Corte costituzionale

Ordinanza n. 168/1977

Altra decisione · depositata il 29/12/1977 · relatore Arnaldo Maccarone

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 16 e

19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento

dell'edilizia residenziale pubblica, norme sull'espropriazione per

pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942,

n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167 e 29 settembre 1964, n. 847; ed

autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore

dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), promossi con

ordinanze 12, 19 e 20 febbraio 1975 della Corte d'appello di

Caltanissetta, iscritte ai nn. 167, 168, 169, 170, 344 e 345 del

registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 174 e 249 dell'anno 1975.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 novembre 1977 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe, tutte di identico

contenuto, la Corte d'appello di Caltanissetta ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3, 42, 53 e 97 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 16 e seguenti della legge 22 ottobre 1971,

n. 865 (recante norme dell'edilizia residenziale pubblica) nella parte

in cui stabiliscono i criteri e le modalità per la determinazione

dell'indennità per le espropriazioni autorizzate ai sensi della

predetta legge n. 865 del 1971;

che con le stesse ordinanze è stata sollevata, in riferimento agli

artt. 3, 24 e 113 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 19 della già citata legge n. 865 del 1971 (il quale detta la

disciplina del procedimento di opposizione alla stima dell'indennità

effettuata dall'ufficio tecnico erariale a norma del precedente art.

16), nella parte in cui dispone che l'opposizione alla stima

dell'indennità di esproprio effettuata dall'ufficio tecnico erariale

(ora commissione provinciale: v. art. 14 legge 28 gennaio 1977, n. 10)

a norma del precedente art. 16 va proposta innanzi alla Corte

d'appello, con conseguente perdita di un grado di giurisdizione di

merito, e nella parte in cui stabilisce che il termine per proporre

opposizione decorre dall'inserzione dell'avviso del deposito della

relazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia anziché

dalla comunicazione all'interessato (come previsto, ad es. dal

successivo art. 20 per l'opposizione alla stima dell'indennità di

occupazione);

che le ordinanze sono state emesse nel corso di giudizi aventi ad

oggetto la determinazione dell'indennità di esproprio.

Considerato che nel corso del presente giudizio di legittimità

costituzionale è entrata in vigore la legge 28 gennaio 1977, n. 10

(recante norme per la edificabilità dei suoli) il cui art. 14 ha

sostituito, con un nuovo testo, quello degli artt. 16 e seguenti,

introducendo criteri diversi per la determinazione dell'indennità di

esproprio;

che la nuova disciplina è applicabile ai giudizi in corso a meno

che l'indennità non sia stata definitivamente stabilita (art. 19 legge

28 gennaio 1977, n. 10);

che nelle ordinanze di rinvio manca qualsiasi motivazione circa la

necessaria pregiudizialità, rispetto alla definizione del giudizio

principale, della questione sollevata in relazione all'art. 19 della

già citata legge n. 865 del 1971;

che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il

giudizio al riguardo è di stretta competenza del giudice a quo (sent.

n. 195 del 1976);

che, pertanto, occorre disporre la restituzione degli atti al

giudice a quo perché ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87,

proceda al giudizio di rilevanza della questione sollevata con

riferimento all'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e perché

rinnovi l'esame della rilevanza della questione concernente gli artt.

16 e seguenti della stessa legge, alla stregua della mutata situazione

di diritto, determinatasi in conseguenza dell'entrata in vigore della

legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di

Caltanissetta.

Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo

della Consulta, il 22 dicembre 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMIDEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI- LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1977:168 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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