Corte costituzionale

Sentenza n. 99/1990

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1990 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5° ed

ultimo, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di

previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), promossi con sei

ordinanze emesse il 6 giugno 1989 (nn. 4 ord.) dal Pretore di Latina

e il 20 luglio 1988 dal Pretore di Milano, iscritte rispettivamente

ai nn. 395, 488, 489, 490, 491 e 500 del registro ordinanze 1989 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37, 43 e 44,

prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Vigorelli Gianni;

Udito nell'udienza pubblica del 17 gennaio 1990 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Udito l'avv. Renato D'Auria per Vigorelli Gianni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dall'ing. Mario Giorgetti

contro la Cassa Nazionale di previdenza per gli ingegneri e gli

architetti al fine di ottenere la liquidazione del supplemento della

pensione in misura piena, il Pretore di Udine, con ordinanza del 6

giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2,

ultimo comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6, nella parte in cui

prevede che il supplemento, spettante dopo cinque anni di iscrizione

e di contribuzione successivi al pensionamento, sia liquidato in base

alla metà dei coefficienti stabiliti dal primo e dal quinto (recte:

quarto) comma per la determinazione della pensione.

Il giudice a quo osserva che "il caso in esame appare in tutto e

per tutto simile a quello relativo al supplemento di pensione

previsto per gli avvocati dall'art. 2, ultimo comma, della legge n.

576 del 1980", caso già risolto dalla sentenza n. 1008 del 1988 di

questa Corte nel senso dell'illegittimità della norma in questione.

2. - Con quattro ordinanze di eguale tenore del 26 aprile 1989,

emesse nel corso di altrettanti procedimenti instaurati contro la

detta Cassa da ingegneri pensionati tuttora iscritti all'albo, il

Pretore di Latina ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, quinto comma,

della legge n. 6 del 1981, che prevede la riduzione di un terzo della

pensione di vecchiaia quando il titolare resti iscritto all'albo

professionale.

Ad avviso del giudice remittente la decurtazione è irragionevole

sia in se stessa sia in rapporto al diverso trattamento di altre

categorie professionale e all'interno della stessa categoria degli

ingegneri, in rapporto a quelli che esercitano la professione in

costanza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente pubblico

o di un datore di lavoro privato. Costoro, infatti, quando vengono

collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età, non subiscono

alcuna diminuzione della pensione pur se rimangono iscritti all'albo.

L'ordinanza osserva, inoltre, che la norma impugnata non può

giustificarsi nemmeno alla stregua del principio di solidarietà,

tenuto conto anche dei rilievi svolti nella richiamata sentenza n.

1008 del 1988 di questa Corte in ordine all'identica norma contenuta

nell'art. 2, sesto comma, della legge sulla previdenza forense.

3. - Sempre in riferimento all'art. 3 Cost. la legittimità

costituzionale dell'art. 2, quinto comma, della legge n. 6 del 1981

è contestata anche dal Pretore di Milano con ordinanza del 20 luglio

1988, pervenuta alla Corte costituzionale il 6 ottobre 1989. Gli

argomenti sono analoghi a quelli del Pretore di Latina.

Nel giudizio davanti alla Corte promosso da quest'ultima ordinanza

si è costituito il ricorrente ing. Gianni Vigorelli. Egli insiste

soprattutto sulla disparità di trattamento nei confronti degli

ingegneri titolari di pensione derivante da un pregresso rapporto di

lavoro, e richiama l'attenzione sulla proposta di legge n. 490 del 2

luglio 1987 pendente davanti alla Camera dei deputati, la quale, a

modifica della norma impugnata, prevede la corresponsione della

pensione della Cassa in misura intera anche agli ingegneri pensionati

che continuano l'esercizio della professione. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Udine ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, settimo comma, della legge 3 gennaio

1981, n. 6, sulla previdenza per gli ingegneri e gli architetti,

nella parte in cui dispone che il supplemento della pensione,

spettante a coloro che continuano l'attività professionale per

almeno cinque anni dopo il pensionamento, sia calcolato mediante

coefficienti pari alla metà di quelli previsti per la liquidazione

della pensione.

Dai Pretori di Latina e di Milano è contestata la legittimità

costituzionale anche del quinto comma del medesimo art. 2, a mente

del quale la pensione di vecchiaia è ridotta a due terzi quando il

titolare mantenga l'iscrizione all'albo professionale.

L'identità della questione oggetto dei giudizi promossi dai

Pretori di Latina e di Milano ne impone la riunione. Per ragioni di

connessione è opportuno disporre altresì la riunione di tale

questione con quella sollevata dal Pretore di Udine, in guisa che

entrambe siano decise con unica sentenza.

2. - La prima questione è fondata.

Nel sistema della legge n. 6 del 1981, ricalcato sulla riforma

della previdenza forense attuata con la legge 20 settembre 1980, n.

