Corte costituzionale

Sentenza n. 125/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1977 · relatore Leonetto Amadei

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 27

della legge 25 gennaio 1962, n. 20 (Norme sui procedimenti e giudizi di

accusa), promosso con ordinanza emessa il 7 maggio 1977 dalla Corte

costituzionale, nel procedimento penale a carico di Gui Luigi ed altri,

iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 18 maggio 1977.

Visti gli atti di costituzione di Vittorio Antonelli, Maria Fava,

A.L.D.O., Duilio Fanali. Camillo Crociani, Ovidio

Lefebvre d'Ovidio, Luigi Olivi, e del Collegio dei Commissari di

accusa, nelle persone del prof. avv. Alberto Dall'Ora, del prof.

Marcello Gallo e del prof. Carlo Smuraglia, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 giugno 1977 il Giudice relatore

Leonetto Amadei;

uditi l'avv. Adolfo Gatti per Vittorio Antonelli, L'avv. Paolo

Barraco per Maria Fava, L'avv. Giuliano Vassalli per A.L.D.O., L'avv. Rinaldo Taddei per Duilio Fanali, gli avvocati

Giovanni Cassandro e Pietro Nuvolone per Camillo Crociani, l'avv.

Alfredo Angelucci per Luigi Olivi, il prof. Marcello Gallo per il

Collegio dei Commissari di accusa, e il sostituto avvocato generale

dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Con la relazione, approvata dalla Commissione inquirente per i

procedimenti di accusa il 10 febbraio 1977 e presentata al Parlamento

l'11 febbraio, veniva proposta allo stesso Parlamento in seduta comune

la messa in stato di accusa del senatore Luigi Gui e del deputato Mario

Tanassi nella loro qualità di Ministri della Difesa, nonché di Duilio

Fanali, Bruno Palmiotti, Ovidio Lefebvre d'Ovidio, A.L.D.O., Camillo Crociani, Vittorio Antonelli, Luigi Olivi, Maria

Fava, Victor Max Melca per i reati ad essi rispettivamente ascritti

commessi in relazione all'acquisto dalla Società americana Lockheed,

da parte del Governo italiano, di 14 aerei C-130 Hercules.

Nella seduta comune del Parlamento, iniziata il 3 e terminata l'11

marzo 1977 dopo l'esito della votazione, veniva approvata la messa in

stato di accusa dei due Ministri Luigi Gui e Mario Tanassi e,

successivamente, con altra votazione, la messa in stato di accusa di

tutti gli altri imputati. Infine il 14 marzo 1977 il Presidente della

Camera comunicava al Presidente della Corte costituzionale i capi di

imputazione per i singoli imputati posti in stato di accusa. E

precisamente:

a) Gui, Tanassi, Fanali e Palmiotti imputati del reato di cui agli

artt. 110 e 319 ultima parte cpv. n. 1 del codice penale.

b) Lefebvre d'Ovidio Ovidio e L.D.O.A. imputati

del reato di cui agli artt. 110 e 640 cpv. n. 1 del codice penale.

c) Lefebvre d'Ovidio Ovidio e L.D.O.A. imputati

del reato di cui agli artt. 110, 112, n. 1, e 321 in relazione all'art.

319, prima parte cpv. n. 1 del codice penale.

d) Crociani, Antonelli, Fava imputati di concorso nel reato di cui

al capo c).

e) Olivi e Melca imputati del reato di cui agli artt. 110, 112, n.

1, 321 in relazione all'art. 319, prima parte cpv. n. 1 del codice

penale.

Per tutti in Roma dal settembre 1968 al novembre 1971.

Contemporaneamente si procedeva alla nomina dei Commissari di

accusa.

Notificato l'atto d'accusa agli imputati veniva convocata per il

giorno 28 marzo la Corte costituzionale per l'estrazione a sorte dei

nomi dei 16 giudici aggregati e dei quattro supplenti ai sensi

dell'art. 135, ultimo comma, Cost. e degli artt. 6 e 7 delle Norme

integrative dei giudizi di accusa (27-11-1962. In questa sede, gli

avvocati di L.D.O.A. e Ovidio deducevano la

illegittimità costituzionale dell'art. 16 e, per riflesso, della

intera normativa contenuta nella legge 25 gennaio 1962, n. 20 in

riferimento agli artt. 3. 24, 25, 100, 101, 108 e 111 della

Costituzione.

