Corte costituzionale

Ordinanza n. 86/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/04/1986 · relatore Gabriele Pescatore

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

22 dicembre 1969, n. 967 ("Nonne sul trattamento economico del

personale delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di

sicurezza pubblica") promosso con ordinanza emessa l'11 gennaio 1983

dal T.A.R. per la Lombardia sul ricorso proposto da Lupo Michele contro

il comune di Pioltello iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1985 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 bis

dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Gabriele Pescatore;

Rilevato che con l'ordinanza in epigrafe è stata sollevata

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 22

dicembre 1969, n. 967 ("Norme sul trattamento economico del personale

delle forze di polizia impiegate in sede in servizi di sicurezza

pubblica") in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 Cost.;

ritenuto che con detta ordinanza si lamenta - denunciandone il

contrasto con le menzionate norme costituzionali - che dall'indennità

prevista dalle norme impugnate siano stati esclusi i vigili urbani con

qualifica di agenti di p.s.;

considerato che questione identica è stata ritenuta non fondata

con la sentenza n. 229 del 1983 e manifestamente infondata con

ordinanze nn. 18, 54 e 165 del 1984;

che dall'ordinanza in esame non emergono elementi nuovi, tali da

indurre la Corte ad una diversa decisione;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967 ("Norme

sul trattamento economico del personale delle forze di polizia

impiegate in sede in servizi di sicurezza pubblica") sollevata con

ordinanza 11 gennaio 1983, del T.A.R. per la Lombardia in riferimento

agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO

SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO

- ALDO CORASANITI - GIUSEPPE

BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO

DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO

SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:86 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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