Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
Articolo abrogato dal d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal d.lgs. 24 febbraio 2012, n. 20.
Abrogato dal 27 marzo 2012
5 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 (Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica), sollevata lamentando che dalla indennità (di alloggio, vestiario e pubblica sicurezza ivi prevista a favore di funzionari di p.s., personale Arma dei carabinieri, corpo delle guardie di p.s. etc.), siano stati esclusi i vigili urbani con qualifica di agenti di p.s.. Questione identica è stata infatti già dichiarata non fondata, e successivamente manifestamente infondata, ne' dall'ordinanza in esame emergono elementi nuovi. - S. n. 229/1983; O. nn. 18, 54 e 165/1984.
Art. 2 Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost.
Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 229/1983 e O. nn. 18/1984 e 54/1984.
Art. 2 Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica · Art. 1 Norme per il riordinamento della indennita' mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 229/1983.
Art. 2 Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale
Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 229/1983.
Art. 1 Norme per il riordinamento della indennita' mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost.
La posizione dei vigili urbani investiti della qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 31 agosto 1907 n. 690, per la sua eccezionalita`, non e` comparabile con quella degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di p.s., al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo degli agenti di custodia delle carceri e al Corpo forestale dello Stato, i quali hanno il compito precipuo ed essenziale della difesa delle istituzioni democratiche e della tutela dell'ordine pubblico. (In base a tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della L. 22 dicembre 1969 n. 967, nonche` delle successive leggi di modificazione 23 dicembre 1970 n. 1054, 27 ottobre 1973 n. 628; 28 aprile 1975 n. 135; 27 maggio 1977 n. 284 e 5 agosto 1978 n. 505, le quali attribuiscono l'indennita` mensile per servizi d'istituto a funzionari di p.s., ufficiali, sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di p.s., della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato e non anche ai vigili urbani ai quali sia stata conferita la qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 3 agosto 1907 n. 690.).
Art. 1 Norme per il riordinamento della indennita' mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria · Art. 8 Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza · Art. 2 Aumento delle misure della indennita' mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato · Art. 1 Adeguamento e riordinamento di indennita' alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
4 versioni dal 1969
Confronto con la versione in vigore dal 9 ottobre 2010 al 27 marzo 2012. 1 parola tolta, 11 parole aggiunte.
tolto: PROVVEDIMENTOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66aggiunto: , COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, non prevede piu' (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'art. 1. Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a)) che riprende vigore l'art. 1.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1969-12-22;967~art2 · fonte del testo
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