Corte costituzionale

Ordinanza n. 177/1997

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/06/1997 · relatore Riccardo Chieppa

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 104 della legge

della regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme

regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica)

promosso con ordinanza emessa il 12 ottobre-16 novembre 1995 dal

tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia sul

ricorso proposto da Spangher Walter ed altro contro il comune di

Trieste, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1996 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie

speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;

Udito nella camera di consiglio del 7 maggio 1997 il giudice

relatore Riccardo Chieppa.

Ritenuto che il tribunale amministrativo regionale del

Friuli-Venezia Giulia, nel corso del giudizio di impugnazione della

sanzione pecuniaria per abuso edilizio comunicata dal comune di

Trieste, con ordinanza del 12 ottobre-16 novembre 1995 (r.o. n. 629

del 1996,) integrata con altra ordinanza del 14 febbraio 1996, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 104

della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n.

52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed

urbanistica), nella parte in cui non prevede il termine di decadenza

per l'esercizio del potere di repressione degli abusi edilizi;

che, ad avviso del giudice a quo la disciplina censurata

violerebbe gli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42 della Costituzione, in

quanto la mancata previsione di detto termine consentendo la

repressione degli abusi edilizi dopo un lungo lasso di tempo rispetto

alla perpetrazione dell'illecito, sarebbe in contrasto con i principi

di ragionevolezza e certezza dei rapporti giuridici nonché del

diritto di proprietà, pregiudicando inoltre la garanzia

dell'effettiva difesa giudiziaria, anche nei confronti di terzi

acquirenti del tutto estranei alla commissione dell'illecito;

che nel giudizio è intervenuto il presidente della Giunta

regionale del Friuli-Venezia Giulia, con il patrocinio

dell'Avvocatura della regione, che ha concluso per l'inammissibilità

e l'infondatezza nel merito della questione.

Considerato che l'ordinanza di rimessione della questione di

legittimità costituzionale 12 ottobre-16 novembre 1995 - quella

successiva (14 febbraio 1996) di mera correzione di errore materiale

con specificazione dell'art. (art. 104) della legge della regione

Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (denunciato), non

contiene (né poteva contenere) alcuna integrazione di motivazione -

è assolutamente carente di motivazione su una serie di profili

relativi alla domanda di condono e alla stessa applicabilità della

norma denunciata, così impedendo l'accertamento in ordine alla

rilevanza della questione sollevata;

che in particolare, per quanto concerne la rilevanza della

questione, in presenza di allegazione da parte del ricorrente di

domanda di condono con attestazione del versamento della somma a

titolo di oblazione, non vi è alcun cenno sulle ragioni della

mancata applicazione della sospensione del procedimento relativo alle

sanzioni amministrative, ex art. 38, primo comma, della legge 28

febbraio 1985, n. 47, tenuto conto altresì che, sul piano logico e

giuridico desumibile dalla normativa sul condono edilizio, debbono

essere privilegiati, prima del proseguimento del procedimento

sanzionatorio, l'esame e la definizione della procedura di sanatoria:

tale principio, invero, si applica anche qualora sia stato emanato il

provvedimento sanzionatorio rispetto al quale sia pendente

l'impugnazione, che, è appena il caso di dire, non è ostativo al

conseguimento della sanatoria (art. 42 della legge n. 47 del 1985),

mentre, in caso di diniego di sanatoria si producono gli effetti di

cui all'art. 39 della legge n. 47 del 1985 anche sulle sanzioni

amministrative meramente pecuniarie, delle quali appunto si discute

nel giudizio a quo;

che, per quanto riguarda l'applicabilità della norma denunciata,

in relazione sia alla precisa allegazione che le opere erano state

eseguite almeno nel giugno 1958 non già dal ricorrente o avente

causa, ma dal precedente proprietario, sia agli stessi motivi di

ricorso, richiamati nell'ordinanza di rimessione, risulta omessa la

motivazione circa l'astratta riferibilità alla fattispecie della

legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, non in vigore al momento

della realizzazione dell'opera abusiva nonché sull'irrogazione della

sanzione pecuniaria (non alternativa a demolizione) a carico degli

attuali

ricorrenti e non dell'originario proprietario autore dell'illecito;

che risulta inespressa, né è altrimenti deducibile, una

concreta motivazione circa il legame tra l'art. 104 della legge

regionale n. 52 del 1991 - oggetto della sollevata questione di

legittimità - che si limita a disciplinare la tipologia degli abusi

edilizi con l'annesso regime sanzionatorio, e il profilo della

mancanza di termini di decadenza per l'esercizio del generale potere

di repressione in via amministrativa e di vigilanza sull'attività

urbanistico-edilizia: altre, infatti, sono le disposizioni che

astrattamente disciplinano (ancorché senza previsione di termini di

decadenza) la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e la

responsabilità di coloro i quali concorrono alla realizzazione degli

abusi edilizi (v., ad esempio, artt. 98 e 100 della legge della

regione Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 104 della legge della regione

Friuli-Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in

materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), sollevata, in

riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 25 e 42 della Costituzione, dal

tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1997.

Il Presidente: Vassalli

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 giugno 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1997:177 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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