Art. 5 — Atti della Commissione
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
Articolo abrogato dalla l. 10 maggio 1978, n. 170.
Abrogato dal 14 maggio 1978
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. 51 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: I provvedimenti della Commissione sono deliberati collegialmente e sono emanati e sottoscritti dal presidente e da un segretario. In caso di necessita' ed urgenza il presidente puo' adottare, in via provvisoria, i provvedimenti di competenza della Commissione, riferendone immediatamente ad essa. Se la Commissione non li convalida, essi si intendono revocati.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1978, N. 170
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art5 · fonte del testo
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