Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 338/2009

    Questione inammissibile
    18 dicembre 2009

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. l'art. 4, comma 3 [ recte : art. 5, comma 1, lettera a)], della legge 17 febbraio 1992, n. 154, e dell'art. 117, comma 7, del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, censurati, in riferimento all'artt. 3 della Costituzione, nella parte in cui, per l'ipotesi di nullità delle clausole di contratti bancari perché indeterminate, identificano il tasso legale sostitutivo con riguardo al valore dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari emessi nei dodici mesi precedenti «la conclusione del contratto». Infatti, il rimettente non sperimenta la possibilità di una interpretazione conforme a Costituzione, posto che una possibile lettura alternativa delle norme censurate, nel senso della non applicabilità del censurato meccanismo sostitutivo di eterointegrazione ai contratti de quibus conclusi anteriormente alla entrata in vigore delle norme medesime, consente di superare gli evocati dubbi di incostituzionalità (con diretta incidenza anche sul profilo della rilevanza della questione). Sulla manifesta inammissibilità per omessa sperimentazione della possibilità di un'interpretazione conforme a Costituzione, v., citate, ex plurimis , ordinanze n. 244 e n. 155 del 2009). Sulla possibilità di una lettura alternativa che, peraltro, inciderebbe direttamente anche sul concomitante profilo della rilevanza della questione, v., citata, ordinanza n. 171 del 2009.

    Art. 4 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari · Art. 5 Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari · Art. 117 Testo unico in materia bancaria e creditizia · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 1992 al 1 gennaio 1994. 92 parole tolte, 10 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Nelle ipotesi di nullita' di cui all'articolo 4, comma 4, nonche' nei casi di mancanza di specifiche indicazioni, si applicano:

tolto: a) il tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive;

tolto: b) gli altri prezzi e condizioni resi pubblici nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi; in mancanza di pubblicita' nulla e' dovuto.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385

    Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1992-02-17;154~art5 · fonte del testo

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