Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 259/1974

    Ha colpito questo articolo
    12 novembre 1974

    L'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20 contrasta con il combinato disposto degli artt. 134 e 135, primo ed ultimo comma Cost. , poiché sottrae un gruppo di conflitti tra poteri dello Stato all'unico giudice che abbia, in forza dell'art. 134, competenza a deciderne e che si identifica nella Corte costituzionale, così come definita e determinata nella sua struttura ordinaria dal primo comma dell'art. 135, mentre è soltanto nei giudizi di accusa che l'ultimo comma dello stesso art. 135 prescrive che intervengano i giudici aggregati: nel chiaro intento, conforme anche alla tradizione storica, di dare ingresso nell'accertamento delle responsabilità a valutazioni di ordine politico, che integrino quelle strettamente giuridiche; e la ragion d'essere di un siffatto contemperamento dell'interesse di giustizia con l'interesse politico è logicamente circoscritta all'ipotesi che si tratti di giudicare nel merito delle accuse, presupponendosi perciò che un'accusa sia stata realmente promossa. È pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 11, secondo comma, della legge 25 gennaio 1962, n. 20, nella parte in cui dispone che la decisione sui conflitti tra Commissione inquirente per i procedimenti di accusa o Parlamento in seduta comune e autorità giudiziaria debba farsi dalla Corte nella composizione integrata di cui all'ultimo comma dell'art. 135 della Costituzione.

    Art. 11 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa · Art. 135 cost. · Art. 134 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 14 novembre 1974 al 14 maggio 1978. 107 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Se l'autorita' giudiziaria ordinaria o militare, in qualunque stato e grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione inquirente o al Parlamento in seduta comune e' in corso un procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte Costituzionale perche' questa si pronunci sulla competenza. Della trasmissione e' data notizia al Presidente della Camera dei deputati. La Corte Costituzionale decide con sentenza in Camera di consiglio, nella composizione prevista per i giudizi d'accusa, sentito un rappresentante della Commissione inquirente. Qualora il procedimento sia gia' innanzi alla Corte Costituzionale, l'autorita' giudiziaria ordinaria o militare trasmette gli atti alla Corte stessa.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1978, N. 170

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art11 · fonte del testo

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