Diesel Euro 5, il limite obbligatorio nelle regioni del bacino padano slitta al 1° ottobre 2027
Il decreto-legge n. 167 del 2026 rinvia di un anno la data da cui Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna devono inserire nei piani per la qualità dell'aria il limite alla circolazione dei diesel Euro 5. Restano invariati il potere delle regioni di limitare prima la circolazione e le esenzioni già previste.
· Redazione Iuspedia · 4 minuti di lettura
In questo articolo
Con il decreto-legge 28 settembre 2026, n. 167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 settembre 2026 e in vigore dal 29 settembre, il Governo ha spostato di un anno una scadenza che riguarda chi guida un'auto o un veicolo commerciale diesel Euro 5 nel Nord Italia. La data da cui il limite alla circolazione di questi veicoli deve entrare nei piani regionali per la qualità dell'aria passa dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026, p. 94.
La norma modificata
La regola sta nell'art. 1 del decreto-legge 12 settembre 2023, n. 121, convertito dalla legge 6 novembre 2023, n. 155. Quel decreto è nato per dare esecuzione a due sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla qualità dell'aria: quella del 10 novembre 2020 nella causa C-644/18 e quella del 12 maggio 2022 nella causa C-573/19.
La norma riguarda quattro regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Chiede loro di aggiornare i piani di qualità dell'aria e, nel frattempo, consente di limitare la circolazione dei diesel Euro 5.
I veicoli interessati sono:
- le autovetture;
- i veicoli commerciali delle categorie N1, N2 e N3,
purché alimentati a gasolio e di categoria «Euro 5».
Che cosa dice oggi l'art. 1 del decreto del 2023
Il comma 2 distingue due cose.
La prima è una facoltà. Dal 1° ottobre 2024 le quattro regioni possono disporre la limitazione strutturale della circolazione dei diesel Euro 5 nel periodo che va dal 1° ottobre di ogni anno al 31 marzo dell'anno successivo. Il limite si applica in via prioritaria nelle aree urbane dei comuni con più di 100.000 abitanti, dove opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale e dove risultano superati i valori limite del PM10 o del biossido di azoto. Nel provvedimento la regione deve indicare e motivare le deroghe.
La seconda è un obbligo. Da una certa data il limite deve essere inserito nei piani di qualità dell'aria delle quattro regioni, che adottano poi i provvedimenti per attuarlo. È questa data che il nuovo decreto sposta: fino al 28 settembre era il 1° ottobre 2026, ora è il 1° ottobre 2027.
Che cosa cambia con il decreto n. 167
Il decreto contiene un solo articolo di sostanza. Sostituisce, nel quarto periodo dell'art. 1, comma 2, del decreto del 2023, le parole «a decorrere dal 1° ottobre 2026» con «a decorrere dal 1° ottobre 2027». Il resto della norma non cambia.
Nelle premesse il Governo spiega le ragioni dell'urgenza: evitare, dal 1° ottobre 2026, «rilevanti ripercussioni» sulla mobilità dei cittadini, sui servizi di trasporto e sul sistema economico e produttivo delle aree interessate. Allo stesso tempo, il rinvio deve consentire alle regioni di completare le misure necessarie per raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria fissati dalle norme nazionali ed europee. Il decreto è stato deliberato dal Consiglio dei ministri il 24 settembre 2026.
Che cosa resta com'era
Il rinvio riguarda solo l'obbligo. Restano invariate le altre parti della norma.
- Le regioni possono già limitare la circolazione dei diesel Euro 5 dal 1° ottobre al 31 marzo, come prevede il primo periodo del comma 2. La norma dice anche espressamente che resta ferma la facoltà delle regioni di introdurre il limite strutturale prima della data dell'obbligo, aggiornando i propri piani.
- Una volta scaduto il termine, le regioni possono evitare di inserire il limite nei piani se adottano misure compensative in grado di ridurre le emissioni in modo coerente con i vincoli europei.
- Sono esclusi dalle limitazioni i veicoli delle categorie esentate dai divieti di circolazione previsti dai decreti adottati in base all'art. 6, comma 1, del codice della strada.
- Le regioni possono esentare le auto e i veicoli commerciali, dalla categoria «Euro 3» in su, alimentati con i carburanti alternativi indicati dal decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (comma 2-bis).
- Per i veicoli di interesse storico e collezionistico previsti dall'art. 60 del codice della strada, un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, individua modalità agevolate di accesso alle aree soggette ai limiti (comma 2-ter).
Il passaggio in Parlamento
Il decreto-legge è in vigore, ma è provvisorio. Secondo l'art. 77 della Costituzione perde efficacia fin dall'inizio se non viene convertito in legge entro sessanta giorni dalla pubblicazione: il termine scade il 27 novembre 2026. In sede di conversione il Parlamento può anche modificarne il testo.
Cosa cambia in pratica
Per chi possiede un diesel Euro 5 e vive o lavora in Piemonte, Lombardia, Veneto o Emilia-Romagna, il decreto allontana di un anno il momento in cui il limite invernale diventa una misura obbligatoria nei piani regionali.
Il decreto, però, non annulla le scelte già fatte o che faranno le singole regioni. Se una regione ha già disposto o dispone limitazioni per i diesel Euro 5, queste valgono secondo i propri provvedimenti. Chi deve spostarsi con uno di questi veicoli fra ottobre e marzo fa bene quindi a controllare le ordinanze e le delibere della propria regione e del proprio comune, con le relative deroghe.
Norme e fonti
Nostri annunci
- Nostro annuncio: Art. 189 c.d.s.: questione infondataCorte costituzionale, sentenza n. 146/2026 · depositata il 23 luglio 2026Leggi la sentenza
- Nostro annuncio: Art. 142 c.d.s. · Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19147/2026Circolazione stradale › Sanzioni · depositata l’11 giugno 2026Leggi la massima
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2026, p. 83.



