Art. 10 — Norme comuni alle commissioni sanitarie
Articolo abrogato dalla l.26 maggio 1975, n. 165.
Abrogato dal 22 giugno 1975
Articolo abrogato dalla l.26 maggio 1975, n. 165.
Abrogato dal 22 giugno 1975
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1971
Confronto con la versione in vigore dal 27 gennaio 1974 al 22 giugno 1975. 92 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Per ciascun membro effettivo delle commissioni sanitarie provinciali e regionali deve essere nominato con le stesse modalita' un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo. Per gli accertamenti davanti alle predette commissioni l'invalido puo' farsi assistere da un medico di fiducia. Le commissioni sanitarie provinciali e regionali durano in carica tre anni. Con decreto del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per il tesoro viene fissata la misura del gettone di presenza spettante ai componenti delle commissioni, estranei alla pubblica amministrazione.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L.26 MAGGIO 1975, N. 165
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1971-03-30;118~art10 · fonte del testo
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