((La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di iscrizione e contribuzione, al due per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1)). Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 9, primo comma, lettera a);i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 14 della presente legge. ((La misura della pensione non puo' essere inferiore a otto volte il contributo soggettivo minimo in vigore alla data dalla quale decorre la pensione)).3 ((PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290)) Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' ridotta come segue:

  • a)all'((1,71)) per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;
  • b)all'((1,43)) per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;
  • c)all'((1,14)) per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290)) Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. ((Coloro che dopo la data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione, hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento e' pari, per ognuno dei due anni, alla percentuale di cui al primo comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni)). 34
Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

3

La Corte Costituzionale con sentenza 21 febbrazio-2 marzo 1990, n.99 (in G.U. 1a s.s. 7/3/1990, n.10) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, "e' pari, per ognuno di tali anni, alla meta' delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte: quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento", anziche' alle percentuali intere; dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6."

L11 ottobre 1990, n.290

4

La L11 ottobre 1990, n.290 ha disposto (con l'art.21) che:" Le pensioni gia' liquidate con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 198l, come modificata dalla presente legge. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

Testo vigente dal 2 novembre 1990

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 99/1990

    Ha colpito questo articolo
    2 marzo 1990

    Nel sistema della previdenza per gli ingegneri e gli architetti, il principio di solidarietà non si sovrappone al principio di proporzionalità della pensione ai contributi personali versati. Poiché i pensionati che continuano l'attività professionale hanno l'obbligo di contribuzione personale alla Cassa in misura intera, anche la pensione supplementare ad essi spettante dopo cinque anni di iscrizione e di contribuzione successivi al pensionamento, deve essere liquidata applicando per intero i criteri di calcolo con cui si determina l'ammontare della pensione. È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni l'esercizio della professione, è pari per ognuno di tali anni, alla metà delle percentuali di cui al primo e al quarto comma, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento, anziché alle percentuali intere.

    Art. 2 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 441/1990

    Questione inammissibile
    10 ottobre 1990

    Questione già decisa con sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale della norma denunziata. - S. n. 99/1990.

    Art. 2 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 152/1990

    Questione inammissibile
    26 marzo 1990

    Questione concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 99/1990.

    Art. 2 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti · Art. 3 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 novembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 1990 al 2 novembre 1990. 165 parole tolte, 129 parole aggiunte in 4 capoversi.

La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno tolto: 65 aggiunto: sessantacinque anni di eta', dopo almeno tolto: 30 anni di effettiva aggiunto: trenta anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa. La pensione e' pari, per ogni anno di tolto: effettiva iscrizione e contribuzione, tolto: all'1,75 aggiunto: al due per cento della media tolto: decennale del reddito professionale dichiarato aggiunto: dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali rivalutati, dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche tolto: -IRPEF - quale risulta dalle dichiarazioni presentate nei dieci aggiunto: (IRPEF) risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione aggiunto: o alla domanda di pensione presentata ai sensi del secondo comma dell'articolo 1. Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte … dell'articolo 14 della presente legge. La misura della pensione non puo' essere inferiore a tolto: 6 aggiunto: otto volte il contributo soggettivo minimo tolto: a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. La misura della pensione minima non puo' in alcun caso superare la media del reddito professionale di cui al primo comma, rivalutato ai sensi del secondo comma del presente articolo nella misura del cento per cento. aggiunto: in vigore alla data dalla quale decorre la pensione. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290 Se la media dei redditi e' superiore a lire 20 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al primo comma e' ridotta come segue:

a) all'1,tolto: 50aggiunto: 71 per cento per lo scaglione da lire 20 milioni a lire 30 milioni;

b) all'1,tolto: 30aggiunto: 43 per cento per lo scaglione di reddito da lire 30 milioni a lire 35 milioni;

c) all'1aggiunto: ,14 per cento per lo scaglione da lire 35 milioni a lire 40 milioni. tolto: Il titolare della pensione di vecchiaia che resti iscritto all'albo professionale ha diritto ad una pensione pari ai due terzi di quella determinata secondo i commi precedenti. aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 11 OTTOBRE 1990, N.290 Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se piu' favorevoli al pensionato. Coloro che dopo la tolto: maturazione del diritto a pensione continuano per almeno 5 anni aggiunto: data di decorrenza della pensione continuano l'esercizio della professione tolto: hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da corrispondersi al compimento dei cinque anni di iscrizione e di contribuzione decorrenti dal pensionamentoaggiunto: , hanno diritto a supplemento di pensione per ogni ulteriore biennio d'iscrizione e contribuzione. Tale supplemento e' pari, per ognuno tolto: di tali aggiunto: dei due anni, alla tolto: meta' delle percentuali aggiunto: percentuale di cui al primo tolto: e al quinto comma, riferite aggiunto: comma del presente articolo, riferita alla media dei redditi professionali tolto: risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento aggiunto: prodotti nei due anni solari antecedenti la scadenza del biennio stesso. Tali redditi sono rivalutati tolto: ai sensi del secondo comma del presente articolo aggiunto: a norma dell'articolo 14. In caso di cancellazione si fa riferimento al periodo maturato al momento della cancellazione stessa, anche se inferiore a due anni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L11 ottobre 1990, n.290

    La L11 ottobre 1990, n.290 ha disposto (con l'art.21) che:" Le pensioni gia' liquidate con le modalita' di cui all'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono ricalcolate in relazione alle modifiche al medesimo articolo introdotte dall'articolo 2 della presente legge. Le pensioni maturate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei trattamenti previdenziali di cui agli ultimi due commi dell'articolo 25 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, sono adeguate, se inferiori, alle corrispondenti ed analoghe pensioni minime previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della citata legge n. 6 del 198l, come modificata dalla presente legge. Il ricalcolo e l'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art2 · fonte del testo

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