Art. 20 — Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

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((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249)). Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta alla competente autorita' di vigilanza. I provvedimenti delle autorita' di vigilanza di cui ai commi 1 e 2, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6, sono adottati sentito il parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'autorita' di vigilanza puo' adottare il provvedimento di sua competenza. Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita' di cui all'articolo 10 puo' adottare il provvedimento di sua competenza. L'autorita' di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito puo' altresi' autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga al divieto dell'articolo 2 per esigenze di stabilita' del sistema monetario, tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. Detta autorizzazione e' adottata d'intesa con l'Autorita' di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenza. L'Autorita' di cui all'articolo 10 puo' segnalare alle autorita' di vigilanza di cui ai commi 1 e 2 la sussistenza di ipotesi di violazione degli articoli 2 e 3. Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorche' l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza. Le autorita' di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorita' di cui all'articolo 10. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

Testo in vigore dal 1 agosto 1997 al 12 gennaio 2006

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 1 agosto 1997

Confronto con la versione in vigore dal 13 ottobre 1990 al 1 agosto 1997. 33 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Nei confronti delle imprese operanti nei settori della radiodiffusione e dell'editoria l'applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 spetta all'autorita' garante prevista dalla legislazione vigente per i settori della radiodiffusione e dell'editoriaaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249. Nei confronti delle aziende ed istituti di credito l'applicazione degli articoli 2, 3, …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art20 · fonte del testo

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