La Corte costituzionale, con sua ordinanza, emessa nella stessa

udienza, rilevava che essa, in sede di sorteggio dei giudici aggregati,

era abilitata ad esaminare questioni di legittimità costituzionale di

norme regolanti le relative operazioni mentre le questioni proposte non

riguardavano questa materia per cui le dichiarava, allo stato,

inammissibili.

In seguito, nella riunione in camera di consiglio del 4 maggio

1977, le stesse ed altre questioni venivano proposte alla Corte

integrata che, uditi anche i Commissari di accusa, con l'ordinanza n. 2

del 7 maggio 1977 accoglieva parzialmente le istanze medesime

disponendo la remissione degli atti alla Corte costituzionale nella sua

composizione ordinaria per la decisione delle questioni di legittimità

costituzionale degli artt. 16 e 27 della legge 26 gennaio 1962, n. 20,

per contrasto con gli artt. 90, 96, 134 Cost. in relazione anche agli

artt. 3, primo comma, 25, primo comma, e 102, commi primo e secondo,

della medesima Costituzione. Ordinava altresì la sospensione del

procedimento penale nei confronti di Luigi Gui ed altri.

L'ordinanza veniva regolarmente notificata a tutti gli imputati, ai

Commissari di accusa e al Presidente del Consiglio dei ministri e

veniva inoltre comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato.

Nei vari atti di costituzione delle parti, dei Commissari d'accusa

e dell'Avvocatura dello Stato, venivano prospettate le seguenti tesi:

- l'avv. Vassalli sostiene che di fronte alla mera opportunità di

un simultanens processus si debbono opporre dei principi inviolabili

quali il diritto di difesa, l'indipendenza del giudice, il diritto ad

un controllo di legittimtà: tutti quanti, principi non solo

inviolabili ma preminenti che costituiscono la base dell'ordinamento

repubblicano.

Secondo lo stesso avv. Vassalli la competenza della Corte a

conoscere dei reati dei ministri è stata disposta esclusivamente

razione subjecti; si tratta di una giurisdizione privilegiata

giustificata dalla esigenza che i politici siano giudicati in sede

politica. E pertanto non possono essere sottoposti al giudizio della

Corte soggetti che politici non sono ed ai quali vengono così

sottratte inviolabili garanzie comuni a tutti gli altri cittadini.

- L'avv. Angelucci sostiene: a) che la giurisdizione penale

costituzionale non può essere esercitata altro che nei confronti dei

soggetti indicati tassativamente dagli artt. 90, 96, 134 Cost.; b)

L'art. 27 quando parla di reati connessi diversi da quelli previsti

negli artt. 90 e 96 Cost. e non compresi nell'atto di accusa, si

riferisce a reati commessi dal Presidente della Repubblica o dai

Ministri al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Ed infatti

l'art. 35 della legge n. 20 ha abrogato l'art. 43 della legge n. 87 del

1953 che parlava di reati connessi "da chiunque commessi" ed inoltre

l'art. 27 si riferisce certamente a soggetti politici perché, facendo

riferimento all'art. 1 della legge n. 20 non richiede la autorizzazione

necessaria per l'esercizio dell'azione penale; c) nessun rilievo poi ha

"il fatto che si tratti di reati bilaterali... poiché il principio

dell'ordine e della coerenza nelle decisioni di cause connesse non ha

carattere assoluto essendo non infrequentemente previsti i casi di

giudizi autonomi ed indipendenti (ad esempio giudizi in sede penale ed

in sede civile di un medesimo fatto)"; d) manca nella Corte

costituzionale integrata ogni garanzia di imparzialità essendo i suoi

componenti in maggioranza di estrazione politica.

