Corte costituzionale

Ordinanza n. 165/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/06/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità

mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al

personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato

dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054

("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi

d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile

dell'Amministrazione penitenziaria"), promosso con ordinanza emessa il

6 ottobre 1982 dal TAR per il Veneto sul ricorso di Professione

Rizzieri ed altri contro Comune di Vicenza, iscritta al n. 766 del

registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 342 dell'anno 1983.

Udito nella camera di consiglio dell'11 aprile 1984 il Giudice

relatore Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22

dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità

mensile per il servizio di istituto dovuta alle forze di polizia e al

personale civile dell'Amministrazione penitenziaria"), modificato

dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054

("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per servizi

d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile

dell'Amministrazione penitenziaria"), in riferimento agli artt. 3, 36 e

97 della Costituzione;

ritenuto che con detta ordinanza si lamenta - denunciandone il

contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità

prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con

qualifica di agenti di p.s.;

considerato che questione identica è stata ritenuta non fondata

con la sentenza n. 229 del 1983 e manifestamente infondata con

ordinanze nn. 18 e 54 del 1984;

che dall'ordinanza in esame non emergono elementi nuovi, tali da

indurre la Corte ad una diversa decisione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative peri giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme

per il riordinamento dell'indennità mensile per il servizio d'istituto

dovuta alle forze di polizia e al personale civile dell'Amministrazione

penitenziaria"), modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970,

n. 1054 ("Norme per il riordinamento dell'indennità mensile per

servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale

dell'Amministrazione penitenziaria"), sollevata con ordinanza 6 ottobre

1982 dal TAR per il Veneto di cui in epigrafe, in riferimento agli

artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO -

ALDO CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1984:165 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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