Vincolo idrogeologico nei parchi toscani, la Consulta boccia il passaggio delle autorizzazioni alle unioni di comuni

Con la sentenza n. 142 del 2026 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime le norme della legge toscana n. 49 del 2025 che spostavano dalla Regione e dagli enti parco agli enti locali le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico. Respinte le altre censure del Governo, sui tagli boschivi e sull'antincendio.

· Redazione Iuspedia · 3 minuti di lettura

In questo articolo
  1. Il ricorso
  2. Le norme cancellate
  3. Perché sono illegittime
  4. Le censure respinte
  5. Cosa cambia

Con la sentenza n. 142 del 2026, decisa il 19 maggio e depositata il 23 luglio 2026, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi gli artt. 25, 26, 27, 28 e 29 della legge della Regione Toscana 20 agosto 2025, n. 49, che toglievano alla Regione e agli enti parco le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico nei parchi e nelle riserve naturali regionali. Le altre censure del Governo sono state respinte o dichiarate inammissibili.

Il ricorso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge in via principale, con ricorso notificato il 24 ottobre 2025. Oltre agli artt. 25-29 contestava l'art. 9, comma 1, sui tagli boschivi, e gli artt. 13, comma 2, e 17, commi 2 e 3, sull'attività antincendi boschivi regionale (AIB).

Le norme cancellate

Prima, le autorizzazioni le rilasciava la Regione nelle riserve naturali regionali e gli enti parco nei parchi regionali. Le disposizioni impugnate le hanno affidate agli enti indicati dall'art. 3-ter della legge forestale toscana (l.r. n. 39 del 2000): le unioni di comuni subentrate alle comunità montane, la Città metropolitana di Firenze e altre unioni di comuni. L'art. 29 estendeva la stessa regola al Parco regionale delle Alpi Apuane, anche per le attività di cava nell'area contigua.

Perché sono illegittime

Per la Corte, l'autorizzazione preventiva degli interventi sui terreni vincolati, prevista dall'art. 7 del r.d.l. n. 3267 del 1923 (la cosiddetta «legge Serpieri»), rientra nella tutela dell'ambiente, materia di competenza esclusiva dello Stato, «a maggior ragione» in parchi e riserve. L'art. 61, comma 5, del codice dell'ambiente ha conferito queste funzioni alle regioni. Scelto dallo Stato il livello regionale, la regione non può spostarle con legge propria verso enti più piccoli, modificando un assetto fissato in modo inderogabile dalla legge nazionale.

La Corte non ha accolto la lettura della Regione, secondo cui l'avverbio «interamente» dell'art. 61 comprenderebbe anche le funzioni legislative: si riferisce solo a quelle amministrative, trasferite per intero senza lasciarne allo Stato. Irrilevanti le ragioni di opportunità gestionale e il fatto che fuori dalle aree protette quegli enti rilascino già queste autorizzazioni. Gli enti parco, invece, potevano essere titolari della funzione perché, come la Corte aveva già detto nella sentenza n. 67 del 1997, non sono estranei alla struttura regionale.

Le censure respinte

Non fondate le questioni sull'art. 9, comma 1, che ha portato da 1.000 a 3.000 metri quadrati per proprietà e anno la superficie dei tagli boschivi eseguibili senza autorizzazione né dichiarazione, purché destinati solo all'autoconsumo. Lo Stato non ha mai fissato una soglia simile, e la riforma va letta per intero: il proprietario non può più tagliare da sé per autoconsumo fino a un ettaro, come prima, e oltre i 3.000 metri quadrati in determinati casi servono imprese boschive iscritte in un elenco. Inammissibili, perché generiche, le censure che richiamavano per intero la legge sulle aree protette e il regolamento sulla direttiva Habitat.

Non fondate anche le questioni sull'antincendio: per la formazione la legge statale lascia alle regioni la facoltà, non l'obbligo, di avvalersi dei vigili del fuoco; gli elementi che il Governo riteneva mancanti nel piano AIB sono già nella disciplina regionale; la modifica sull'aggiornamento del piano adeguava solo un rinvio interno.

Cosa cambia

Nei parchi e nelle riserve naturali regionali toscane le autorizzazioni per il vincolo idrogeologico non possono essere affidate alle unioni di comuni: per la Corte spettano alla Regione o a enti inclusi nella sua struttura, per l'esigenza di un esercizio unitario, come stabiliscono l'art. 61, comma 5, del codice dell'ambiente e l'art. 62, comma 3, dello statuto toscano. Restano la soglia dei 3.000 metri quadrati e le norme sull'antincendio impugnate.

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