Veicoli confiscati nei processi per droga, la polizia che non li ha usati prima non può chiederli
Con la sentenza n. 166 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondato il dubbio sull'art. 100 del testo unico stupefacenti. Dopo la confisca, i beni vanno agli organi di polizia che li hanno già avuti in uso durante il sequestro, oppure, a richiesta, agli enti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti. Escludere le richieste tardive della polizia è una scelta ragionevole del legislatore.
· Redazione Iuspedia · 4 minuti di lettura
Con la sentenza n. 166 del 2026, decisa il 6 luglio e depositata il 9 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione sull'art. 100 del testo unico stupefacenti (d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). La norma resta com'è: un organo di polizia che non ha avuto in uso un veicolo durante il sequestro non può chiederne l'assegnazione dopo la confisca.
La norma in discussione
L'art. 100 del testo unico regola i beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga, come auto, imbarcazioni e aeromobili.
Durante il sequestro, l'autorità giudiziaria può affidarli in custodia agli organi di polizia che li chiedono per usarli in attività antidroga. Può rifiutare, con decreto motivato, solo se ci sono esigenze processuali. Le spese di gestione e l'assicurazione obbligatoria sono a carico dell'ufficio che usa il bene.
Quando la confisca diventa definitiva, il comma 4 prevede due strade:
- i beni vengono assegnati, a richiesta dell'amministrazione di appartenenza, agli organi di polizia che ne hanno già avuto l'uso;
- possono anche essere assegnati, a richiesta, ad associazioni, comunità o enti che si occupano del recupero dei tossicodipendenti.
Se nessuno li chiede, si segue la regola generale dell'art. 86 delle norme di attuazione del codice di procedura penale: vendita o distruzione.
Il caso
Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata aveva emesso una sentenza di patteggiamento per trasporto e spaccio di stupefacenti, con la confisca dell'auto sequestrata.
La Polizia municipale di Macerata aveva poi chiesto il veicolo per i servizi antidroga. Ma non lo aveva mai avuto in uso durante il sequestro, e aveva precisato che, per l'alto chilometraggio, l'auto probabilmente non interessava ad altri corpi di polizia. Senza altre richieste, osservava il giudice, se la vendita non conveniva il veicolo sarebbe stato distrutto.
Il giudice ha quindi chiesto alla Corte di estendere la norma. Gli sembrava irragionevole che gli enti privati di recupero potessero chiedere il bene dopo la confisca e un organo di polizia no. Ha richiamato altre leggi che destinano beni confiscati a uffici pubblici, come quelle sui reati tributari, sui reati informatici e il codice antimafia. Il parametro invocato era l'art. 3 della Costituzione.
Cosa ha deciso la Corte e perché
Prima di tutto la Corte ha esaminato una novità del 2026. Il decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23, convertito dalla legge 24 aprile 2026, n. 54, ha modificato l'art. 73 del testo unico. In caso di condanna o patteggiamento per i reati di droga, ora va confiscato anche ogni autoveicolo o altro bene mobile usato per commettere il fatto o che lo ha agevolato, salvo che appartenga a una persona estranea al reato. La Corte ha riportato i dubbi su come questa confisca si coordini con l'art. 100. Ma ha concluso che non contano per questo caso: l'auto era stata sequestrata proprio in un'operazione antidroga, quindi l'art. 100 si applica comunque.
Nel merito, la Corte ha ricordato che la destinazione normale dei beni confiscati è la vendita. Il legislatore può prevedere eccezioni e assegnarli a soggetti pubblici o privati per scopi particolari. Non esiste una preferenza, nemmeno tendenziale, per gli enti pubblici. Una deroga va giudicata solo su un punto: se è adatta allo scopo per cui è prevista.
Su questa base la scelta dell'art. 100 non è irragionevole. Dare la precedenza alla polizia che ha già usato il bene garantisce la continuità dell'uso. E incoraggia a chiedere subito l'affidamento durante il sequestro: così si eliminano i costi di custodia, si usa davvero il bene e si riduce il rischio che si deteriori fermo in un deposito. Una richiesta arrivata solo dopo la confisca non serve a questi scopi. Per questo la legge non le dà peso.
Se la polizia non ha usato il bene, è ragionevole che possano chiederlo gli enti di recupero dei tossicodipendenti. La norma non vincola l'uso del bene assegnato: questi enti possono anche venderlo e usare il ricavato per le loro attività. Se nessuno lo chiede, il bene si vende. Anche allora, secondo il comma 5 dell'art. 100, il ricavato va diviso in parti uguali fra il Ministero dell'interno e il Ministero della sanità, con il vincolo di destinarlo alle attività di recupero dei tossicodipendenti. Per la Corte è la conferma che il recupero delle persone dipendenti conta molto nelle scelte del legislatore.
Quanto al confronto con le altre leggi, è stato lo stesso giudice ad ammettere che sono troppo diverse fra loro per servire da termine di paragone. La Corte ha aggiunto che non hanno elementi comuni rilevanti né tra loro né con la norma contestata.
Cosa cambia
Nulla cambia nella legge: l'art. 100 del testo unico stupefacenti resta in vigore così com'è.
In pratica, un organo di polizia che vuole usare in modo stabile un veicolo sequestrato in un'operazione antidroga deve chiederne l'affidamento già durante il sequestro. Se aspetta la confisca definitiva, non può più ottenerne l'assegnazione. Il bene potrà andare, a richiesta, a un ente che si occupa del recupero dei tossicodipendenti, oppure sarà venduto o distrutto.
Norme e fonti
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- Nostro annuncio: Art. 444 c.p.p. — Applicazione della pena su richiestaNuovo testo in vigore dal 17 dicembre 2025Vedi cosa è cambiato
- Nostro annuncio: Art. 73 D.P.R. 309/1990 — (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotropeNuovo testo in vigore dal 25 aprile 2026Vedi cosa è cambiato



