Diritto alla riparazione, dal 22 ottobre nuove regole nel Codice del consumo
Il d.lgs. n. 176 del 2026 attua la direttiva (UE) 2024/1799. Per alcuni elettrodomestici, telefoni e tablet il fabbricante deve riparare su richiesta anche dopo la garanzia, i riparatori possono dare un modulo europeo con prezzo e tempi, e la riparazione in garanzia allunga di dodici mesi la responsabilità del venditore.
· Redazione Iuspedia · 4 minuti di lettura

In questo articolo
Il decreto legislativo 25 settembre 2026, n. 176, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2026 e in vigore dal 22 ottobre, attua la direttiva (UE) 2024/1799, che promuove la riparazione dei beni. Il decreto aggiunge al Codice del consumo un nuovo titolo, «Della riparazione dei beni» (artt. da 127-bis a 127-undecies), e modifica le regole sulla garanzia legale.
A chi si applicano le nuove regole
Il nuovo titolo riguarda la riparazione dei beni acquistati dai consumatori quando il difetto si verifica o si manifesta fuori dalla responsabilità del venditore prevista dall'art. 133 del Codice del consumo: in pratica, i guasti che la garanzia legale non copre.
Per «bene» si intende ogni bene mobile materiale, esclusi acqua, gas ed energia elettrica, compresi quelli che non funzionano senza un contenuto o un servizio digitale. Il riparatore è chiunque offra riparazioni per lavoro: fabbricanti, venditori, riparatori indipendenti o collegati.
Il modulo europeo di informazioni sulla riparazione
I riparatori possono dare al consumatore un modulo europeo di informazioni sulla riparazione, su supporto durevole, prima che il consumatore si impegni. Il modulo è gratuito. Se però serve una diagnosi per capire il difetto e stimare il prezzo, il riparatore può chiederne il costo, dopo averne informato il consumatore.
Il modulo indica tra l'altro chi è il riparatore e come contattarlo, il bene, il difetto e la riparazione proposta, il prezzo (o il modo di calcolarlo e il prezzo massimo), i tempi, l'eventuale bene sostitutivo durante la riparazione, il luogo di consegna e il periodo di validità.
Le condizioni del modulo non possono cambiare per trenta giorni dalla consegna, salvo un periodo più lungo concordato. Se il consumatore le accetta in tempo, il riparatore deve eseguire la riparazione a quelle condizioni. Se non la esegue, il consumatore ha diritto, oltre agli altri rimedi, al rimborso degli eventuali costi di diagnosi.
L'obbligo di riparare del fabbricante
Il nuovo art. 127-quinquies obbliga il fabbricante a riparare, su richiesta del consumatore, i beni per i quali le norme europee elencate nel nuovo allegato II-decies prevedono specifiche di riparabilità. L'elenco comprende:
- lavatrici e lavasciuga per uso domestico;
- lavastoviglie per uso domestico;
- apparecchi di refrigerazione;
- display elettronici;
- apparecchiature di saldatura;
- aspirapolvere;
- server e prodotti di archiviazione dati;
- telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet;
- asciugabiancheria per uso domestico;
- beni con batterie per mezzi di trasporto leggeri;
- apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale per uso domestico.
La riparazione è gratuita o a un prezzo ragionevole e va fatta in un tempo ragionevole. Il fabbricante può prestare un bene sostitutivo durante la riparazione e, se riparare è impossibile, può offrire un bene ricondizionato. Può affidare il lavoro a terzi. Se il fabbricante è fuori dall'Unione europea, l'obbligo passa al suo rappresentante autorizzato, poi all'importatore, poi al distributore.
Per gli stessi beni il fabbricante:
- vende ricambi e strumenti a un prezzo ragionevole, che non scoraggi la riparazione;
- pubblica su un sito libero i prezzi indicativi delle riparazioni normali;
- non può usare clausole o tecnologie hardware o software che impediscono la riparazione, salvo motivi legittimi e oggettivi, come la tutela della proprietà intellettuale;
- non può impedire ai riparatori indipendenti di usare ricambi originali, usati, compatibili o stampati in 3D, se conformi alle regole;
- non può rifiutare la riparazione solo perché il bene è già stato riparato da altri.
Resta fermo che il consumatore può rivolgersi a qualsiasi riparatore.
Piattaforma, informazioni e sanzioni
Il Ministero delle imprese e del made in Italy è il punto di contatto per la sezione italiana della piattaforma online europea per la riparazione, dove possono registrarsi riparatori, venditori di beni ricondizionati e iniziative di riparazione partecipative. Per i consumatori è gratuita. I siti dei ministeri interessati, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti devono spiegare i nuovi diritti.
Sono nulli i patti che escludono o riducono queste tutele a danno del consumatore; la nullità può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Chi viola gli obblighi su modulo, riparazione e informazioni rischia una sanzione da 5.000 a 50.000 euro per ciascuna violazione, raddoppiata nei casi più gravi o di recidiva. Vigila l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Il decreto istituisce anche, presso lo stesso Ministero, un Osservatorio nazionale sulla riparazione, senza compensi per i componenti.
Cosa cambia nella garanzia legale
Il decreto modifica quattro articoli sulla garanzia del venditore:
- l'art. 129 include la riparabilità tra le qualità che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi da un bene;
- l'art. 133 prevede che, se il difetto viene eliminato con una riparazione, il periodo di responsabilità del venditore si allunga una volta di dodici mesi;
- l'art. 135-bis obbliga il venditore, prima di intervenire, a informare il consumatore che può scegliere tra riparazione e sostituzione e che la riparazione allunga la garanzia;
- l'art. 135-ter conferma che riparazione e sostituzione sono gratuite, in tempi ragionevoli e senza notevoli inconvenienti; durante la riparazione il venditore può prestare gratis un bene sostitutivo, anche ricondizionato, e su richiesta esplicita del consumatore può sostituire il bene con uno ricondizionato.
Secondo l'art. 3 del decreto, queste quattro modifiche valgono per i contratti conclusi dal 31 luglio 2026.
Cosa cambia in pratica
Chi ha un elettrodomestico, un telefono o un tablet tra quelli dell'elenco e lo vede guastarsi quando la garanzia legale non lo copre più può chiedere al fabbricante di ripararlo, gratis o a un prezzo ragionevole. Prima di affidare il bene a un riparatore si può chiedere il modulo europeo: se il riparatore lo rilascia, prezzo e tempi restano fermi per trenta giorni. Per gli acquisti fatti dal 31 luglio 2026, se il venditore ripara in garanzia un bene difettoso, la sua responsabilità dura dodici mesi in più.
Norme e fonti
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- Nostro annuncio: Art. 67-bis cod. cons. — Oggetto e campo di applicazioneNuovo testo in vigore dal 19 giugno 2026Vedi cosa è cambiato
- Nostro annuncio: Art. 3 cod. cons. · Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 22465/2026Giurisdizione civile · depositata il 30 giugno 2026Leggi la massima
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026, p. 22.



