Corte costituzionale

Ordinanza n. 178/2001

Altra decisione · depositata il 31/05/2001 · relatore Valerio Onida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato

sorto a seguito dell'ordinanza emessa dalla Corte di assise di primo

grado di Reggio Calabria il 16 novembre 1998, in un procedimento

penale a carico dell'on. Amedeo Gennaro Matacena, con la quale è

stata dichiarata la contumacia dell'imputato, non considerando

impedimento assoluto il diritto-dovere del deputato di assolvere il

mandato parlamentare attraverso lapartecipazione a votazioni in

Assemblea, promosso dalla Camera dei deputati, con ricorso depositato

il 14 dicembre 2000, ed iscritto al n. 174 del registro

ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice

relatore Valerio Onida.

Ritenuto che con ricorso depositato il 14 dicembre 2000 la Camera

dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio

Calabria, chiedendo alla Corte:

a) di dichiarare che non spetta a quel giudice stabilire che

non costituisce impedimento assoluto della partecipazione del

deputato alle udienze penali, e perciò causa di giustificazione

della sua assenza, il diritto-dovere di assolvere il mandato

parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in assemblea;

b) di annullare, per l'effetto, l'ordinanza 16 novembre 1998,

con cui lo stesso giudice aveva rigettato la richiesta della difesa

dell'on. Amedeo Gennaro Matacena di giustificare l'assenza

dell'imputato all'udienza in ragione dell'impedimento parlamentare

(attestato da un telegramma del Presidente della Camera dei

deputati), disponendo procedersi e dichiarando la contumacia

dell'imputato;

che - riferisce la ricorrente - la menzionata ordinanza della

Corte d'assise motiva il rigetto dell'istanza sul rilievo che

l'on. Matacena aveva giustificato la propria assenza "adducendo la

concomitanza di lavori parlamentari", ma non aveva specificato "se

parteciperà a detti lavori o se la sua presenza per eventuali

votazioni o interpellazioni prenotate sia oggi indispensabile in

Parlamento";

che la Camera dei deputati rileva come il mancato

riconoscimento giudiziale dell'assoluto impedimento a comparire

all'udienza penale del deputato impegnato in una votazione

assembleare - costringendo quest'ultimo all'alternativa tra esercizio

del "diritto fondamentalissimo" alla difesa ed esercizio del

diritto-dovere del voto, non delegabile e da esercitarsi

personalmente - ne ostacola la partecipazione alla votazione e

quindi: a) comprime l'indipendenza e l'autonomia della Camera (in

violazione degli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione); b) pone a

rischio la funzionalità dell'assemblea, compromettendo la formazione

dei quorum strutturali e funzionali richiesti per la validità delle

deliberazioni (con violazione dell'art. 64, terzo comma, Cost., in

riferimento agli artt. 64, primo comma, 73, secondo comma, 79, primo

comma, 83, terzo comma, 90, secondo comma, 138, primo e terzo comma,

Cost., e agli artt. 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953,

n. 1, 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, 9, comma

3, e 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1);

c) coarta (ab extrinseco) la libertà dell'espletamento del mandato

parlamentare (in violazione degli artt. 67 e 68 Cost.); d) sacrifica

integralmente, nel conflitto tra valori di pari rango costituzionale

- così violando l'art. 3 Cost. -, quelli dell'autonomia,

indipendenza e funzionalità delle istituzioni parlamentari, rispetto

a quellodell'efficienza del processo, senza consentire di

raggiungere, attraverso il bilanciamento delle contrapposteesigenze

ed il rispetto del principio di leale collaborazione tra i poteri

dello Stato, un punto di equilibrio (resopossibile dal non quotidiano

espletamento delle votazioni) idoneo a garantire la certezza del

diritto, escludendo la mera discrezionalità del giudice nella

valutazione dell'impedimento a comparire del deputato per

impegniparlamentari.

Considerato che la Corte è chiamata a decidere in camera di

consiglio e senza contraddittorio, ai sensidell'art. 37, terzo e

quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, se il ricorso sia

ammissibile, sotto il profilo dell'esistenza della materia di un

conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza;

che sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti

dal primo comma del citato art. 37, ai fini della configurabilità di

un conflitto tra poteri dello Stato (vedi, in analogo conflitto,

ordinanza n. 102 del 2000), restando impregiudicata - atteso il

carattere meramente delibatorio della presente pronuncia - ogni

ulterioredecisione anche in punto d'ammissibilità;

che, infatti, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei

deputati è legittimata a sollevare conflitti diattribuzione tra

poteri dello Stato, quale organo competente a dichiarare

definitivamente la volontà del potere cui appartiene;

che, del pari, la Corte di assise di primo grado è

legittimata ad essere parte del conflitto, in quanto organo

competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui

appartiene, nell'ambito delle funzioni giurisdizionali da esso

esercitate, in conformità del principio, più volte affermato da

questa Corte, secondo il quale i singoli organi giurisdizionali,

svolgendo le loro funzioni in posizione di piena indipendenza,

costituzionalmente garantita, sono legittimati ad essere parti in

conflitti costituzionali di attribuzione;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente

prospetta la lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente

garantite alla Camera dei deputati, per via del mancato

riconoscimento giudiziale del legittimo impedimento a comparire

all'udienza penale di un parlamentare impegnato in votazioni

assembleari;

che dallo stesso ricorso si ricavano le ragioni del conflitto

e le norme costituzionali che regolano la materia, come richiesto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

che è opportuno disporre, ai sensi dell'art. 37, quarto

comma, della citata legge n. 87 del 1953 - comeritenuto da questa

Corte in un caso analogo (ordinanza n. 102 del 2000) - la

notificazione anche al Senato della Repubblica.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei

deputati nei confronti della Corte di assise di primo grado di Reggio

Calabria con il ricorso indicato in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati alla Corte di assise di primo grado di

Reggio Calabria, nonché al Senato della Repubblica, entro il termine

di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere

successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il

termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,

terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2001.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Onida

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 31 maggio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:178 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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