Corte costituzionale

Ordinanza n. 126/2002

Altra decisione · depositata il 16/04/2002 · relatore Gustavo Zagrebelsky

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di

ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

sorto a seguito dell'Ordinanza emessa il Tribunale di Taranto,

sezione I penale, del 18 febbraio 1998, in un procedimento penale a

carico dell'on. Giancarlo Cito, con la quale è stata rigettata una

istanza di rinvio di udienza dibattimentale, non considerando

impedimento assoluto il diritto-dovere del deputato di assolvere il

mandato parlamentare attraverso la partecipazione a votazioni in

Assemblea, della sentenza del Tribunale di Taranto 18 febbraio -

13 marzo 1998, n. 202/1998, che ha definito il procedimento stesso,

nonché delle sentenze n. 85/2000 del 21 ottobre 1999 - 10 marzo 2000

della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e

n. 390/2001 del 15 febbraio - 19 marzo 2001 della Corte di

cassazione, sezione V penale, che hanno confermato la decisione sul

rigetto della istanza predetta, promosso della Camera dei deputati,

con ricorso depositato il 25 maggio 2001 e iscritto al n. 193 del

registro ammissibilità conflitti.

Udito nella camera di consiglio del 13 marzo 2002 il giudice

relatore Gustavo Zagrebelsky.

Ritenuto che con ricorso depositato il 25 maggio 2001 la Camera

dei deputati ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale, della

Corte d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e della

Corte di cassazione, sezione V penale;

che - come riferisce la Camera ricorrente - in un

procedimento penale pendente nei confronti del deputato Giancarlo

Cito per il reato di diffamazione, il Tribunale di Taranto, sezione I

penale, respingeva, con ordinanza pronunciata nell'udienza

dibattimentale del 18 febbraio 1998, un'istanza presentata dal

difensore del deputato il giorno precedente l'udienza, con la quale

si chiedeva di considerare giustificata l'assenza dell'imputato

perché dovuta a legittimo impedimento a comparire, in considerazione

del suo diritto-dovere di partecipare all'attività parlamentare e in

particolare di essere presente alle votazioni in Assemblea della

Camera dei deputati nei giorni 17, 18, 19 e 20 febbraio 1998, come

comprovato dal calendario dei lavori parlamentari presentato al

Tribunale, il quale peraltro motivava la propria decisione affermando

sia che l'istanza era tardiva sia che, comunque, essendo la seduta

delle votazioni per il giorno 18 febbraio fissata a partire dalle ore

sedici, l'imputato avrebbe potuto comparire nella mattinata e

chiedere che il suo processo fosse trattato con precedenza;

che, così disponendo, l'ordinanza in questione - osserva la

ricorrente - non ha tenuto in considerazione il fatto che il deputato

era impegnato nelle votazioni in assemblea già dal giorno precedente

l'udienza, cioè dal 17 febbraio, giorno in cui i lavori si erano

protratti fino a ora notturna; né - aggiunge la Camera - il

Tribunale, immediatamente dopo, ha ritenuto di ritornare,

revocandola, sulla propria decisione, allorché di dette ultime

circostanze era stata data informazione con un fax inviato quello

stesso giorno dall'imputato, il quale comunicava l'ordine del giorno

della seduta (con votazioni) del giorno 18 febbraio e riferiva di

come egli si fosse trovato impegnato in votazioni sin dalla sera del

giorno precedente;

che con sentenza del medesimo giorno 18 febbraio 1998,

depositata il successivo 13 marzo, il Tribunale di Taranto condannava

l'imputato per il reato di diffamazione, rinviando espressamente,

nella motivazione, alla propria ordinanza con cui era stata respinta

l'istanza di rinvio dell'udienza;

