Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 125/1977

    Questione infondata
    4 luglio 1977

    Anche se la Costituzione non fa esplicito riferimento all'istituto della connessione, deve ritenersi consentita un'attribuzione della competenza per connessione in materia di reati ministeriali agli organi della giustizia penale costituzionale; infatti, l'art. 49 cod. proc. pen. è stato modificato, con l'art. 8 della l. 23 marzo 1956, n. 167, solo relativamente alla connessione fra reati militari e reati di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, mentre si è mantenuta ferma la competenza dell'Alta Corte di Giustizia in ordine a procedimenti connessi con quelli di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. Legittimamente, pertanto, il legislatore ordinario, nella sua discrezionalità, ha ritenuto - sia per la rilevanza costituzionale del bene tutelato, sia a causa delle difficoltà che comporterebbe un giudizio separato a carico dei soli Ministri - di conferire agli organi della giustizia penale costituzionale (Commissione inquirente, Parlamento in seduta comune e Corte costituzionale) la competenza per connessione. Cosicché essendo tale competenza implicitamente presupposta dallo stesso art. 96 Cost., gli artt. 16 e 27 della l. 25 gennaio 1962, n. 20 (disciplinanti appunto l'estensione della competenza per connessione), non si pongono in contrasto con l'art. 96 della Costituzione. Cfr.: in materia di connessione sentt. nn. 130 del 1963 e n. 10 del 1966.

    Art. 16 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa · Art. 27 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa · Art. 3 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 maggio 1978

Confronto con la versione in vigore dal 13 febbraio 1962 al 14 maggio 1978. 70 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Se nel corso di un procedimento d'accusa la Commissione inquirente o il Parlamento in seduta comune hanno notizia di reati connessi ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura penale, possono disporre, se la ritengono necessaria, la riunione dei procedimenti. Possono tuttavia ordinare la separazione dei procedimenti stessi qualora in un momento successivo la ritengano conveniente. Per i reati connessi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli precedenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 10 MAGGIO 1978, N. 170

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art16 · fonte del testo

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