, e sindacabile da questa

Corte nell'esclusiva ipotesi di palese irrazionalità (sent. n. 26 del

1979).

Nessuna irrazionalità è peraltro riscontrabile nella fattispecie

denunziata configurata dal legislatore come un illecito penale punito

con pena detentiva in vista del preminente interesse alla difesa

sociale con essa tutelato e tenuto conto del valore anche intimidatorio

della previsione incriminatrice. Al contrario, l'art. 231 del codice

penale del tutto ragionevolmente, consente al giudice - che

sovraintende ad una azione combinata di pubblici poteri intesa ad

"agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento del libero vigilato,

evitandogli anzitutto le occasioni di nuovi reati" - di valutare, se a

quel fine, in presenza di trasgressioni alle prescrizioni imposte, sia

opportuno assumere un qualche ulteriore provvedimento oppure no, e, nel

caso affermativo quale misura applicare, tenuto presente che, per le

trasgressioni reiterate o più gravi, alla misura non detentiva in atto

può essere sostituita altra detentiva e che la condotta del

trasgressore dovrà pur sempre essere valutata in sede di riesame della

pericolosità.

Da nessun punto di vista, dunque la questione sollevata dai Pretori

di Rovigo e di Rodi Garganico può giudicarsi fondata.

5. - Il Pretore di Orvieto, con l'ordinanza indicata in epigrafe

(r.o. n. 874 del 1980) denunzia gli artt. 5 e 9 della legge n. 1423

del 1956, prospettandone il contrasto con gli artt. 21, 25 e 49 Cost..

Ciò perché, nelle citate disposizioni della legge in questione, non

sarebbe "contenuto" "alcun criterio direttivo che impedisca la

limitazione di libertà costituzionalmente garantite quali quelle

previste dagli artt. 21 e 49 della Costituzione con violazione

altresì, per la indeterminatezza dei criteri suddetti, del principio

di stretta legalità dell'art. 25 Cost.".

Anche questa questione, peraltro nuova, non è fondata.

Per poterla apprezzare correttamente è necessario rifarsi alla

ordinanza di rimessione, dalla quale si ricava che essa è stata emessa

nel corso del giudizio a carico di soggetto imputato del fatto di

"avere distribuito volantini di contenuto politico" "così

contravvenendo al provvedimento della Corte di Appello di Milano del 25

febbraio 1980 adottato ai sensi dell'art. 5 legge 1423/1956" e "quindi

chiamato a rispondere della contravvenzione prevista dal successivo

art. 9 della legge n. 1423 del 1956 come modificato dall'art. 8 della

legge n. 497/1974". Sempre secondo il Pretore di Orvieto, la

prescrizione, contenuta nel citato provvedimento della Corte di Appello

di Milano, della cui inosservanza si tratta, è quella "consistente nel

divieto di partecipare a pubbliche riunioni ed a comizi elettorali",

l'unica che il giudice a quo cita e che, considerandola consentita

dall'art. 5 della legge n. 1423 del 1956, lo induce a dubitare della

disposizione di legge che la prevede.

6. - Così riprodotta la situazione processuale, quale descritta

nella ordinanza di rimessione, cui questa Corte non può non riferirsi,

sembra che vada preliminarmente risolta la questione se la disposizione

di legge denunziata, nella parte in cui elenca tra le prescrizioni che

il giudice deve "in ogni caso" imporre al sorvegliato speciale, quella

di "non partecipare a pubbliche riunioni" (art. 5, terzo comma, ultimo

inciso), contrasti o meno con il principio di stretta legalità di cui

all'art. 25 Cost., per la indeterminatezza dei criteri dettati al

giudice dalla stessa disposizione di legge per l'applicazione di quella

specifica prescrizione. Questi infatti sono i limiti in cui la

questione appare rilevante perché la disposizione di legge denunziata

non fa riferimento a comizi elettorali, ma soprattutto e

pregiudizialmente perché il fatto di trasgressione addebitato al

sorvegliato non è quello di aver partecipato a comizi elettorali, ma

quello di aver "distribuito volantini di contenuto politico".

Se così è, basta scorrere l'elenco delle prescrizioni di cui

all'art. 5, terzo comma, della legge 1423 del 1956 - redatto per la

verità, con terminologia arcaica ed anacronistica - per constatare che

quella, rilevante nella fattispecie giudicanda, facente divieto al

sorvegliato di partecipare a pubbliche riunioni è espressa in termini

assolutamente tassativi e non lascia alcun margine di discrezionalità

al giudice che deve applicarla "in ogni caso" e cioè a tutti i

sorvegliati speciali. Ma anche quando così non fosse, la norma

generale di cui al quarto comma del medesimo art. 5 (che, peraltro non

rileva nel presente giudizio) stabilisce che al sorvegliato speciale

possono essere imposte soltanto le prescrizioni, "tutte le

prescrizioni", ravvisate "necessarie" dal giudice "avuto riguardo alle

esigenze di difesa sociale"; le prescrizioni, cioè, la cui osservanza

appaia strumentalmente necessaria per la tutela di siffatte esigenze,

tenuto conto, lo si ripete, della pericolosità specifica del

sorvegliato, accertata nel processo di prevenzione, nonché,

ovviamente, nel rispetto dei principi costituzionali, o se si vuole,

dei diritti costituzionalmente garantiti. Tale essendo la disposizione

denunziata, anche la ritenuta mancanza di "criteri direttivi" appare

del tutto insussistente L'ulteriore censura, per cui la disposizione di

legge denunziata, intesa nei termini sopra confutati, non "impedisce la

limitazione di libertà costituzionalmente garantite, quali quelle

previste dagli artt. 21 e 49 Cost.", può essere letta in un duplice

senso intendendola cioè riferita o ad una pluralità di parametri

costituzionali, non specificati (tutti quelli che garantiscono diritti

di libertà) o ai soli parametri degli artt. 21 e 49 Cost..

