Se un parlamentare invoca l'immunità, il giudice deve fermarsi e passare gli atti alla Camera

Con la sentenza n. 169 del 2026 la Corte costituzionale ha annullato la condanna per diffamazione pronunciata dal Tribunale di Matera contro l'ex senatore Saverio De Bonis. Il giudice aveva respinto da solo l'eccezione di insindacabilità, mentre la legge n. 140 del 2003 gli imponeva di trasmettere gli atti al Senato. Il processo dovrà ripartire seguendo quella procedura.

· Redazione Iuspedia · 4 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Le norme in discussione
  2. Il caso
  3. Cosa ha deciso la Corte e perché
  4. Cosa cambia

Con la sentenza n. 169 del 2026, decisa il 22 settembre e depositata il 13 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso del Senato della Repubblica contro il Tribunale di Matera. Il Tribunale aveva processato e condannato per diffamazione l'ex senatore Saverio De Bonis senza interpellare il Senato, benché la difesa avesse invocato fin dall'inizio l'immunità prevista dall'art. 68 della Costituzione. La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale decidere da solo e ha annullato la sentenza di condanna e i provvedimenti con cui il processo era andato avanti.

Le norme in discussione

L'art. 68, primo comma, della Costituzione stabilisce che i parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. È la cosiddetta insindacabilità.

La procedura da seguire quando l'immunità viene invocata in un processo è fissata dall'art. 3 della legge n. 140 del 2003. Se il giudice ritiene fondata l'eccezione, proscioglie subito l'imputato, come prevede l'art. 129 del codice di procedura penale. Se invece la ritiene infondata, non può andare avanti: deve trasmettere gli atti, con ordinanza non impugnabile, alla Camera a cui l'imputato apparteneva al tempo del fatto. È quella Camera a deliberare se le dichiarazioni sono coperte dall'immunità. Se il giudice non condivide la delibera, può sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale.

Il caso

Il 16 agosto 2021 Saverio De Bonis, allora senatore, aveva ripubblicato sulla propria pagina Facebook un articolo del 2006 della «Gazzetta del Mezzogiorno» sul grano contaminato, aggiungendo un commento su un imprenditore che, secondo quanto scriveva, sapeva della contaminazione fin dall'acquisto del grano in Canada. L'imprenditore, indicato nella sentenza con le sole iniziali, era stato nel frattempo assolto in sede penale da quell'accusa.

Ne era nato un processo per diffamazione aggravata (art. 595, terzo comma, del codice penale) davanti al Tribunale di Matera. La difesa aveva eccepito già nella fase preliminare che si trattava di un'opinione espressa nell'esercizio della funzione parlamentare. Il Tribunale aveva respinto l'eccezione, rinviato il processo in quattro udienze fra il febbraio 2023 e il febbraio 2024 e infine, il 1° marzo 2024, aveva condannato De Bonis con la sentenza n. 225.

Il Senato ha sollevato il conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, chiedendo l'annullamento della sentenza e dei provvedimenti precedenti. La Camera dei deputati è intervenuta a sostegno del Senato. È intervenuto anche l'imprenditore, parte civile nel processo, chiedendo di respingere il ricorso: a suo avviso l'art. 3 della legge n. 140 del 2003 andava letto in modo restrittivo, così da permettere al giudice di procedere quando l'eccezione è chiaramente fuori luogo.

Cosa ha deciso la Corte e perché

Il ricorso è fondato. La Corte precisa prima di tutto che non ha giudicato se le frasi di De Bonis fossero davvero coperte dall'immunità: su questo nemmeno il Senato si è pronunciato. Il problema è un altro. Davanti a un'eccezione di insindacabilità, ripetuta più volte dalla difesa, il Tribunale ha proseguito il giudizio e lo ha chiuso con una condanna, mentre la legge gli imponeva di passare gli atti al Senato.

L'art. 3 della legge n. 140 del 2003 è, scrive la Corte, «assolutamente chiaro» su questo punto e non si presta alla lettura restrittiva proposta dalla parte civile. Non è consentito piegare per via interpretativa una disposizione dal testo univoco. La norma, inoltre, non pone dubbi di legittimità costituzionale: istituisce un meccanismo di leale collaborazione fra poteri dello Stato, ciascuno chiamato a valutare nella propria sfera l'ambito dell'immunità. E non blocca per sempre il processo, che riparte comunque una volta trascorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti da parte della Camera, prorogabili di non più di 30.

La Corte richiama la propria sentenza n. 149 del 2007, relativa a un caso del tutto sovrapponibile. Già allora aveva chiarito che la semplice prosecuzione del processo, a fronte dell'eccezione di insindacabilità, è un evidente disconoscimento delle funzioni attribuite dalla Costituzione alla Camera di appartenenza e una violazione dell'obbligo di leale collaborazione fra i poteri dello Stato.

La persona offesa, aggiunge la Corte, non resta senza tutela. Se la Camera dovesse dichiarare insindacabili le dichiarazioni, potrà sollecitare il giudice a promuovere il conflitto davanti alla Corte costituzionale.

Cosa cambia

La Corte ha dichiarato che non spettava al Tribunale di Matera adottare i provvedimenti di rigetto dell'eccezione, i rinvii di udienza e la sentenza di condanna n. 225 del 2024, e li ha annullati. Il processo contro De Bonis torna al punto in cui l'eccezione è stata sollevata: il giudice, se continua a ritenerla infondata, dovrà trasmettere gli atti al Senato e attendere la sua delibera.

Per i processi futuri la regola è ribadita con nettezza. Quando un imputato che era parlamentare al tempo del fatto invoca l'immunità per le opinioni espresse, il giudice ha due sole strade: proscioglierlo subito o passare gli atti alla Camera. Non può decidere da solo che l'immunità non c'entra, neppure quando il legame con la funzione parlamentare gli sembra assente. Sul merito di questo legame la Corte si è espressa pochi giorni prima, nella sentenza n. 165 del 2026 sul post di Vittorio Sgarbi, ma lì la Camera si era pronunciata e il conflitto era stato sollevato dal giudice.

Norme e fonti

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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026, p. 150 ↗.

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