Corte costituzionale

Ordinanza n. 667/1988

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/1988 · relatore Francesco Greco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma,

della legge 8 agosto 1977, n. 583 (Modifiche ed integrazioni alla

legge 4 febbraio 1967, n. 37, concernente il riordinamento della

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri e

miglioramenti dei trattamenti previdenziali ed assistenziali) e degli

artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della legge 3 gennaio 1981,

n. 6 (Norme in materia di previdenza per gli ingegneri e gli

architetti), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 27 aprile 1981 dal Pretore di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Alberani Luciana ed altra e la Cassa

Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri, iscritta al n. 428 del

registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

2) ordinanza emessa il 19 novembre 1981 dal Pretore di Venezia

nel procedimento civile vertente tra Salviato Paolina e la Cassa

Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri ed altro, iscritta al

n. 30 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 129 dell'anno 1982;

3) ordinanza emessa il 7 ottobre 1982 dal Pretore di Modena nel

procedimento civile vertente tra Morandi Aldegonda e la Cassa

Nazionale di Previdenza e Assistenza Geometri, iscritta al n. 881 del

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128

del 1983;

4) ordinanza emessa il 9 novembre 1982 dal Pretore di Firenze

nel procedimento civile vertente tra Focacci Mario e la Cassa

Nazionale di Previdenza e Assistenza per Ingegneri ed Architetti,

iscritta al n. 432 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 dell'anno 1984;

Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di Previdenza e

Assistenza per Ingegneri ed Architetti nonché l'atto di intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice

relatore Francesco Greco;

Ritenuto che i Pretori di Bologna, con ordinanza in data 27 aprile

1981 (r.o. n. 428/'81), di Venezia, con ordinanza in data 19 novembre

1981 (r.o. n. 30/'82) e di Modena, con ordinanza in data 7 ottobre

1982 ( r.o. n. 881/'82) hanno sollevato questione di legittimità

costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 38 Cost., dell'art.

4, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 583, che sanziona

l'inosservanza dell'obbligo di denuncia alla Cassa di previdenza per

i geometri del reddito professionale soggetto ad I.R.P.E.F. entro e

non oltre dieci giorni dalla data di scadenza annuale della relativa

dichiarazione (commisurandosi i contributi dovuti alla Cassa medesima

a tale reddito in ragione del 10%), con la perdita della pensione di

sei mesi per il caso di ritardo e di diciotto mesi per quello di

omissione;

che, con ordinanza in data 9 novembre 1982 (R.O. n. 432/84), il

Pretore di Firenze ha sollevato questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo comma, della

legge 3 gennaio 1981 n. 6, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,

nella parte in cui impongono il versamento dei contributi alla Cassa

nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti

anche ai professionisti pensionati che proseguano nell'esercizio

della professione e consentono a questi ultimi di conseguire, in

dipendenza di tale ulteriore contribuzione, un solo supplemento della

pensione, ove permangano in siffatta attività per almeno cinque

anni;

Considerato che, successivamente alle ordinanze dei Pretori di

Bologna, di Venezia e di Modena è entrata in vigore la legge 20

ottobre 1982, n. 773, il cui art. 24 ha abrogato la norma censurata

con tali ordinanze, disponendo altresì il nuovo regime delle

sanzioni anche per le infrazioni verificatesi in pendenza della

previgente normativa, talché appare necessaria la restituzione degli

atti ai predetti giudici per nuovo esame della rilevanza della

questione in relazione al ricordato Jus superveniens;

che la questione sollevata dal Pretore di Firenze appare

manifestamente infondata poiché, come questa Corte ha già rilevato

(sent. n. 132/84), nell'ottica solidaristica che impronta il sistema

previdenziale, è giustificato porre la contribuzione a carico di

tutti gli esercenti con continuità la professione e proporzionarla

nella misura al reddito professionale, correlandola, così, alla

capacità contributiva generica (desunta dall'esercizio

professionale) e specifica (desunta dal reddito dichiarato a fini

fiscali), nonché applicare analoghi criteri per quanto concerne

l'imposizione contributiva ai pensionati che continuino ad esercitare

la professione rimanendo iscritti nell'albo, essendo del tutto

razionale ravvisare anche per essi, nell'esercizio professionale, un

segno di capacità contributiva;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e

9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

a) ordina la restituzione degli atti ai Pretori di Bologna, di

Venezia e di Modena;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo comma, e 9, terzo

comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 (Norme in materia di

previdenza per gli ingegneri e gli architetti), sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dal Pretore di Firenze con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 16 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:667 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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