Art. 19 — Commissione per il recepimento delle normative comunitarie
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 91.
Abrogato dal 26 luglio 2007
Articolo abrogato dal d.p.r. 14 maggio 2007, n. 91.
Abrogato dal 26 luglio 2007
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 4 marzo 2007 al 26 luglio 2007. 73 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Al fine di favorire il sollecito recepimento delle normative comunitarie e' autorizzata la costituzione di una commissione, presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, formata da funzionari del Dipartimento stesso e delle Amministrazioni dello Stato interessate e da un magistrato del Consiglio di Stato, nominati con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIO 2007, N. 13 COMMA ABROGATO DALLA L. 6 FEBBRAIOaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 14 MAGGIO 2007, N. tolto: 13 aggiunto: 91
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-04-16;183~art19 · fonte del testo
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