Art. 45 c.p.p. — Casi di rimessione

(( (Casi di rimessione). In ogni stato e grado del processo di merito, quando gravi situazioni locali, tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumita' pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello o del pubblico ministero presso il giudice che procede o dell'imputato, rimette il processo ad altro giudice, designato a norma dell'articolo 11.

Testo vigente dal 8 novembre 2002

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 168/2006

    Questione infondata
    21 aprile 2006

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 aprile 2006. F.to: A…

    Art. 45 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

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  • Ordinanza n. 268/2004

    Questione inammissibile
    23 luglio 2004

    Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge 7 novembre 2002, n. 248, prospettate sotto il profilo della incompatibilità dei presupposti dell’istituto descritti dall’art. 45 cod. proc. pen. con gli artt. 3 e 25, primo comma, della Costituzione; del contrasto della sospensione del processo a norma dell’art. 47 dello stesso codice con gli artt. 3, 111, secondo comma, 97 e 112 della Costituzione, nonché della violazione dell’art. 25 Cost. in relazione alla immediata applicabilità della nuova disciplina ai processi in corso, prevista dall’art. 1, comma 5, della legge n. 248 del 2002. Il giudice di merito, infatti, è privo di legittimazione a sollevare questioni in tema di rimessione, non dovendo fare applicazione delle norme censurate. Competente a giudicare la richiesta di rimessione, è la Corte di Cassazione, la sola abilitata a sollevare questione di legittimità costituzionale sugli aspetti sia sostanziali che processuali dell’istituto. - V. citate ordinanze nn. 147/2003, 204/1999, 322/2002 e 248/2000.

    Art. 45 c.p.p. · Art. 47 c.p.p. · Art. 48 c.p.p. · Art. 49 c.p.p.

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  • Ordinanza n. 465/2002

    Questione inammissibile
    19 novembre 2002

    Manifesta inammissibilità, per carente motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 45 del codice di procedura penale, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione – in relazione all'art. 2, n. 17, della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81 – ed all'art. 111 della Costituzione, nella parte in cui non prevede tra le cause di rimessione del processo il "legittimo sospetto". Dall'ordinanza di rimessione non risulta alcuna autonoma motivazione circa l'applicabilità alla fattispecie in esame dell'ipotetica nuova norma richiesta in via additiva, limitandosi il giudice 'a quò a prendere atto delle affermazioni delle parti in ordine alle situazioni di fatto da esse denunciate, senza esprimere la propria valutazione né a questo proposito né in ordine all'idoneità di tali situazioni ad ingenerare il "forte sospetto" della non imparzialità del giudice o non serenità delle persone che partecipano al processo.

    Art. 45 c.p.p. · Art. 76 cost. · Art. 2 Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale · Art. 111 cost.

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2002

Confronto con la versione in vigore dal 24 ottobre 1988 al 8 novembre 2002. 21 parole tolte, 27 parole aggiunte.

aggiunto: (Casi di rimessione). In ogni stato e grado del processo di merito, quando tolto: la sicurezza o l'incolumita' pubblica ovvero la liberta' di determinazione delle persone che partecipano al processo sono pregiudicate da gravi situazioni localiaggiunto: , tali da turbare lo svolgimento del processo e non altrimenti eliminabili, tolto: la corte aggiunto: pregiudicano la libera determinazione delle persone che partecipano al processo ovvero la sicurezza o l'incolumita' pubblica, o determinano motivi di legittimo sospetto, la Corte di cassazione, su richiesta motivata del procuratore generale presso la corte di appello …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art45 · fonte del testo

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