Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con esclusione in ogni caso dell'indennita' di servizio speciale e della indennita' speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si applica ai funzionari di pubblica sicurezza. L'indennita' mensile per servizio di istituto, risultante dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' determinata nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la quota pensionabile di lire quindicimila. Con effetto dal 1 luglio 1970 l'indennita' suddetta esclude l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6 marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni. Con effetto dalla stessa data del 1 luglio 1970, l'indennita' di cui al secondo comma non e' cumulabile, salva l'opzione per il trattamento piu' favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo, con l'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni, con il premio speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7 novembre 1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennita' di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e con il premio industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale gia' in godimento dei trattamenti predetti e' corrisposta l'eventuale differenza tra la misura dell'aumento dell'indennita' di cui al secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti predetti. Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota, osservatore e specialista.

Testo vigente dal 30 dicembre 1970

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 165/1984

    Questione infondata
    7 giugno 1984

    Questione già dichiarata non fondata e successivamente manifestamente infondata. - S. n. 229/1983 e O. nn. 18/1984 e 54/1984.

    Art. 2 Norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica · Art. 1 Norme per il riordinamento della indennita' mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria · Art. 3 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 18/1984

    Questione infondata
    7 febbraio 1984

    Questione già dichiarata non fondata. - S. n. 229/1983.

    Art. 1 Norme per il riordinamento della indennita' mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria · Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 229/1983

    Questione infondata
    21 luglio 1983

    La posizione dei vigili urbani investiti della qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 31 agosto 1907 n. 690, per la sua eccezionalita`, non e` comparabile con quella degli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo delle guardie di p.s., al Corpo delle guardie di finanza, al Corpo degli agenti di custodia delle carceri e al Corpo forestale dello Stato, i quali hanno il compito precipuo ed essenziale della difesa delle istituzioni democratiche e della tutela dell'ordine pubblico. (In base a tale principio e` stata ritenuta non fondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 della L. 22 dicembre 1969 n. 967, nonche` delle successive leggi di modificazione 23 dicembre 1970 n. 1054, 27 ottobre 1973 n. 628; 28 aprile 1975 n. 135; 27 maggio 1977 n. 284 e 5 agosto 1978 n. 505, le quali attribuiscono l'indennita` mensile per servizi d'istituto a funzionari di p.s., ufficiali, sottufficiali, graduati e militari dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di p.s., della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato e non anche ai vigili urbani ai quali sia stata conferita la qualifica di agenti di p.s. ai sensi dell'art. 18 del T.U. 3 agosto 1907 n. 690.).

    Art. 1 Norme per il riordinamento della indennita' mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria · Art. 8 Concessione dell'assegno perequativo al personale militare e adeguamento della indennita' per servizio di istituto spettante agli appartenenti ai Corpi di polizia e ai funzionari di pubblica sicurezza · Art. 2 Aumento delle misure della indennita' mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato · Art. 1 Adeguamento e riordinamento di indennita' alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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urn:nir:stato:legge:1970-12-23;1054~art1 · fonte del testo

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