Art. 16 — Procedimento d'accusa per reati connessi
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Se nel corso di un procedimento d'accusa la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune hanno notizia di reati connessi ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale, possono disporre, se la ritengono necessaria, la riunione dei procedimenti. Possono tuttavia ordinare la separazione dei procedimenti stessi qualora in un momento successivo la ritengano conveniente. Per i reati connessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978