che, in sede di gravame, la Corte d'Appello di Lecce, sezione

distaccata di Taranto, ha rigettato l'eccezione di nullità

dell'ordinanza del Tribunale del 18 febbraio 1998 formulata

dall'interessato, da un lato ritenendo che l'istanza originaria fosse

tardiva - ma facendo riferimento testuale non già all'istanza

presentata dal difensore il giorno prima dell'udienza, bensì al fax

trasmesso dall'imputato il giorno stesso dell'udienza - e dall'altro

escludendo che l'impegno parlamentare rivestisse il carattere di

impedimento assoluto a comparire, affermando che l'imputato sarebbe

stato chiamato a votare in giorni diversi da quello in cui era

fissata l'udienza, cioè nei giorni 17 e 20 febbraio; una

affermazione quest'ultima - si osserva nel ricorso della Camera dei

deputati - non sorretta da alcun dato obiettivo, tenuto conto che il

calendario settimanale delle sedute era identico nei contenuti per

tutti e quattro i giorni e che l'ordine del giorno della seduta

decisiva, cioè del giorno 18, indicava che le votazioni si sarebbero

svolte a partire dalle ore sedici e venti;

che la Corte di cassazione, sezione V penale, ha confermato

il giudizio d'appello, compreso il rilievo circa la tardività

dell'istanza; nella propria decisione la Corte di cassazione, oltre

ad affermare che la pronuncia del giudice di merito si sottraeva al

controllo di legittimità, per avere argomentato al riguardo con

"proposizioni logicamente e giuridicamente ineccepibili", aggiungeva

sul punto che "l'indiscriminata valenza dell'impedimento di natura

parlamentare paralizzerebbe la definizione del procedimento", che "il

delicato equilibrio tra la funzione giurisdizionale e quella

parlamentare trova contemperamento nel bilanciamento degli interessi

configgenti, operato di volta in volta dal giudice, sulla scorta

della situazione processuale" e infine che "la definizione del

processo in tempi ragionevoli non soddisfa solo l'interesse punitivo

[...] dello Stato e le legittime aspettative della persona offesa, ma

anche l'interesse dello stesso imputato, ove questo non si proponga

fini dilatori";

che la ricorrente Camera dei deputati - affermata la propria

legittimazione attiva al ricorso e quella passiva degli organi

giurisdizionali - motiva circa l'ammissibilità, sul piano oggettivo,

del conflitto, la materia del quale è data, nella specie, dalla

esigenza di delimitare le attribuzioni costituzionali del potere

giudiziario (di trattare e concludere i processi innanzi a esso

pendenti) a fronte delle esigenze di funzionalità e delle

prerogative di autonomia e indipendenza del potere legislativo,

incise dalla pretesa del primo di disconoscere al deputato il

carattere di impedimento a comparire a una udienza per adempiere alle

proprie funzioni di parlamentare;

che, premesse diverse considerazioni quanto alla sussistenza

dell'interesse a ricorrere e agli aspetti preliminari di

ammissibilità del conflitto, la ricorrente osserva che nel caso in

esame si rivela la netta divergenza di vedute tra la Camera e gli

organi giurisdizionali, nella contrapposizione tra un ordine del

giorno delle sedute del periodo 17 - 20 febbraio 1998 da cui ha

origine il dovere del parlamentare di prendere parte alle votazioni,

e una serie di pronunce giurisdizionali che, seppure variamente

argomentate, convergono nel negare a questi stessi impegni

parlamentari il carattere di impedimento assoluto a partecipare

all'udienza del processo penale;

che viceversa la ricorrente chiede che venga considerato, per

i propri componenti, impedimento assoluto a comparire all'udienza del

processo penale l'esercizio della funzione parlamentare e "in

particolare" l'esercizio del diritto di voto in Assemblea o anche in

Commissione legislativa;

che le decisioni dei giudici di merito di primo grado e di

appello per le quali è promosso conflitto, se pure non prendono

posizione circa la questione di principio, attinente al rilievo

processuale della posizione dell'imputato che sia impegnato in

attività parlamentare, comunque hanno per effetto comune quello di

negare la natura di impedimento assoluto alla partecipazione del

deputato a votazioni in Assemblea, ovvero di subordinarne il

riconoscimento ad apprezzamenti del giudice, secondo considerazioni

del singolo caso concreto;

