Art. 9 — S a n z i o n i
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
Articolo abrogato dal d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Abrogato dal 1 gennaio 1994
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2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994. 294 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Gli imprenditori, gli amministratori, i direttori, i dipendenti, i curatori, i liquidatori e i commissari che non osservano le disposizioni in materia di pubblicita' di cui all'articolo 2 sono puniti con la sanzione pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni. Gli enti e i soggetti di cui all'articolo 1 rispondono civilmente in solido e sono obbligati ad esercitare il diritto di rivalsa verso i responsabili. Si osservano le disposizioni degli articoli 89 e 90 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di ripetute violazioni, il CICR, su proposta della Banca d'Italia, puo' disporre la sospensione dell'attivita' di sedi e filiali. Entro il termine di trenta giorni il testo integrale del provvedimento del Ministro del tesoro di cui all'articolo 90 del citato regio decreto-legge n. 375 del 1936, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 141 del 1938, e successive modificazioni e integrazioni, e' altresi pubblicato, a cura e spese dell'ente o soggetto trasgressore, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. In caso di inadempienza, la pubblicazione e' disposta dalla Banca d'Italia ed al trasgressore si applica, per questo solo fatto, con la procedura di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria di lire cinque milioni oltre al rimborso delle spese per la pubblicazione. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, la Banca d'Italia puo' acquisire informazioni ed eseguire ispezioni presso i soggetti di cui all'articolo 1, ovvero richiedere che tali verifiche siano effettuate dalle competenti autorita' di controllo o di vigilanza.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1992-02-17;154~art9 · fonte del testo
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