- L'avv. Gatti sostiene: a) la violazione degli artt. 96 e 134

Cost. che soggettivamente ed oggettivamente sono limitati ad una

specifica categoria di fatti e di persone; b) l'istituto della

connessione non possiede la capacità di determinare l'effetto

processuale di estendere la competenza degli organi della giustizia

politica anche a soggetti privi della qualità ministeriale;

c) la riunione o la separazione dei procedimenti sono legate ad una

assoluta discrezionalità; d) la Corte costituzionale integrata è

giudice speciale e quindi la giustizia politica non può essere

ampliata suoi contenuti; e) gli artt. 16 e 27 contrastano anche con

l'art. 3 Cost. perché:

1) prevedono per situazioni identiche trattamenti difformi;

2) non sussistono motivi costituzionalmente apprezzabili che

giustifichino la attrazione dei laici nel giudizio contro politici.

- Gli avv.ti Cassandro, Nuvolone e Revel sostengono la violazione

degli artt. 90, 96 e 134 Cost. perché il contenuto di questi articoli

è perentorio sia per il carattere eccezionale dell'istituto sia

perché trattandosi di norme contenute in una Costituzione rigida, essa

pone al legislatore ordinario (come nella specie) limiti e confini

invalicabili.

- L'avv. Taddei lamenta la mancanza del doppio grado di

giurisdizione e della impugnabilità in Cassazione: inoltre la

violazione del principio del giudice naturale che, per i soli Ministri,

è rappresentato dal Parlamento e dalla Corte integrata. Sostiene

infine anche la incostituzionalità dell'art. 15 della legge n. 20.

- L'avv. Barraco sostiene sia la violazione degli articoli 96 e 134

Cost. sia quella dell'art. 25 Cost. non essendo, la Corte integrata,

il giudice naturale per gli imputati laici.

- L'avv. De Luca sostiene: a) la violazione dell'art. 25 Cost.

porche la giustizia politica si esplica da organi politici, in materia

politica e solo nei confronti di soggetti politicamente qualificati; b)

la violazione dell'art. 3 perche la estensione della giurisdizione

politica ai laici comporta un trattamento uguale per situazioni

differenziate; c) la Corte costituzionale integrata non è giudice

imparziale perché è un giudice speciale nel quale sussistono vincoli

di soggezione formale e sostanziale con altri organi; non sussiste la

inamovibilità dei giudici, non essendo predeterminata la durata

dell'ufficio e mancando la espressa previsione delle cause di

incompatibilità e non essendo prevista la ricusazione per i Commissari

della Commissione Inquirente; d) per quanto riguarda la connessione,

essendo questa facoltativa, la modificazione della competenza che ne

consegue viola il principio del giudice naturale.

- I Commissari di accusa nel loro intervento sostengono: a) che la

indicazione degli imputati laici deve considerarsi implicita negli

artt. 90, 96 e 134 Cost.; b) non si può parlare di violazione del

principio di indipendenza perché gli organi del giudizio di accusa

sono dotati di quella imparzialità che è richiesta dalla

Costituzione.

- Infine l'Avvocatura dello Stato nella sua memoria sostiene

anzitutto che ragioni storiche, letterarie e logiche fanno ritenere che

già gli artt. 96 e 134 abbiano attribuito al Parlamento e alla Corte

costituzionale integrata il potere di promuovere l'accusa e di

giudicare in materia di reati ministeriali, nei confronti non solo dei

Ministri ma anche dei loro presunti complici.

Venendo alle altre questioni di legittimità costituzionale

sollevate dall'ordinanza l'Avvocatura esclude anzitutto la violazione

dell'art. 3 perché, nella specie, l'istituto della connessione vale

proprio ad instaurare una qualche parità di trattamento tra il

Ministro accusato e gli altri imputati tenuto conto della larga

discrezionalità politica che caratterizza sia l'accusa parlamentare

sia il giudizio della Corte costituzionale.

Non si avrebbe poi violazione del diritto di difesa perché l'art.

34 della legge n. 20 del 1962, richiamando le norme del c.p.p. viene a

colmare tutti gli spazi vuoti tra le disposizioni dettate per il

procedimento di accusa: né d'altra parte il principio del doppio grado

di giurisdizione è costituzionalmente garantito.

Quanto alla indipendenza dei giudici della Corte costituzionale

integrata, essa è determinata puntualmente dagli articoli 5, 6 e 11

della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1.