che la pronuncia della Corte di cassazione invece enuclea

esplicitamente il principio secondo il quale spetta al giudice

operare di volta in volta, in base appunto alla concreta situazione

processuale, il contemperamento tra le esigenze della funzione

giurisdizionale e di quella parlamentare, così da far dipendere il

riconoscimento o il disconoscimento dell'impedimento funzionale da

considerazioni del singolo caso, che potrebbero di volta in volta

mutare - ad esempio, ammettendo l'impedimento per attività

parlamentari diverse dal voto e viceversa negandolo per l'esercizio

del voto -, con una considerazione indistinta di equiordinazione, in

linea di principio, di tutte le attività nelle quali si realizza la

funzione parlamentare;

che secondo la Camera la pretesa della giurisdizione, di

considerare tra loro fungibili le attività di un parlamentare e di

rimettere al giudice l'apprezzamento di una di esse come impedimento

assoluto, finisce per compromettere l'autonomia e la stessa

funzionalità della Camera di appartenenza del parlamentare,

menomando il libero esercizio del mandato rappresentativo, in

violazione degli artt. 64, 68 e 72 della Costituzione, disconoscendo

la peculiarità delle votazioni in Assemblea, poiché il voto è una

attività personalissima, non delegabile, sulla quale il singolo

deputato non può influire quanto al momento del suo svolgimento,

cosicché tra esso e le altre pur rilevanti attività parlamentari

(discussioni, interventi programmati, atti del sindacato ispettivo)

sussiste una differenza qualitativa, potendo le altre attività

tipiche essere modulate nei loro tempi anche in via di prassi, mentre

lo stesso non vale per l'attività di votazione, che è indisponibile

dal singolo deputato e i cui tempi non sono rinviabili; ciò che

dimostra come il voto sia atto che attiene immediatamente alla

funzione costituzionalmente assegnata alle Camere, la cui limitazione

dunque, sempre secondo la ricorrente, rappresenta una incisione nel

pieno e libero espletamento di quella stessa funzione, garantita nel

suo svolgimento, autonomo e senza condizionamenti esterni, dai

menzionati artt. 64, 68 e 72 della Costituzione;

che, svolgendo un ulteriore profilo, la Camera rileva che gli

atti che hanno originato il conflitto compromettono la stessa

funzionalità della Camera, mettendo a rischio la formazione del

quorum richiesto di volta in volta per la deliberazione parlamentare,

in violazione delle norme della Costituzione e delle altre leggi

costituzionali (artt. 64, primo e terzo comma; 73, secondo comma; 79,

primo comma; 83, terzo comma; 90, secondo comma; 138, primo e terzo

comma, della Costituzione; art. 12 della legge costituzionale

11 marzo 1953, n. 1; art. 3 della legge costituzionale 22 novembre

1967, n. 2; artt. 9, comma 3, e 10, comma 3, della legge

costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1) che richiedono per talune

delibere o votazioni particolari maggioranze, assolute o qualificate,

come in tema di approvazione dei regolamenti, di dichiarazione di

urgenza di una legge, di approvazione di amnistia e indulto, di

elezione del Presidente della Repubblica, di elezione dei giudici

costituzionali, di messa in stato d'accusa del Presidente della

Repubblica, di autorizzazione a procedere per i reati dei ministri,

di approvazione di leggi costituzionali;

che la Camera ricorrente lamenta inoltre la coartazione della

libertà del mandato parlamentare, in violazione degli artt. 67 e 68

della Costituzione, dato che le prerogative dei parlamentari sono

stabilite non nell'interesse individuale dei singoli ma in funzione

dell'integrità della posizione costituzionale della istituzione di

appartenenza, cosicché, ogni volta che sia leso il libero esercizio

del mandato garantito dalle citate disposizioni costituzionali, si ha

una corrispondente violazione dell'autonomia delle Camere di

appartenenza: nel caso specifico, le determinazioni giurisdizionali

avrebbero inciso sulla libertà di mandato del parlamentare,

costretto alla scelta tra due differenti diritti, quello di

partecipare alle votazioni e quello di essere presente nel processo

che lo riguarda;

