Corte costituzionale

Ordinanza n. 54/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/03/1984 · relatore Guglielmo Roehrssen

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento della indennità

mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al

personale civile dell'Amministrazione penitenziaria") promossi con le

seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 24 novembre 1981 dal Consiglio di Stato sui

ricorsi riuniti proposti dalla Regione Lazio c/Mastrofrancesco Mariano

ed altri, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1983 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 315 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 5 gennaio 1982 dal TAR per la Lombardia sul

ricorso di Fabietti Franco ed altro c/Regione Lombardia ed altri,

iscritta al n. 688 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 329 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 1984 il Giudice

relatore prof. Guglielmo Roehrssen.

Rilevato che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22

dicembre 1969, n. 967 ("Norme per il riordinamento dell'indennità

mensile per il servizio d'istituto dovuta alle forze di polizia e al

personale civile della Amministrazione penitenziaria"), in riferimento

agli artt. 3 e 36 della Costituzione;

ritenuto che con dette ordinanze si lamenta - deducendone il

contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità

prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con

qualifica di agenti di p.s.;

considerato che questione in tutto identica è stata ritenuta non

fondata con la sentenza n. 229 del 1983 e che dalle ordinanze in esame

non emergono elementi nuovi, tali da indurre la Corte ad una diversa

decisione.

Visti gli artt. 26, secondo comma della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme

per il riordinamento della indennità mensile per il servizio

d'istituto dovuta alle forze di polizia e al personale civile

dell'Amministrazione penitenziaria "), sollevata con ordinanze 24

novembre 1981 del Consiglio di Stato e 5 gennaio 1982 del TAR della

Lombardia di cui in epigrafe, in riferimento agli artt. 3 e 36 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:54 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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