Art. 20 — Aziende ed istituti di credito, imprese assicurative e dei settori della radiodiffusione e dell'editoria

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COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. ((04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza.)) ((Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere)) (( Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10, ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. )) (( L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare:

  • a)un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2, per esigenze di funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1;
  • b)un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' indicate. )) COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303)). ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303)). Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

Testo in vigore dal 25 gennaio 2007 al 10 marzo 2010

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Che cosa è cambiato dal 25 gennaio 2007

Confronto con la versione in vigore dal 12 gennaio 2006 al 25 gennaio 2007. 157 parole tolte, 248 parole aggiunte in 3 capoversi.

COMMA ABROGATO DALLA L. 31 LUGLIO 1997, N. 249. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. tolto: Nel caso di operazioni che coinvolgano imprese assicurative, i provvedimenti dell'Autorita' di cui all'articolo 10 sono adottati sentito il parere dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo (ISVAP), che si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorita' aggiunto: 04. Nel caso in cui l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardino imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza. Il decorso del termine del procedimento per il quale il parere viene richiesto e' sospeso fino al ricevimento, da parte dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, del parere dell'ISVAP o comunque fino allo spirare del termine previsto per la pronuncia di tale parere Per le operazioni di acquisizione del controllo di banche che costituiscono concentrazione soggetta a comunicazione preventiva ai sensi dell'articolo 16, i provvedimenti della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le valutazioni di sana e prudente gestione, e dell'Autorita' di cui all'articolo 10 tolto: puo' adottare il provvedimento di sua competenza. L'autorita' di vigilanza sulle aziende ed istituti di credito puo' altresi' autorizzare, per un tempo limitato, inteseaggiunto: , ai sensi dell'articolo 6, per le valutazioni relative all'assetto concorrenziale del mercato, sono adottati entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza completa della documentazione occorrente. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, su richiesta della Banca d'Italia, puo' autorizzare:

aggiunto: a) un'intesa, in deroga al divieto dell'articolo 2aggiunto: , per esigenze di tolto: stabilita' del sistema monetario, aggiunto: funzionalita' del sistema dei pagamenti, per un tempo limitato e tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1tolto: . Detta autorizzazione e' adottata d'intesa con l'Autorita' di cui all'articolo 10 che valuta se l'intesa comporti o meno l'eliminazione della concorrenzaaggiunto: ;

aggiunto: b) un'operazione di concentrazione riguardante banche o gruppi bancari che determini o rafforzi una posizione dominante, per esigenze di stabilita' di uno o piu' dei soggetti coinvolti. Le autorizzazioni previste dal comma 5-bis non possono comunque consentire restrizioni della concorrenza non strettamente necessarie al perseguimento della finalita' indicate. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2005, N. 262. tolto: Fatto salvo quanto disposto nei commi precedenti, allorche' l'intesa, l'abuso di posizione dominante o la concentrazione riguardano imprese operanti in settori sottoposti alla vigilanza di piu' autorita', ciascuna di esse puo' adottare i provvedimenti di propria competenza. Le autorita' di vigilanza di cui al presente articolo operano secondo le procedure previste per l'Autorita' di cui all'articolo 10 aggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 DICEMBRE 2006, N. 303. Le disposizioni della presente legge in materia di concentrazione non costituiscono deroga alle norme vigenti nei settori bancario, assicurativo, della radiodiffusione e dell'editoria.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art20 · fonte del testo

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