che la Camera rileva altresì la mancanza, nelle pronunce

giurisdizionali che danno luogo al conflitto, di un adeguato

bilanciamento tra le esigenze della giurisdizione e quelle della

funzionalità, dell'autonomia e dell'indipendenza del Parlamento, in

quanto le decisioni, negando (direttamente, quelle dei giudici di

merito; indirettamente, con l'affermazione di principio, quella della

Corte di cassazione) il carattere di impedimento assoluto

dell'attività di votazione, hanno sacrificato integralmente le

seconde alle prime, non potendosi ravvisare alcun corretto

bilanciamento nell'imposizione al deputato della scelta tra le due

sedi, secondo un criterio inidoneo a raggiungere un ragionevole

contemperamento tra i due ordini di interessi, i quali d'altra parte

non si pongono neppure sul medesimo piano, dato che uno è un diritto

soggettivo pieno e individuale, il diritto alla difesa, l'altro è un

diritto-dovere di carattere funzionale eccedente la dimensione del

singolo;

che pertanto, anche a riconoscere il fondamento

costituzionale dell'esigenza di efficienza e celerità del processo -

prosegue la Camera - non potrebbe per ciò solo giustificarsi il

sacrificio della autonomia e indipendenza e perfino della stessa

funzionalità del Parlamento, attribuendo, come è invece avvenuto,

alle forme di esercizio del mandato parlamentare un significato

"dilatorio", e anche questo rilievo varrebbe a far considerare del

tutto inadeguato il criterio di giudizio adottato dai giudici,

poiché il calendario dei lavori parlamentari, e l'ordine del giorno

che ne è espressione, costituiscono determinazioni che il

parlamentare è tenuto a rispettare e non è abilitato a modificare,

traducendosi in esse il contemperamento delle esigenze dei diversi

soggetti costituzionali interessati all'organizzazione dei lavori

delle Camere, a garanzia di ciascuno di essi e di tutti, maggioranza,

opposizione, governo; è dunque impropria, afferma la ricorrente, la

pretesa di subordinare queste attività all'esercizio della

giurisdizione penale, valendo semmai (art. 68 della Costituzione)

l'esigenza opposta;

che infine la Camera ricorrente lamenta la violazione del

principio di leale collaborazione tra poteri e del dovere di lealtà

e correttezza, ripetutamente enunciato dalla giurisprudenza

costituzionale e valevole anche in relazione al potere giudiziario,

in quanto le affermazioni che portano a rigettare l'istanza difensiva

di rinvio sarebbero incongrue, sotto numerosi aspetti: il Tribunale

fa riferimento a una istanza presentata dal difensore il giorno prima

dell'udienza, dunque non qualificabile come tardiva; la Corte

d'appello fa invece riferimento a un fax dell'imputato, trasmesso lo

stesso giorno dell'udienza, senza prendere in considerazione

l'istanza difensiva del giorno precedente; il Tribunale, pur avendo a

disposizione il calendario settimanale dei lavori e l'ordine

delgiorno della seduta del 18 febbraio 1998, non ne deduce che

l'imputato fosse impegnato nelle votazioni fino alle ore ventitré

del giorno precedente l'udienza, benché tale circostanza, risultante

dai documenti trasmessi, fosse essenziale nel senso di rendere non

praticabile la soluzione prospettata dall'organo giudiziario, di

presentarsi nella mattinata del giorno 18 febbraio per chiedere la

trattazione del processo con precedenza sugli altri; proprio per

sottolineare che l'impegno parlamentare riguardava sia la sera del 17

che il primo pomeriggio del 18 febbraio, l'imputato aveva spedito un

fax, ma il Tribunale non aveva ritenuto di riconsiderare la propria

decisione adottata con l'ordinanza; dal suo canto, la Corte d'appello

mostra di accorgersi dell'impegno delle votazioni per la sera del 17,

ma sembra ritenere che le votazioni concernessero solo il giorno 20,

nonostante che il calendario della settimana (17-20 febbraio) avesse

un contenuto comune e soprattutto nonostante che l'ordine del giorno

del 18 prevedesse espressamente votazioni in Aula; infine, la Corte

di cassazione sembra evocare potenziali utilizzazioni dilatorie

dell'impedimento, quando risulta che nell'intero processo penale di

cui si tratta l'impedimento venne fatto valere esclusivamente in una

circostanza, cioè appunto per l'udienza del 18 febbraio 1998;

