Il contributo soggettivo obbligatorio, a carico di ogni iscritto alla Cassa, e' pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni:

  • a)sul reddito sino a lire 40 milioni, il dieci per cento;2
  • b)sul reddito eccedente lire 40 milioni, il tre per cento. E' in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000. Il contributo di cui al primo comma e' dovuto anche dai pensionati che proseguano nell'esercizio della professione. Non si applica il secondo comma del presente articolo. ((Per gli ingegneri ed architetti che si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per altri due anni successivi il contributo di cui al primo comma e' ridotto alla meta' e il contributo minimo di cui al secondo comma e' ridotto ad un terzo)). Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.M. 18 dicembre 1987, n.548

2

Il D.M. 18 dicembre 1987, n.548 (in G.U. 7/1/1988, n.4) ha disposto (con l'art.1) che:" Con effetto dal 1› gennaio 1988, la percentuale di commisurazione al reddito del contributo soggettivo di cui all'art. 9, primo comma, lettera a), della legge 3 gennaio 1981, n. 6, dovuto dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, gia' diminuita dal 10 al 9 per cento con decreto ministeriale 27 dicembre 1983, e' ulteriormente diminuita dal 9 al 6 per cento."

Testo vigente dal 2 novembre 1990

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 667/1988

    Questione infondata
    16 giugno 1988

    Nell'ottica solidaristica che impronta il sistema previdenziale, è giustificato che la contribuzione sia imposta anche ai pensionati che continuino ad esercitare l'attività rimanendo iscritti nell'albo, essendo del tutto razionale ravvisare per essi, nell'esercizio professionale, un segno di capacità contributiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, L. 3 gennaio 1981, n.6, denunziati, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., nella parte in cui impongono il versamento dei contributi alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti, anche ai professionisti pensionati che proseguano nell'esercizio della professione e consentono a questi ultimi di conseguire, in dipendenza di tale ulteriore contribuzione, un solo supplemento della pensione, ove permangano in siffatta attività per almeno cinque anni). - cfr. S. n. 132/1984.

    Art. 2 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti · Art. 9 Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli architetti · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 2 novembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1988 al 2 novembre 1990. 30 parole tolte, 36 parole aggiunte.

… si applica il secondo comma del presente articolo. Per gli ingegneri ed architetti che tolto: iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta aggiunto: si iscrivono alla Cassa prima di aver compiuto i tolto: 35 anni di eta', il contributo di cui al presente articolo e' ridotto, per l'anno di aggiunto: trentacinque anni d'eta', per l'anno solare di prima iscrizione e per tolto: i aggiunto: altri due anni successivitolto: , alla meta' aggiunto: il contributo di cui al primo comma e' ridotto alla meta' e il contributo minimo di cui al secondo comma e' ridotto ad un terzo. Il contributo soggettivo e' deducibile ai fini dell'IRPEF.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1981-01-03;6~art9 · fonte del testo

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