Braccialetto elettronico e carcere automatico, la Consulta dichiara inammissibili i dubbi del Tribunale di Napoli
Con la sentenza n. 171 del 2026 la Corte costituzionale non è entrata nel merito della norma che impone la custodia in carcere a chi ostacola il braccialetto elettronico. Ha però ricordato che la clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità» lascia al giudice una valutazione concreta: per le violazioni lievi resta la regola generale, senza carcere obbligatorio.
· Redazione Iuspedia · 4 minuti di lettura
Con la sentenza n. 171 del 2026, decisa il 7 luglio e depositata il 15 ottobre 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sull'art. 276, comma 1-ter, c.p.p.. È la norma che, quando una persona sottoposta a misura cautelare manomette il braccialetto elettronico o ne ostacola il funzionamento, obbliga il giudice a mandarla in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità.
La Corte non ha detto se la norma sia giusta o sbagliata. Ha detto che il giudice che l'ha messa in dubbio non aveva spiegato abbastanza. Nel farlo, però, ha chiarito quanto spazio di valutazione la norma lascia al giudice.
La norma in discussione
L'art. 276 c.p.p. regola cosa succede quando chi è sottoposto a una misura cautelare non rispetta le prescrizioni. La regola generale è nel comma 1: il giudice può sostituire la misura con una più grave, o aggiungerne un'altra, tenendo conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione. È una scelta discrezionale.
Il comma 1-ter fa eccezione. Il giudice deve revocare la misura e disporre la custodia cautelare in carcere in due casi:
- quando chi è agli arresti domiciliari si allontana dalla propria abitazione o dal luogo di privata dimora;
- quando c'è una manomissione, oppure una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento, del braccialetto elettronico e degli altri strumenti di controllo previsti dall'art. 275-bis c.p.p.
Il secondo caso vale anche quando il braccialetto accompagna l'allontanamento dalla casa familiare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. In tutti i casi la norma si chiude con la stessa riserva: «salvo che il fatto sia di lieve entità».
La norma è cambiata più volte. Come ricostruisce l'ordinanza del Tribunale, la legge 24 novembre 2023, n. 168, contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, ha esteso l'obbligo del carcere alla manomissione dei mezzi elettronici di controllo. Il decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, lo ha esteso alle condotte gravi o reiterate che ne ostacolano il funzionamento.
Il caso
La questione è stata sollevata dal Tribunale di Napoli, sezione del riesame, con ordinanza del 26 novembre 2025.
Un indagato per atti persecutori e lesioni aggravate era sottoposto al divieto di avvicinamento alle persone offese, con il braccialetto elettronico. Il Tribunale di Avellino aveva aggravato la misura per alcune violazioni:
- non aveva caricato «a dovere» il braccialetto;
- non si era presentato all'appuntamento con i tecnici incaricati di controllarne il funzionamento, senza documentare impedimenti;
- non aveva rispettato più volte la distanza di 500 metri dalla persona offesa.
La difesa aveva fatto appello. Sosteneva che le violazioni erano modeste, che il comune di residenza è piccolo e che l'indagato, disoccupato e senza mezzi di trasporto, aveva difficoltà a raggiungere i tecnici in Questura.
Per il Tribunale di Napoli le violazioni non erano di lieve entità. Ma nemmeno, a suo giudizio, rendevano necessario il carcere: sarebbero bastati gli arresti domiciliari. Secondo il Tribunale, la norma gli imponeva comunque la custodia in carcere. Per questo dubitava che fosse compatibile con i principi di proporzionalità e adeguatezza delle misure cautelari (art. 3 della Costituzione), con la tutela della libertà personale (art. 13) e con il principio di colpevolezza (art. 27).
Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha chiesto di dichiarare la questione inammissibile o, in subordine, non fondata.
Cosa ha deciso la Corte e perché
La Corte ha accolto le eccezioni di inammissibilità dell'Avvocatura dello Stato, per due ragioni.
La prima riguarda i fatti. L'ordinanza descriveva le violazioni in modo molto sintetico e non spiegava perché non fossero di lieve entità. Non chiariva se la mancata carica del braccialetto fosse avvenuta una volta o più volte. Non diceva se tutte le condotte avessero davvero ostacolato il funzionamento del dispositivo. Non spiegava perché non fossero semplici trasgressioni «generali», da valutare con il comma 1 dell'art. 276. Senza queste informazioni la Corte non può verificare se la norma contestata vada davvero applicata nel processo.
La seconda ragione riguarda la clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità». Il Tribunale parlava di un automatismo, ma non si era confrontato con questa clausola. La Corte ricorda che nell'ordinanza n. 40 del 2002, quando la clausola non c'era, la norma era stata letta come una presunzione che ogni misura diversa dal carcere fosse inadeguata. Già allora, però, la Corte aveva riconosciuto al giudice uno spazio per valutare se la trasgressione fosse davvero lesiva. La legge 16 aprile 2015, n. 47 ha poi aggiunto la clausola, e con essa ha reintrodotto il potere e il dovere del giudice di valutare in concreto l'entità dei fatti.
Il giudice, scrive la Corte, deve valutare l'entità della trasgressione guardando alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo che ne è derivato. Se le violazioni sono lievi, o comunque non smentiscono la valutazione fatta quando la misura è stata disposta, si applica la regola generale del comma 1. In quel caso la custodia in carcere non è obbligatoria.
Cosa cambia
La norma resta in vigore così com'è: una dichiarazione di inammissibilità non la modifica.
La sentenza indica però come leggerla. Chi manomette il braccialetto, o ne ostacola il funzionamento con condotte gravi o reiterate, rischia la custodia in carcere. Prima di disporla, il giudice deve valutare in concreto se il fatto sia di lieve entità. Se lo è, decide con la regola generale, e può scegliere una misura diversa dal carcere.
Conta anche il metodo. Il giudice che vuole contestare questo obbligo davanti alla Corte deve descrivere con precisione le violazioni e spiegare perché non rientrano nella lieve entità.
Norme e fonti
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- Nostro annuncio: Art. 282-bis c.p.p. — Allontanamento dalla casa familiareNuovo testo in vigore dal 17 dicembre 2025Vedi cosa è cambiato
- Nostro annuncio: Art. 282-ter c.p.p. — Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesaNuovo testo in vigore dal 17 dicembre 2025Vedi cosa è cambiato