che, per i rilievi esposti, la Camera solleva conflitto di

attribuzioni chiedendo:

a) di dichiarare che non spetta al Tribunale di Taranto,

sezione I penale, né alla Corte d'appello di Lecce, sezione

distaccata di Taranto, né alla Corte di cassazione, V sezione

penale, negare che per il deputato Giancarlo Cito costituisca

impedimento assoluto alla partecipazione all'udienza dibattimentale

in data 18 febbraio 1998 dinanzi al Tribunale di Taranto il

diritto-dovere di assolvere il mandato parlamentare, partecipando

alle votazioni dell'Assemblea indette per lo stesso giorno;

b) "in particolare, che non spetta alla Corte di

cassazione, V sezione penale, il dichiarare riservato al

bilanciamento del giudice penale, alla stregua delle risultanze

processuali, il giudizio sulla spettanza del carattere di impedimento

assoluto a partecipare all'udienza alla situazione dell'imputato

parlamentare che sia impegnato in votazioni in Assemblea concomitanti

con l'udienza penale";

c) di annullare, per l'effetto, l'ordinanza 18 febbraio

1998 del Tribunale di Taranto, sezione I penale; la sentenza

18 febbraio - 13 marzo 1998, n. 202, del medesimo Tribunale; la

sentenza 21 ottobre 1999 - 10 marzo 2000, n. 85, della Corte

d'Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e la sentenza

15 febbraio - 19 marzo 2001, n. 390, della Corte di cassazione,

sezione V penale.

Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma

dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 97,

a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in

quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti

alla sua competenza, restando impregiudicata ogni ulteriore

decisione, anche relativamente all'ammissibilità;

che, sotto l'aspetto soggettivo, la Camera dei deputati è

legittimata a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello

Stato, quale organo competente a dichiarare definitivamente la

volontà del potere cui appartiene;

che del pari deve essere riconosciuta la legittimazione degli

organi giudiziari che hanno adottato i provvedimenti in relazione ai

quali è promosso il conflitto di attribuzione a essere parti del

medesimo, poiché, come ripetutamente affermato da questa Corte (da

ultimo, ordinanze n. 84, n. 37 e n. 6 del 2002), i singoli organi

giurisdizionali sono legittimati, nell'esercizio della funzione a

essi assegnata dalla Costituzione ed esercitata in piena

indipendenza, a essere parti nei conflitti costituzionali in

questione;

che, sotto l'aspetto oggettivo del conflitto, la ricorrente

Camera dei deputati lamenta la lesione della sfera di attribuzioni a

essa costituzionalmente garantite in ragione del mancato

riconoscimento, da parte degli organi giurisdizionali indicati nella

parte narrativa, del legittimo impedimento a comparire all'udienza

penale di un proprio componente impegnato in votazioni in Assemblea;

che dal ricorso si ricavano le ragioni del conflitto e le

norme costituzionali che regolano la materia, come prescritto

dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo

1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dalla Camera dei

deputati nei confronti del Tribunale di Taranto, sezione I penale,

della Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, e

della Corte di cassazione, sezione V penale, con il ricorso indicato

in epigrafe;

Dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione

della presente ordinanza alla Camera dei deputati ricorrente;

b) che, a cura della ricorrente, il ricorso e la presente

ordinanza siano notificati al Tribunale di Taranto, sezione I penale,

alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto e alla

Corte di cassazione, sezione V penale, entro il termine di sessanta

giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere

successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il

termine di venti giorni dalla notificazione, a norma dell'art. 26,

terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Zagrebelsky

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 aprile 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:126 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari