[1]Deliberazione di ai messa in stato d'accusa

[2]La deliberazione di messa in stato d'accusa, prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e' adottata, dal Parlamento a norma dell'articolo 90 della Costituzione e a scrutinio segreto. L'atto di accusare deve contenere l'indicazione degli addebiti e delle prove su cui l'accusa si fonda. Il Presidente della Camera dei deputati, entro due giorni dalla deliberazione di Parlamento, trasmette l'atto di accusa al Presidente della Corte Costituzionale. Il Presidente della Corte dispone che entro due giorni dalla ricezione dell'atto esso sia notificato all'accusato.

Testo vigente dal 13 febbraio 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 147/1983

    Questione inammissibile
    31 maggio 1983

    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, della legge 10 maggio 1978, n. 170, e degli artt. 17,18 e 26 del relativo regolamento parlamentare, in riferimento agli artt. 90 e 96 Cost. e 12 legge cost. n. 1 dell'11 marzo 1953, sollevata dal Pretore di Genova con il ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, in…

    Art. 90 cost. · Art. 96 cost. · Art. 4 Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla legge 25 gennaio 1962, n. 20 · Art. 17 Norme sui procedimenti e giudizi di accusa

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1962-01-25;20~art17 · fonte del testo

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