Ed ancora, non può parlarsi di violazione dell'art. 111 perché la

non impugnabilità delle sentenze della Corte costituzionale trae la

sua ragion d'essere dalla posizione di sovranità che è propria della

Corte medesima ed è sancita nella Costituzione. Considerato in diritto :

1. - A meglio chiarire la questione sottoposta alla Corte

costituzionale dall'ordinanza della Corte medesima nella composizione

integrata per i giudizi di accusa è da considerare, anzitutto, il

contenuto delle due norme impugnate.

L'art. 16 della legge n. 20 del 1962 stabilisce infatti che,

qualora nel corso del procedimento di accusa si abbia notizia di reati

connessi ai sensi dell'art. 45 del c.p.p., la Commissione inquirente o

il Parlamento in seduta comune possono disporre, se ritenuto

necessario, la riunione dei procedimenti (primo comma) e che

successivamente possono ordinarne la separazione qualora la ritengano

conveniente (secondo comma).

L'art. 27 della stessa legge contiene quattro diverse disposizioni:

la prima di esse è quella generale per cui "soltanto i reati compresi

nell'atto di accusa" formano oggetto di giudizio dinanzi alla Corte

costituzionale. La seconda stabilisce che, per connessione, la Corte

"può conoscere, se lo ritiene necessario, reati non compresi nell'atto

di accusa, diversi da quelli previsti dagli artt. 90 e 96 della

Costituzione". La terza riguarda la possibilità che la Corte dichiari

la connessione per reati previsti dagli artt. 90 e 96: in tal caso deve

sospendere il procedimento e dare comunicazione della dichiarazione al

Presidente della Camera dei Deputati. Infine la quarta disposizione

stabilisce che la separazione dei procedimenti può essere ordinata

dalla Corte "in ogni momento qualora essa lo ritenga conveniente".

La normativa così individuata viene sottoposta a giudizio di

legittimità costituzionale per la parte in cui prevede che le

competenze della Commissione inquirente, del Parlamento in seduta

comune e della Corte costituzionale nella composizione integrata si

estendano a soggetti diversi dai ministri i quali abbiano concorso nei

reati attribuiti a questi ultimi o abbiano commesso reati connessi.

Il quesito si puntualizza ulteriormente, tenendo conto che sotto il

profilo della rilevanza, non di tutte le ipotesi di connessione

previste dall'art. 45 c.p.p. interessa qui stabilire se possono

legittimamente determinare la detta estensione delle competenze della

Commissione, del Parlamento e della Corte sibbene di quelle ipotesi che

vengono in considerazione nel giudizio a quo.

2. - Fissato pertanto e individuato nei suoi limiti precisi il

quesito posto dalla ordinanza di rimessione, il primo punto da

esaminare è quello relativo alla portata e al significato degli artt.

96 e 134 della Costituzione: è evidente infatti che data la

fattispecie alla quale fa riferimento l'ordinanza, L'articolo 90 resta

estraneo alla presente questione.

Va altresì osservato che, mentre l'art. 96 specifica per quali

reati si deve procedere, l'art. 134 indica l'organo al quale è

affidato giudizio e la cui composizione è stabilita dall'ultimo comma

dell'art. 135 della Costituzione e che l'attività istruttoria che

precede, svolta dalla Commissione inquirente e dal Parlamento, ha il

suo fondamento oltre che nell'art. 96 Cost. anche e soprattutto negli

artt. 12 e 13 della legge costituzionale n. l del 1953.

3. - Una seconda osservazione che riguarda l'art. 96 è che,

contrariamente a quanto sostenuto dai difensori dei ricorrenti, in esso

prevale l'elemento oggettivo su quello soggettivo: il quale ultimo è

pur esso necessario ma non da solo sufficiente ad integrare le ipotesi

in considerazione (sent. numero 13/1975) ed infatti la messa in stato

di accusa da parte del Parlamento avviene "per reati commessi

nell'esercizio delle funzioni" proprie di un ministro o del Presidente

del Consiglio, mentre l'art. 47 dello Statuto stabiliva: "la Camera dei

Deputati ha il diritto di accusare i ministri del Re".