Considerata sotto il primo punto di vista la questione è

chiaramente inammissibile per la sua indeterminatezza, che rende

impossibile identificarne i termini e verificarne la rilevanza. Vale

però, ugualmente, la pena di ricordare, che sulla legittimità

costituzionale, in via di principio, di "un sistema di prevenzione dei

fatti illeciti, a garanzia dell'ordinato e pacifico svolgimento dei

rapporti tra i cittadini" subordinatamente, peraltro, al rispetto del

principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale,

questa Corte ha avuto modo di pronunziarsi in numerose sentenze, dalla

n. 2 del 1956 alla n. 177 del 1980. Ciò, evidentemente, non significa,

ma anzi, esclude tassativamente che, con le misure di prevenzione,

mediante prescrizioni specifiche, male invocando la clausola generale,

contenuta nell'art. 5, quarto comma della legge n. 1423 del 1956, per

cui oltre a quelle ivi elencate, possono essere imposte tutte le

prescrizioni che il giudice "ravvisi necessarie avuto riguardo alle

esigenze di difesa sociale"; mediante prescrizioni del genere, possano

essere imposte al sorvegliato speciale limitazioni di diritti

costituzionalmente garantiti in casi e per fini non previsti dalla

Costituzione stessa. Verificandosi siffatte ipotesi, non se ne potrebbe

far carico alla denunziata disposizione della legge n. 1423 del 1956

(che come significativamente scrive il giudice a quo non le

impedirebbe), ma soltanto al provvedimento del giudice che contenesse

prescrizioni del genere; provvedimento contro il quale sono esperibili

i mezzi di impugnazione di cui all'art. 4 della legge medesima.

Sotto il secondo punto di vista, la censura riferita ai soli artt.

21 e 49 Cost. non è fondata, posto che la prescrizione la cui

trasgressione è assunta ad elemento materiale della contravvenzione

prevista e punita dall'art. 9 della legge 1423 del 1956, nel testo

sostituito dall'art. 8 della legge n. 497 del 1974, è quella -

l'unica, si ripete, citata, nella ordinanza di rimessione - "di non

partecipare a pubbliche riunioni o comizi elettorali" corrispondente,

per la parte che rileva, al più volte citato disposto del terzo comma

dell'art. 5 della medesima legge. Non si vede allora come un disposto

di legge che limita, per il periodo di durata della misura applicata,

il diritto del cittadino sorvegliato speciale "di riunirsi

pacificamente e senz'armi" di cui all'art. 17 Cost. possa trasformarsi

nella limitazione del diritto "di manifestare liberamente il proprio

pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione" di

cui all'art. 21 Cost. Quest'ultimo diritto di libertà non può essere

confuso con il diritto di riunione che soltanto viene in discussione

nella norma denunziata e nella prescrizione della cui trasgressione si

discute. Ancor più fuori campo, se così si può dire, si colloca il

diritto "di associarsi liberamente in partiti, per concorrere con

metodo democratico a determinare la politica nazionale" di cui all'art.

49 Cost.

Si tratta in entrambi i casi di libertà il cui esercizio può

incontrare soltanto limitazioni di fatto in conseguenza della

limitazione legislativamente prevista e recepita nelle prescrizioni

imposte dal giudice al sorvegliato speciale per l'esercizio del diritto

di riunione, limitazioni di fatto che non possono dar luogo a problemi

di costituzionalità. Sulla legittimità costituzionale della

prescrizione da farsi al sorvegliato di non partecipare a pubbliche

riunioni (di cui all'art. 5, terzo comma, legge 1423 del 1956), si è

pronunciata questa Corte con la sentenza n. 27 del 1957, decidendo

questione sollevata in riferimento agli artt. 2 e 17 Cost..

Le argomentazioni allora svolte sul punto meritano conferma e vale

la pena anche di ricordare l'osservazione per cui spetta al giudice

penale determinare i "concreti elementi di fatto che concorrono volta

per volta a realizzare la fattispecie del reato di trasgressione agli

obblighi della sorveglianza".

7. - Riconosciuta la legittimità costituzionale, nella parte

denunziata, dell'art. 5 della legge n. 1423 del 1956, nessun problema

si pone per quanto concerne l'art. 9 della medesima legge, nel testo

modificato dall'art. 8 della legge n. 497 del 1974, volta che

quest'ultimo disposto viene coinvolto dal giudice a quo nell'unica

censura di costituzionalità sul presupposto necessario ed esclusivo

della illegittimità costituzionale dell'art. 5 sopra specificato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato

dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in

riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., dai Pretori di Rovigo e di

Rodi Garganico con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 e dell'art. 9, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 come

modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata,

in riferimento agli artt. 21,49 e 25 Cost. dal Pretore di Orvieto con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA- GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari