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La messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri e' deliberata dal Parlamento in seduta comune su relazione di una Commissione, costituita di dieci deputati e di dieci senatori, eletti da ciascuna delle due Camere, ogni volta che si rinnova, con deliberazione adottata a maggioranza, in conformita' del proprio regolamento. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. Il Presidente e' eletto dalla Commissione nel proprio seno.
Testo in vigore dal 14 marzo 1953 al 18 gennaio 1989
