Gli operatori nei mercati all'ingrosso, che contravvengono alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, possono essere sospesi per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, salva l'applicazione delle leggi penali, se il fatto costituisce reato. La sospensione e' deliberata dalla Commissione di mercato, sentito l'interessato, con provvedimento definitivo. Nei casi gravi ed urgenti, la sospensione puo' essere disposta dal direttore di mercato, con provvedimento esecutivo che deve essere comunicato immediatamente alla Commissione di mercato e perde ogni efficacia se non e' ratificato entro tre giorni. Il direttore del mercato, nei casi di lieve infrazione alle disposizioni della presente legge o del regolamento di mercato, puo' diffidare i colpevoli od anche sospenderli dall'esercizio per un periodo massimo di tre giorni. In caso di inosservanza delle norme previste dall'articolo 4 da parte degli operatori che svolgono attivita' all'ingrosso fuori dei mercati, il prefetto, con provvedimento definitivo, puo' disporre nei loro confronti la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi. Gli operatori sospesi che continuino la loro attivita' durante il periodo della sospensione incorrono nella revoca dell'iscrizione negli albi, di cui all'art. 3, la quale viene altresi' disposta nei confronti degli operatori sospesi per piu' di tre volte.

Testo vigente dal 11 aprile 1959

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-03-25;125~art15 · fonte del testo

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