Art. 1 — Modifiche al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206
[1]Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla parte IV, dopo il titolo II è inserito il seguente:
[2]«Titolo II-bis
[3]DELLA RIPARAZIONE DEI BENI
[4]Art. 127-bis (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni del presente titolo si applicano alla riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di difetto del bene che si verifica o si manifesta al di fuori della responsabilità del venditore ai sensi dell'articolo 133.
[5]2. Gli articoli 127-quinquies e 127-sexies si applicano esclusivamente ai beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di riparabilità.
[6]3. Restano impregiudicate le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142.
[7]Art. 127-ter (Definizioni). - 1. Ai fini del presente titolo si intende per:
- a)consumatore: la persona fisica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a);
- b)riparatore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, fornisce un servizio di riparazione, compresi i fabbricanti e i venditori che forniscono servizi di riparazione e i fornitori di servizi di riparazione indipendenti o collegati a detti fabbricanti o venditori;
- c)riparazione: la riparazione quale definita all'articolo 2, punto 20), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024;
- d)venditore: la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 128, comma 2, lettera c);
- e)fabbricante: il fabbricante quale definito all'articolo 2, punto 42), del regolamento (UE) 2024/1781;
- f)rappresentante autorizzato: il rappresentante autorizzato quale definito all'articolo 2, punto 43), del regolamento (UE) 2024/1781;
- g)importatore: l'importatore quale definito all'articolo 2, punto 44), del regolamento (UE) 2024/1781;
- h)distributore: il distributore quale definito all'articolo 2, punto 45), del regolamento (UE) 2024/1781;
- i)bene:
- 1)qualsiasi bene mobile materiale, ad eccezione dell'acqua, del gas e dell'energia elettrica;
- 2)qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene;
- l)ricondizionamento: il ricondizionamento quale definito all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) 2024/1781;
- m)specifiche di riparabilità: le specifiche previste dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice che permettono di riparare un bene, comprese le specifiche per aumentare la facilità di smontaggio e specifiche riguardanti l'accesso alle parti di ricambio, alle informazioni e agli strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni;
- n)supporto durevole: lo strumento di cui all'articolo 128, comma 2, lettera m).
[8]Art. 127-quater (Modulo europeo di informazioni sulla riparazione). - 1. I riparatori possono fornire al consumatore il modulo europeo di informazioni sulla riparazione di cui all'allegato II-novies al presente codice. Il modulo è fornito su un supporto durevole, entro un periodo di tempo ragionevole dopo la richiesta e prima che il consumatore sia vincolato da un contratto per la fornitura di servizi di riparazione.
[9]2. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione è fornito gratuitamente.
[10]3. In deroga al comma 2, quando è necessario un servizio di diagnostica, compreso un esame fisico o a distanza, per individuare la natura del difetto, il tipo di riparazione e per stimare il prezzo della riparazione, il riparatore può chiedere al consumatore di pagare i costi necessari di tale servizio. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48, 49, 49-bis, 50 e 51, il riparatore informa il consumatore dei costi del servizio di diagnostica.
[11]4. Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione specifica, in modo chiaro e comprensibile, le condizioni di riparazione seguenti:
- a)l'identità del riparatore;
- b)l'indirizzo geografico dove il riparatore è stabilito, il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica e, ove disponibile, qualsiasi altro mezzo di comunicazione elettronica che consenta al consumatore di contattare il riparatore e comunicare con lui in maniera rapida, efficiente e accessibile;
- c)il bene da riparare;
- d)la natura del difetto e il tipo di riparazione proposta;
- e)il prezzo o, se questo non può essere ragionevolmente calcolato in anticipo, le relative modalità di calcolo e il prezzo massimo per la riparazione;
- f)il tempo necessario per completare la riparazione;
- g)la disponibilità di beni sostitutivi temporanei durante il periodo di riparazione e gli eventuali costi a carico del consumatore per la sostituzione temporanea;
- h)il luogo in cui il consumatore consegna il bene per la riparazione;
- i)se del caso, la disponibilità di servizi accessori, quali la rimozione, l'installazione e il trasporto, offerti dal riparatore e gli eventuali costi dettagliati a carico del consumatore per tali servizi;
- l)il periodo di validità del modulo europeo di informazioni sulla riparazione;
- m)se del caso, informazioni supplementari.
[12]5. Il riparatore non modifica le condizioni di riparazione specificate nel modulo europeo di informazioni sulla riparazione per un periodo di trenta giorni dalla data in cui ha fornito il modulo al consumatore. Il riparatore e il consumatore possono concordare un periodo di validità più lungo per il modulo europeo di informazioni sulla riparazione. Se il consumatore accetta, entro il periodo di validità, le condizioni definite nel modulo, il riparatore esegue il servizio di riparazione conformemente a tali condizioni.
