Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/1979

Altra decisione · depositata il 09/01/1979 · relatore Antonio La Pergola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Giuseppe Calderisi, Andrea Bises, Glauco

Pietroletti, in nome e per conto del "Comitato promotore del

referendum abrogativo della legge 25 gennaio 1962, n.20", quale

rappresentante dei firmatari della relativa richiesta, pervenuto in

cancelleria il 23 ottobre 1978 ed iscritto al n. 15 del registro a.r.

1978, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza

dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione,

depositata nella cancelleria della Corte di cassazione il 25 maggio

1978, con la quale si dichiara che "le operazioni di cui alla

richiesta di referendum popolare, presentata il 30 giugno 1977,

riguardante gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11, comma primo, 12,

limitatamente alle parole "il quale ne informa immediatamente la

Commissione inquirente", 13, 14, comma primo, limitatamente alle parole

"la Commissione inquirente o", 16, comma primo, limitatamente alle

parole "la Commissione inquirente o" della legge 25 gennaio 1962, n.

20 - "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa" - , non hanno più

corso.

Udito nella camera di consiglio del 20 novembre 1978 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che il Comitato promotore del referendum abrogativo della

legge 25 gennaio 1962, n. 20 (limitatamente agli artt. 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 11, 12, 13, 14, 16) ha, in rappresentanza dei firmatari della

relativa richiesta, sollevato conflitto di attribuzione nei confronti

dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione

deducendo, con ricorso in data 23 ottobre 1978 che, nel corso della

procedura conseguente alla presentazione della suddetta richiesta di

referendum, il Parlamento ha con l'art. 9 della legge 10 maggio 1978,

n. 170 - "Norme sui procedimenti di accusa di cui alla legge 25

gennaio 1962, n. 20" - abrogato i tredici articoli della legge oggetto

della richiesta referendaria, ed ha dettato altresì una disciplina

sostitutiva di tutte le norme abrogate; che nella specie vengono presi

in considerazione i criteri enunciati da questa Corte con le sentenze

n. 68 e 69 del 1978: e precisamente, vertendo la richiesta di

referendum su singole disposizioni di legge, che l'Ufficio centrale per

il referendum era tenuto, prima di dichiarare cessate le relative

operazioni ai sensi dell'art. 39 della legge n. 352 del 1970, a

valutare se la nuova disciplina lasciasse inalterato l'essenziale

contenuto normativo dei precetti puntualmente indicati dai promotori

nella loro richiesta, ed in questa evenienza a disporre che il

referendum fosse trasferito alla normazione sopravvenuta;

che l'Ufficio centrale per il referendum avrebbe erroneamente

applicato l'art. 39 della legge n. 352 del 1970 al caso in esame,

ritenendo che la legge 10 maggio 1978 abbia sostanzialmente modificato

la preesistente legislazione oggetto del quesito referendario, laddove,

alla stregua dei canoni ermeneutici indicati nelle citate sentenze di

questa Corte, esso avrebbe dovuto ritenere il contrario; che pertanto

l'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, depositata il 25

maggio 1978, avrebbe, col dichiarare cessate le operazioni

referendarie, violato gli interessi costituzionalmente protetti dei

promotori del referendum, ed invaso la sfera a questi riservata.

Ritenuto che dai ricorrenti viene chiesto a questa Corte di

dichiarare che all'Ufficio centrale per il referendum non è attribuito

il potere di disporre la cessazione delle operazioni di cui alla

richiesta di referendum riguardante gli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

10, 11, comma primo, 12, limitatamente alle parole "il quale ne informa

immediatamente la Commissione inquirente", 13, 14, comma primo,

limitatamente alle parole "la Commissione inquirente o", 16, comma

primo, limitatamente alle parole "la Commissione inquirente o" della

legge 25 gennaio 1962, n. 20 - "Norme sui procedimenti e giudizi di

accusa" - e di annullare conseguentemente l'ordinanza dell'Ufficio

centrale per il referendum depositata in data 25 maggio 1978.

Considerato che a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della

legge n. 87 del 1953, la Corte è in questa fase chiamata a deliberare

senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in quanto esista

"la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua

competenza", rimanendo impregiudicata, ove la pronuncia sia di

ammissibilità, la facoltà delle parti di proporre, nel corso

ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.

Che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per determinare se

vi sia materia di conflitto deve accertarsi unicamente, in via di

prima deliberazione, la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo

ed oggettivo prescritti dal primo comma dell'art. 37 della legge n. 87

del 1953, e cioè se il conflitto sorga fra organi competenti a

dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono, e

per la delimitazione della sfera di attribuzioni, determinata, per i

vari poteri, da norme costituzionali.

Che, dal punto di vista soggettivo - come questa Corte ha in altre

pronunzie affermato (ordinanza n. 17 e sentenza n. 69 del 1978) - la

frazione del corpo elettorale, identificata dall'art. 75 della

Costituzione in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una

richiesta di referendum abrogativo, è, in virtù delle funzioni ad

essa attribuite e garantite dalla Costituzione, assimilabile ad un

potere dello Stato, e così legittimata a sollevare conflitto di

attribuzione ai sensi degli artt. 134 Cost. e 37 della legge 87 del

1953; che competenti a dichiarare in questa sede le volontà dei

firmatari della richiesta devono considerarsi i promotori ed, in

quanto sono anche promotori, i presentatori della richiesta stessa; che

d'altra parte sussiste la legittimazione passiva dell'Ufficio centrale

presso la Corte di cassazione, in quanto organo investito, in via

esclusiva e definitiva, del potere sia di decidere sulla legittimità

delle richieste di referendum abrogativo, sia di disporre la cessazione

delle relative operazioni, nei limiti previsti, secondo la sentenza n.

68 del 1978, nell'art. 39 della legge 352 del 1970.

Che, sotto il profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene

alla sfera di applicazione dell'istituto del referendum abrogativo

configurato dal testo costituzionale, essendo stato dedotto dai

ricorrenti che l'Ufficio centrale per il referendum non aveva il potere

di disporre la cessazione delle operazioni relative al referendum

abrogativo degli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, comma primo, 12,

limitatamente alle parole "il quale ne informa immediatamente la

Commissione inquirente", 13, 14, comma primo, limitatamente alle parole

"la Commissione inquirente o", 16, comma primo, limitatamente alle

parole "la Commissione inquirente o" della legge 25 gennaio 1962, n.

20 - "Norme sui procedimenti e giudizi di accusa" - : e ciò

sull'assunto che ai promotori del referendum è garantita la funzione

di provocare lo svolgimento della consultazione popolare anche con

riguardo alle norme sopravvenute nelle more della procedura, le quali

non modifichino l'essenziale contenuto normativo dei singoli precetti

indicati nella richiesta referendaria.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa

il merito del ricorso;

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del

1953, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe.

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al

Comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come

indicato in ricorso, della presente ordinanza;

b) che, a cura del Comitato ricorrente il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum

presso la Corte di cassazione, entro giorni 20 dalla data di

ricevimento della comunicazione di cui sopra.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROHERSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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