Art. 54 — Cooperazione con la Commissione delle Comunità europee in materia di concorrenza

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in applicazione dei regolamenti (CEE) del Consiglio n. 17/62, n. 1017/68, n. 4056/86, n. 3975/87 e n. 4064/89, in materia di concorrenza, e' competente a provvedere:

  • a)alla esecuzione degli accertamenti richiesti dalla Commissione delle Comunita' europee;
  • b)alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunita' europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato. (( 2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' chiedere l'intervento della Guardia di finanza che esegue gli accertamenti richiesti avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi)) Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono destinati esclusivamente alla Commissione delle Comunita' europee e non possono essere utilizzati ad altri fini. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nell'espletamento delle istruttorie di cui al titolo II della legge 10 ottobre 1990, n. 287, si avvale della collaborazione dei militari della Guardia di finanza che agiscono con i poteri e con le facolta' indicati al comma 2 utilizzando strutture e personale esistenti e in modo da non determinare oneri aggiuntivi. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, in quanto autorita' nazionale competente in materia di concorrenza, applica, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, gli articoli 85, paragrafo 1, ed 86 del Trattato istitutivo della Comunita' europea, utilizzando i poteri ed agendo secondo le procedure di cui al titolo II, capo II, della medesima legge n. 287 del 1990. L'Autorita' informa la Commissione delle Comunita' europee e sospende lo svolgimento del procedimento qualora la Commissione inizi, con riguardo alla medesima fattispecie, una procedura a norma dei regolamenti comunitari.

Testo vigente dal 2 febbraio 2000

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Che cosa è cambiato dal 2 febbraio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 10 febbraio 1996 al 2 febbraio 2000. 41 parole tolte, 28 parole aggiunte.

b) alla assistenza da prestare agli agenti della Commissione delle Comunita' europee in relazione all'assolvimento dei loro compiti e all'esecuzione di accertamenti nel territorio dello Stato. aggiunto: 2. Per l'assolvimento dell'incarico di cui al comma 1, da espletare con le modalita' previste dalla normativa comunitaria, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato dispone dei poteri tolto: istruttori di cui all'articolo 14, comma 2, aggiunto: di cui al Titolo Il della legge 10 ottobre 1990, n. 287tolto: . Inaggiunto: , e, in caso di opposizione dell'impresa interessata e su richiesta della Commissione delle Comunita' europee, puo' tolto: richiedere aggiunto: chiedere l'intervento della Guardia di finanzatolto: , che esegue gli accertamenti richiestitolto: , con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e dalle altre norme tributarie. aggiunto: avvalendosi dei poteri d'indagine ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi Gli esiti degli accertamenti eseguiti a norma dei commi 1 e 2 sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1996-02-06;52~art54 · fonte del testo

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