[13]6. Se il riparatore non esegue il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo di riparazione di cui al presente articolo, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 18 a 27 del presente codice e dall'articolo 1469-bis del codice civile, il consumatore ha diritto al rimborso degli eventuali costi sostenuti per il servizio di diagnostica.
[14]7. Si considera che il riparatore che ha fornito al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione completo e accurato ha adempiuto gli obblighi di informazione riguardanti:
- a)le caratteristiche principali del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera a), e 49, comma 1, lettera a), del presente codice e all'articolo 31, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- b)l'identità e le informazioni di contatto del riparatore, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera b), e 49, comma 1, lettere b) e c), del presente codice, all'articolo 31, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), c), del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
- c)il prezzo, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera c), e 49, comma 1, lettera e), del presente codice, e all'articolo 31, comma 1, lettera i), e comma 3, lettera a), del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
- d)le modalità e i tempi di esecuzione del servizio di riparazione, di cui agli articoli 48, comma 1, lettera d), e 49, comma 1, lettera g), del presente codice.
[15]Art. 127-quinquies (Obbligo di riparazione). - 1. Su richiesta del consumatore, il fabbricante ripara i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies al presente codice prevedono specifiche di riparabilità. Il fabbricante non è obbligato a riparare i beni se la riparazione è impossibile. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il fabbricante può affidare la riparazione ad un soggetto terzo.
[16]2. La riparazione di cui al comma 1 è effettuata alle condizioni seguenti:
- a)è eseguita a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;
- b)è eseguita entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, lo riceve o ne ottiene l'accesso da parte del consumatore;
- c)il fabbricante può fornire al consumatore un bene sostitutivo, a titolo gratuito o a un costo ragionevole, per la durata della riparazione da restituire;
- d)nei casi in cui la riparazione è impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.
[17]3. Se il fabbricante obbligato alla riparazione ai sensi del comma 1 è stabilito al di fuori dell'Unione europea, all'obbligo adempie il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea. Se il fabbricante non ha un rappresentante autorizzato nell'Unione europea, all'obbligo adempie l'importatore del bene. Se non vi è alcun importatore, all'obbligo adempie il distributore del bene. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di riparazione il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore possono affidare a terzi la riparazione.
[18]4. I fabbricanti che mettono a disposizione parti di ricambio e strumenti per i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies offrono tali parti di ricambio e strumenti a un prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione.
[19]5. I fabbricanti o, se del caso, i rappresentanti autorizzati, gli importatori o i distributori soggetti all'obbligo di riparazione a norma del presente articolo garantiscono che i consumatori possano accedere, tramite un sito web ad accesso libero, a informazioni relative ai prezzi indicativi applicati per la normale riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies.
[20]6. I fabbricanti non adottano alcuna clausola contrattuale o tecnologia hardware o software che impedisce la riparazione dei beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies, salvo ove giustificato da fattori legittimi e oggettivi, tra cui la protezione dei diritti di proprietà intellettuale a norma del diritto dell'Unione europea e nazionale. I fabbricanti, in particolare, non impediscono l'uso, da parte di riparatori indipendenti, di parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o ottenute dalla stampa 3D se tali parti di ricambio sono conformi ai requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea o nazionale, quali i requisiti in materia di sicurezza dei prodotti, o alle norme in materia di proprietà intellettuale. Il presente comma non pregiudica gli specifici requisiti di cui agli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies né le disposizioni del diritto dell'Unione europea o nazionale in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
[21]7. I fabbricanti non rifiutano di riparare i beni contemplati dagli atti giuridici dell'Unione europea di cui all'allegato II-decies per il solo fatto che altri riparatori o altre persone hanno eseguito una riparazione precedente.
[22]8. Fatto salvo l'obbligo di riparazione stabilito dal presente articolo, i consumatori possono rivolgersi a qualsiasi riparatore di loro scelta per la riparazione.
[23]Art. 127-sexies (Informazioni sull'obbligo di riparazione). - 1. Il fabbricante o, se del caso, il rappresentante autorizzato, l'importatore o il distributore mettono a disposizione gratuitamente, almeno per l'intera durata dell'obbligo di riparazione di cui all'articolo 127-quinquies, le informazioni sui loro servizi di riparazione in modo facilmente accessibile, chiaro e comprensibile.
[24]Art. 127-septies (Sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione). - 1. Alla sezione nazionale della piattaforma online europea per la riparazione di cui all'articolo 7 della direttiva 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, istituita a seguito dell'attivazione della piattaforma online europea da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 7 della citata direttiva, possono registrarsi i riparatori, i venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, gli acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e le iniziative di riparazione di tipo partecipativo.