576, il principio di solidarietà non si sovrappone al principio di

proporzionalità della pensione ai contributi personali versati (a

loro volta proporzionali al reddito professionale netto, entro un

limite massimo), ma introduce un correttivo destinato ad operare

nella misura necessaria, secondo le circostanze, per assicurare a

tutti i membri della categoria professionale una pensione minima

adeguata alle loro esigenze di vita.

Poiché per i pensionati che continuano l'attività professionale

l'art. 9, terzo comma, tiene fermo l'obbligo di contribuzione

personale alla Cassa in misura intera, il criterio di correlazione

tra contribuzione e prestazione previdenziale deve valere anche per

la determinazione del supplemento della pensione. In quanto applica

percentuali di calcolo dimezzate rispetto a quelle con cui si

determina l'ammontare della pensione, la norma impugnata viola il

principio di eguaglianza. Né può essere giustificata richiamando il

principio solidaristico, sia perché, considerata la situazione

economica della Cassa, l'imposizione di un tale sacrificio ai

pensionati ultrasettantenni non appare necessaria per garantire un

livello adeguato del trattamento minimo, sia perché gli ingegneri

pensionati sono già gravati, come ogni altro iscritto all'albo, da

un obbligo di solidarietà nella forma di un contributo a fondo

perduto del tre per cento sul reddito eccedente i quaranta milioni di

lire.

3. - Pure la seconda questione è fondata.

L'argomento su cui i giudici remittenti insistono maggiormente fa

leva sulla differenza di trattamento, all'interno della categoria

degli ingegneri e degli architetti, tra gli iscritti all'albo che, in

virtù di un pregresso rapporto di lavoro, fruiscono di una pensione

a carico dello Stato o dell'Assicurazione generale INPS e gli

ingegneri titolari di pensione erogata dalla Cassa: solo i secondi,

non anche i primi, subiscono una decurtazione della pensione a causa

della continuazione dell'attività professionale.

In questi termini l'argomento non è producente perché prospetta

una differenza di trattamento derivante dalla titolarità di pensioni

erogate da sistemi previdenziali diversi, ciascuno con una propria

autonoma disciplina. Tuttavia può essere recuperato riformulandolo

in connessione con la ratio sottesa alla norma impugnata, la quale,

essendo identica a quella contenuta nell'art. 2, sesto comma, della

legge sulla previdenza forense, ne ripete la finalità di

"disincentivare la prosecuzione del servizio professionale da parte

di quei professionisti che già sono in pensione" (cfr. Camera dei

deputati, VIII legislatura, Commissioni riunite Giustizia - Lavoro,

seduta del 26 giugno 1980). Valutato da questo punto di vista, l'art.

2, quinto comma, della legge n. 6 del 1981 urta contro il principio

di eguaglianza in quanto discrimina gli ingegneri affiliati alla

Cassa gravandoli di un disincentivo all'esercizio della professione

dopo il pensionamento, dal quale sono esenti gli ingegneri iscritti

ad altre forme di previdenza in dipendenza di un rapporto di lavoro

subordinato o di altra attività di lavoro autonomo.

Del resto la norma impugnata contrasta con l'art. 3 Cost. anche

sotto il profilo del principio di ragionevolezza, per motivi analoghi

a quelli esposti nella sentenza n. 1008 del 1988 in relazione alla

norma corrispondente della legge sulla previdenza forense.

Anche per la categoria degli ingegneri si può osservare che la

penalizzazione della prosecuzione dell'esercizio professionale da

parte dei titolari di pensioni erogate dalla Cassa non è

giustificata né dal livello delle prestazioni, sempre modesto e nel

caso del Pretore di Milano addirittura inferiore alla pensione

sociale (tre milioni annui, ridotti a due ai sensi della disposizione

denunciata), né dalle condizioni di questo settore del mercato dei

servizi, le quali non sono tali che la continuazione dell'attività

professionale da parte degli ingegneri pensionati a carico della

Cassa possa essere ritenuta un ostacolo all'accesso dei giovani alla

professione, né infine dalla situazione finanziaria della Cassa, la

quale negli ultimi anni si è arricchita consentendo che il

contributo sul reddito fino a lire 40 milioni, già diminuito dal

dieci al nove per cento a partire dal 1° gennaio 1984, fosse

ulteriormente ridotto, dal 1° gennaio 1988, al sei per cento con

decreto del Ministro del lavoro 18 dicembre 1987, n. 548.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi:

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, settimo

comma, della legge 3 gennaio 1981, n. 6 ("Norme in materia di

previdenza per gli ingegneri e gli architetti"), nella parte in cui

prevede che il supplemento della pensione, spettante a coloro che

dopo la maturazione del diritto a pensione continuano per cinque anni

l'esercizio della professione, "è pari, per ognuno di tali anni,

alla metà delle percentuali di cui al primo e al quinto (recte:

quarto) comma, riferite alla media dei redditi professionali

risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il

calcolo del pensionamento", anziché alle percentuali intere;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, quinto

comma, della stessa legge 3 gennaio 1981, n. 6.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 marzo 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:99 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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