La pensione di vecchiaia e' corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di eta', dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione. L'assicurato che al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non possa far valere trenta anni di contribuzione puo' continuare i versamenti per il periodo necessario al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia. La pensione annua e' pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, al 2 per cento della media dei piu' elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalle dichiarazioni presentate per gli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il calcolo della media di cui al comma 3 si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a). I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 17. La misura della pensione non puo' essere inferiore a quattro volte il contributo soggettivo minimo di cui all'articolo 11, comma 2, a carico dell'iscritto nel secondo anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Se la media dei redditi e' superiore a lire 42,3 milioni, la percentuale del 2 per cento di cui al comma 3 e' cosi' ridotta:

  • a)all'1,71 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 42,3 milioni fino a lire 63,4 milioni;
  • b)all'1,43 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 63,4 milioni fino a lire 74,1 milioni;
  • c)all'1,14 per cento per lo scaglione di reddito superiore a lire 74,1 milioni. I soggetti che dopo la maturazione del diritto a pensione continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un supplemento della pensione, al compimento di ogni biennio di iscrizione e di contribuzione, decorrente dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo anche per premorienza. Ciascun supplemento e' pari per ogni anno alle percentuali di cui ai commi 3 e 6, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del pensionamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 4.

Testo vigente dal 26 aprile 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-04-12;136~art2 · fonte del testo

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