[25]2. L'utilizzo della sezione nazionale di cui al comma 1 è gratuito per i consumatori.
[26]Art. 127-octies (Punto di contatto nazionale). - 1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è individuato quale punto di contatto con la Commissione europea per la sezione nazionale di cui all'articolo 127-septies.
[27]2. Il punto di contatto nazionale di cui al comma 1 è incaricato di fornire l'accesso alla sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori, venditori di beni che sono stati oggetto di ricondizionamento, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Inoltre, assiste la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento della sezione nazionale della piattaforma online europea. Il punto di contatto nazionale esercita altresì il monitoraggio sui dati contenuti nella sezione nazionale, al fine di rilevare, identificare e rimuovere le informazioni non valide, in conformità al diritto dell'Unione europea e alla normativa nazionale.
[28]Art. 127-novies (Informazioni ai consumatori). - 1. Nei siti internet istituzionali del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché nel portale online del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, sono pubblicate apposite sezioni riguardanti i diritti dei consumatori previsti dal presente titolo e dagli articoli 129, 133, 135-bis e 135-ter, e i mezzi per far valere tali diritti, nonché il link alla sezione nazionale della piattaforma europea. La sezione nazionale e le informazioni di cui al presente articolo sono accessibili anche attraverso gli eventuali ulteriori siti web nazionali collegati allo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018.
[29]Art. 127-decies (Carattere imperativo delle disposizioni). - 1.
[30]Salvo quanto altrimenti disposto dal presente titolo, è nullo ogni patto che, a danno del consumatore, escluda l'applicazione delle disposizioni del presente titolo oppure vi deroghi o ne modifichi gli effetti. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
[31]2. Il riparatore può sempre offrire al consumatore condizioni contrattuali di maggior tutela rispetto a quanto previsto dalle disposizioni del presente titolo.
[32]Art. 127-undecies (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato ovvero violi le disposizioni di cui al titolo III della parte II, il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore, il distributore o il riparatore che contravviene agli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro 5.000 a euro 50.000, tenuto conto della gravità e della durata della violazione e delle condizioni economiche e patrimoniali dell'autore.
[33]2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione di cui al comma 1 sono raddoppiati.
[34]3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
[35]4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
[36]5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.
[37]6. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi del presente titolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nella misura del 50 per cento ad apposito fondo del bilancio del Ministero delle imprese e del made in Italy per la realizzazione di iniziative volte a favorire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 127-quater, 127-quinquies e 127-sexies.»;
- b)all'articolo 129, comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
[38]«d) essere della quantità e possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, riparabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal o per conto del venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.»;
- c)all'articolo 133, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
[39]«1-bis. Se, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, si effettua una riparazione come rimedio per rendere conformi i beni, il periodo di responsabilità è esteso una volta di dodici mesi.»;
- d)all'articolo 135-bis, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
[40]«2-bis. Prima di fornire il rimedio per rendere conformi i beni, il venditore informa il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, nonché in merito all'eventuale estensione del periodo di responsabilità di cui all'articolo 133, comma 1-bis.»;
- e)all'articolo 135-ter, il comma 1 è sostituito dal seguente:
[41]«1. La riparazione o la sostituzione sono effettuate:
- a)a titolo gratuito;
- b)entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il venditore è stato informato dal consumatore del difetto di conformità;
- c)senza notevoli inconvenienti per il consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha richiesto il bene. Nel corso della riparazione, a seconda delle specificità della pertinente categoria di beni, in particolare della necessità del consumatore di avere a disposizione tali beni in modo permanente, il venditore può fornire gratuitamente al consumatore un bene sostitutivo, compreso un bene ricondizionato, da restituire. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.»;
- f)dopo l'articolo 135 vicies-ter è inserito il seguente:
[42]«Art. 135 vicies-quater (Sanzioni). - 1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto od organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui al presente titolo, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
[43]2. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15.
[44]3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato esercita le attribuzioni disciplinate dal presente titolo anche quale autorità competente per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017.»;
- g)all'articolo 144-bis, comma 1, la lettera c) è abrogata;
- h)all'allegato II-septies, dopo il numero 68) è aggiunto il seguente:
[45]«69) Articoli da 127-bis a 127-undecies, 129, 133, 135-bis, 135-ter e 135 vicies-quater del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", in attuazione della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828.»;
- i)dopo l'allegato II-octies sono aggiunti gli allegati II-novies e II-decies, rispettivamente di cui agli allegati A e B al presente decreto.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