L'art. 96 esige cioè, per la sussistenza e la perseguibilità del

reato, non solo una determinata posizione giuridica dell'agente e in

particolare che esso sia ministro o Presidente del Consiglio, ma che

abbia commesso nell'esercizio delle funzioni ministeriali un fatto

previsto e punito dalla legge penale. Dal che discende che il processo

penale costituzionale non è strumento di garanzia personale dei

ministri ma, di più ampia ed oggettiva garanzia dell'ordinamento

costituzionale.

4. - Se è vero che la Costituzione non fa esplicito riferimento

all'istituto della connessione, ha comunque provveduto a mutarne la

efficacia per quanto riguarda quella che poteva legare reati comuni e

reati militari che, secondo l'art. 49 c.p.p., erano sempre sottoposti a

giudizio del Tribunale militare. Con la norma dell'ultimo comma

dell'art. 103 non potrà più valere quella competenza, tant'è che

con l'art. 8 della legge 23 marzo 1956, n. 167 si è sostanzialmente

modificato l'art. 264 del c.p.m.p. Non modificando invece, neppure

indirettamente, lo stesso art. 49 c.p.p. circa la connessione fra reati

di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria e quelli di

competenza dell'Alta Corte di Giustizia, ha mantenuto ferma la

attrazione da parte di quest'ultima e la sua competenza a giudicare se

pure con le precisazioni che verranno appresso indicate.

Del resto se un giudizio di accusa fosse stato promosso prima delle

leggi, costituzionale n. 1 del 1953 e ordinarie n. 87 del 1953 sulla

Corte costituzionale, e n. 20 del 1962 sui giudizi di accusa, avrebbe

la eventuale connessione di reati trovata la sua regola processuale

nell'art. 49 c.p.p. Le leggi menzionate hanno adeguato alla

Costituzione le norme sulla connessione e, seppure con espressioni

diverse, sostanzialmente esprimono lo stesso concetto.

Posto quindi che la Costituzione consente una attribuzione di

competenza per connessione, il legislatore ordinario si è orientato,

nella sua discrezionalità, a conferire agli organi della giurisdizione

penale costituzionale la competenza per connessione, sia per la

rilevanza costituzionale del bene tutelato attraverso la repressione

dei reati in esame, sia a causa delle difficoltà, a volte

irrisolubili, che comporterebbe un separato giudizio a carico dei soli

Ministri (per i quali la competenza del Parlamento e della Corte è,

ovviamente, indeclinabile).

5. - Da quanto sopra, consegue la razionalità di un meccanismo che

consenta un giudizio unitario nel caso in cui ciò sia richiesto dalla

fattispecie. Ed è ragionevole che il funzionamento di tale meccanismo

si ricolleghi non alla applicazione di una formula astratta, ma ad una

concreta scelta del giudice che valuti, caso per caso, la rispondenza o

meno della riunione ad esigenze processuali con riguardo anche a quella

della sollecita definizione del giudizio. Il che non si risolve in un

arbitrio ma rappresenta il connotato essenziale di un potere ritenuto

idoneo, se non indispensabile, alla realizzazione delle esigenze

predette.

D'altro canto è altrettanto ragionevole che, nel caso di

fattispecie plurisoggettiva, o allorché si renda altrimenti

indispensabile per l'accertamento dei reati o della responsabilità

degli imputati, la valutazione dei comportamenti con la loro verifica

processuale non sia scissa in due o più procedimenti.

6. - Non vi è dubbio quindi che la Commissione inquirente, il

Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale possano disporre

la riunione di procedimenti connessi e ciò a norma dell'art. 45

c.p.p. la cui operatività esplicitamente affermata dagli artt. 16 e 27

della legge n. 20 del 1962 è implicitamente presupposta, come già

innanzi detto, dallo stesso art. 96 della Costituzione.

In via generale sono da ricordare due affermazioni di questa Corte

in materia di connessione. Con la prima (sent. numero 130/1963) fu

affermato il principio che l'art. 45 c.p.p. non è da considerarsi

incostituzionale perché "la connessione è un criterio fondamentale di

attribuzione della competenza poiche provvede alla esigenza di evitare

che la cognizione distinta di più processi produca incoerenze di

decisioni o incompletezze di esame". Con la seconda (sent. n. 10/1966)

si afferma che, nel caso della connessione "l'unicità del procedimento

è... giustificata dalla esigenza di uniformità nel giudizio

sull'accertamento del fatto e sulla sua valutazione; che è una regola

razionale di scelta legislativa, a preferenza dell'altra implicante la

separazione dei procedimenti la quale crea rischio di incoerenze e di

contrasto di decisioni, oppure soltanto di incompletezza nell'esame dei

fatti".

