Art. 18 — Misure per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022

L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato e' l'autorita' designata per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato pone in essere tutte le forme di collaborazione e cooperazione previste dal citato regolamento (UE) 2022/1925, ivi inclusa l'assistenza nel corso delle ispezioni richieste dalla Commissione europea, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure gia' previste in materia di concorrenza. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2022/1925, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato esercita gli stessi poteri di indagine di cui al titolo II, capo II, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, previsti per l'applicazione delle norme di concorrenza, all'uopo adottando propri regolamenti compatibili con le procedure gia' previste in materia di concorrenza. Nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato puo' irrogare le sanzioni e le penalita' di mora di cui all'articolo 14 della citata legge n. 287 del 1990. Con le stesse modalita' gia' previste per l'applicazione della citata legge n. 287 del 1990, l'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, per l'assolvimento delle funzioni in quanto autorita' designata ad applicare il citato regolamento (UE) 2022/1925, puo' avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facolta' previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 29 settembre 1973, n. 600, e dalle altre disposizioni tributarie, nonche' della collaborazione di altri organi dello Stato. Gli esiti delle indagini eseguite a norma del citato regolamento (UE) 2022/1925 possono essere utilizzati dall'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, ai fini dell'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali di cui al predetto regolamento (UE) 2022/1925, nonche' in materia di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione. L'Autorita' svolge i compiti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sono fatte salve le competenze di supervisione e controllo del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925.

Testo vigente dal 30 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-30;214~art18 · fonte del testo

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