Art. 3 — Poteri della Commissione inquirente
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. 111 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Salvo quanto stabilito dalle disposizioni seguenti, la Commissione inquirente prevista dall'art. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, procede alla indagine ed agli esami con gli stessi poteri, compresi quelli coercitivi e cautelari, attribuiti dal codice di procedura penale al pubblico ministero nell'istruzione sommaria. Esercita anche gli altri poteri attribuiti al pubblico ministero dallo stesso codice salvo che sia diversamente disposto dalla presente legge. Dispone direttamente della polizia giudiziaria e della forza pubblica, puo' richiedere l'impegno delle altre forze armate ed applicare le sanzioni previste dall'articolo 229 del codice di procedura penale. Se ritiene necessario assicurare la custodia dell'inquisito, la dispone indicando il luogo in cui deve essere eseguita.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1978, N. 170
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art3 · fonte del testo
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