7. - Osservato che l'istituto della connessione non contrasta con

l'art. 96 Cost. e seguendo l'ordine di esposizione della ordinanza di

rimessione, conviene ora esaminare se la attribuzione di giudizi alla

giurisdizione penale costituzionale per effetto di connessione violi il

precetto dell'art. 25, primo comma, Cost. e successivamente se il

simultanens processus sia tale da pregiudicare esigenze che

l'ordinamento considera preminenti.

La Corte, nell'esaminare il denunciato contrasto con l'articolo 25,

primo comma, Cost. rileva anzitutto che gli artt. 134, 135 e 137 Cost.

non prevedono una giurisdizione speciale bensì una giurisdizione

penale costituzionale esclusiva.

La Corte costituzionale integrata è, dunque, il giudice naturale

del reato di cui all'art. 96 e questo giudice precostituito per legge

ben può giudicare tutti coloro che, per il rapporto di connessione

innanzi precisato, sono legati ai soggetti indicati nel più volte

citato art. 96.

Questa Corte ha in numerose pronunce stabilito che il principio

della naturalità coincide con quello della precostituzione del giudice

che "deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato

istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in

anticipo e non già in vista di singole controversie, ed altresì che

esso non risulta violato neppure nei casi per i quali la legge preveda

la possibilità di spostamenti di competenza da un giudice ad un altro,

purché anche esso precostituito, allorché siano resi necessari per

assicurare il rispetto di altri principi costituzionali, come quello

della indipendenza ed imparzialità o l'altro dell'ordine e coerenza

nella decisione di cause tra loro connesse" (sent. n. 21/1965).

Così essendo, quando sia necessaria la riunione dei procedimenti

(artt. 16 e 27) è da escludersi ogni contrasto delle citate norme con

il primo comma dell'art. 25 della Costituzione.

8. - Né profilo di contrasto con l'art. 25, primo comma, Cost. sta

nel fatto che, venuta a cadere la necessarietà della connessione, o

sopravvenute prevalenti esigenze di rapida definizione del processo,

venga restaurata la competenza del giudice originario, non sembrando

per nulla arbitrario il ripristino di quella giurisdizione, ma anzi

rispondente ai fini di giustizia.

9. - Altra perplessità espressa nel contesto dell'ordinanza

riguarda le possibili menomazioni di taluni principi costituzionali

come conseguenza della "atipicità dei giudizi di accusa" che

"costituzionalmente giustificate per i soggetti qualificati di cui agli

artt. 90, 96 e 134 della Costituzione", con riferimento invece ad altri

soggetti "appaiono suscettibili di dare argomento per rendere più

consistente il dubbio sulla legittimità costituzionale degli artt. 16

e 27 della legge".

Si fa riferimento agli artt. 24, secondo comma (e art. 6 della

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà

fondamentali, in relazione all'art. 10, secondo comma, Cost.), 101,

secondo comma, 108, secondo comma, e 111 della Costituzione.

Per quanto riguarda l'art. 24 della Costituzione, con riferimento

all'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, ed in

relazione all'art. 10, secondo comma, Cost., la Corte rileva che esso

art. 6 è perfettamente rispettato sia dinanzi al Parlamento sia

dinanzi alla Corte per le norme procedurali che vengono applicate, né

d'altra parte sono state indicate una o più violazioni delle ipotesi

previste nel detto art. 6: vi è quindi piena osservanza della

Convenzione Europea.

Sulla adombrata violazione dell'art. 101, secondo comma, si osserva

che l'oggetto del giudizio di accusa contro i Ministri ed i correi può

solo riguardare "reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni"

(ministeriali), vale a dire, come già spiegato, fatti previsti e

puniti dalla legge penale comune e pertanto è solo la legge che

presiede alla sua attività.

Per quanto concerne la indipendenza (art. 108, secondo comma,

Cost.) occorre distinguere gli organi parlamentari dalla Corte

costituzionale integrata. Per i primi è da ricordare che anche la

Commissione inquirente valgono le norme che garantiscono l'assoluta

indipendenza dei membri del Parlamento: l'esercizio della funzione

senza vincolo di mandato (art. 67 Cost.) e il divieto di perseguire

deputati e senatori "per le opinioni espresse e i voti dati

nell'esercizio delle loro funzioni" (art. 68 Cost.). In particolare,

poi, la legge n. 20 del 1962, mentre garantisce la rappresentanza

proporzionale dei vari gruppi parlamentari in seno alla Commissione

(art. 2), stabilisce che gli eletti possono rifiutare la nomina (art.

3) e indica le cause di incompatibilità e di astensione (art. 4). Per

quanto concerne la Corte integrata, posto che nessun dubbio viene

avanzato sulla indipendenza dei giudici costituzionali ordinari, i

giudici aggregati sono iscritti ogni nove anni in un elenco dal quale

vengono estratti a sorte i sedici che faranno parte della Corte

integrata e possono essere dichiarati decaduti qualora vengano meno i

requisiti della loro eleggibilità.

L'art. 11 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, poi,

estende ai giudici aggregati le norme sulla insindacabilità e non

perseguibilità per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio

delle loro funzioni (art. 5).

L'art. 25 della legge n. 20 del 1962 ha determinato anche per

questo giudizio (come per tutti gli altri giudizi penali) la facoltà

di astensione dei giudici e la possibilità che essi vengano ricusati.

La indipendenza dei giudici è quindi sotto ogni aspetto garantita

oltre che, ovviamente, affidata, come per tutti gli altri magistrati,

alla loro coscienza. Ed è appena il caso di rilevare che, nel giudizio

di accusa, è affidato alla Corte costituzionale integrata il compito

di giudicare in base alla legge. Con quanto precede è pertanto

verificata la rispondenza della normativa in esame in riferimento

all'art. 101, secondo comma, della Costituzione.

Per quanto infine riguarda l'art. 111 della Costituzione e la non

applicabilità dello stesso alle decisioni della Corte costituzionale

sia ordinaria che integrata, il principio e espressamente formulato

nell'art. 137 della Costituzione.

10. - Per quanto concerne le questioni relative agli articoli 3 e

102, primo e secondo comma, della Costituzione, è La respingere

innanzitutto la tesi che gli artt. 16 e 27 della legge n. 20 del 1962

siano in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Infatti la Corte ha, con giurisprudenza ormai consolidata,

affermato che si ha violazione dell'art. 3 ogni qualvolta la legge,

senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso a cittadini

che si trovino in eguali situazioni o eguale se in situazioni diverse.

Questa Corte ritiene di aggiungere che l'assoggettamento dei non

ministri alla giurisdizione penale costituzionale avviene dunque per le

particolarità oggettive della fattispecie ipotizzata da quella norma

(art. 96), e non può ravvisarsi disparità di trattamento purché per

i soggetti imputati di reati connessi a reati ministeriali, le norme

che disciplinano la materia vengono applicate nei confronti di tutti,

senza alcuna distinzione.

Né ha fondamento il dubbio circa la prospettata violazione del

primo e secondo comma dell'art. 102 della Costituzione.

Se è vero che "la funzione giurisdizionale è esercitata da

magistrati ordinari", è altrettanto vero che la stessa Costituzione,

come già si è affermato nel precedente punto 7, istituisce con gli

artt. 134, 135 e 137 la giurisdizione penale costituzionale esclusiva.

Né il fatto della prevalenza numerica dei giudici aggregati

contrasta con l'art. 102, secondo comma, Cost., poiché anche nella

Corte integrata si attua la partecipazione diretta del popolo alla

amministrazione della giustizia che può richiedere, onde il suo

carattere non venga alterato, la predetta prevalenza numerica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 16 e 27 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, per contrasto

con gli artt. 90, 96, 134, in relazione anche agli artt. 3, primo

comma, 25, primo comma, e 102, commi primo e secondo, della

Costituzione, sollevata con l'ordinanza del 7 maggio 1977 dalla Corte

costituzionale integrata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI -

GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:125 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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