Corte costituzionale

Ordinanza n. 255/1999

Altra decisione · depositata il 23/06/1999 · relatore Piero Alberto Capotosti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4,

lettera c), del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della

direttiva 80/1987/CEE in materia di tutela di lavoratori subordinati

in caso di insolvenza del datore di lavoro), promosso con ordinanza

emessa il 23 luglio 1997 dal tribunale di Firenze sul ricorso

proposto da G. Z. ed altre contro l'istituto nazionale per la

previdenza sociale (Inps), iscritta al n. 676 del registro ordinanze

1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42,

prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visti gli atti di costituzione di R. N. ed altre e dell'Inps,

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore

Piero Alberto Capotosti;

Uditi gli avvocati Gabriella Del Rosso per R. N. ed altre e Antonio

Todaro per l'Inps.

Ritenuto che il tribunale di Firenze, sezione lavoro, nel corso di

un giudizio di appello avverso la sentenza di rigetto delle domande

proposte da alcune lavoratrici subordinate nei confronti

dell'istituto nazionale per la previdenza sociale (Inps), allo scopo

di ottenere il pagamento da parte del Fondo di garanzia di cui alla

legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine

rapporto e norme in materia pensionistica) delle retribuzioni

inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, con ordinanza

del 23 luglio 1997, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 2, comma 4, lettera c), del d.lgs. 27

gennaio 1992, n. 80 (Attuazione della direttiva 80/1987/CEE in

materia di tutela di lavoratori subordinati in caso di insolvenza del

datore di lavoro), in riferimento agli artt. 3 e 38 della

Costituzione;

che nel giudizio principale è stato accertato che le ricorrenti,

nei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro,

hanno percepito l'indennità di mobilità prevista dalla legge 23

luglio 1991, n. 223, e tale circostanza, secondo il tribunale,

sarebbe prevista dalla norma impugnata quale condizione ostativa

all'accoglimento delle domande;

che, ad avviso del rimettente, la disposizione, in parte qua

sarebbe conforme ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti nella

legge delega 29 dicembre 1990, n. 428 e nella direttiva del Consiglio

80/1987/CEE, ma si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 38 della

Costituzione, in quanto le due prestazioni da essa contemplate

tutelano beni diversi ed assolvono scopi pure diversi;

che, secondo il tribunale, il divieto di cumulo stabilito dalla

norma censurata realizzerebbe una irragionevole disparità di

trattamento rispetto sia ai lavoratori subordinati i quali, avendo

prestato la loro opera alle dipendenze di un datore di lavoro

solvibile, percepiscono la retribuzione e l'indennità di mobilità -

in caso di licenziamento collettivo - sia a quelli di essi che non ne

godono, in caso di licenziamento individuale; inoltre, la disparità

di trattamento sarebbe ulteriormente ravvisabile sia rispetto ai

lavoratori che non fruiscono dell'indennità in esame, ma "ottengono

altrove il reimpiego" e, in tal modo, beneficiano di una limitazione

del danno; sia, infine, rispetto ai lavoratori ai quali è attribuita

l'indennità di disoccupazione, dato che quest'ultima è

sostanzialmente assimilabile a quella di mobilità;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, il quale ha eccepito che la questione è irrilevante o

inammissibile, in quanto la Corte di giustizia delle comunità

europee, adita in via pregiudiziale, a norma dell'art. 177 del

Trattato CEE, dal pretore circondariale di Venezia, con sentenza del

10 luglio 1997, in causa n. 373/1995, ha deciso che gli artt. 4, n.

3, e 10 della direttiva 80/1987/CEE vanno interpretati nel senso che

uno Stato membro non può vietare il cumulo degli importi garantiti

dalla direttiva con l'indennità di mobilità prevista dagli artt. 4

e 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e, conseguentemente, la norma

censurata non è più applicabile nel giudizio a quo;

che si è altresì costituito in giudizio l'Inps, il quale ha

eccepito l'inammissibilità per irrilevanza della questione sulla

scorta delle stesse argomentazioni svolte dall'interveniente;

che, infine, si sono costituite nel giudizio innanzi alla Corte

anche quattro delle cinque ricorrenti nel processo principale,

facendo proprie le argomentazioni del tribunale e chiedendo che la

norma sia dichiarata costituzionalmente illegittima.

Considerato che la Corte di giustizia delle comunità europee, con

la citata sentenza interpretativa 10 luglio 1997, ha statuito che

"gli artt. 4, n. 3, e 10 della direttiva 80/1987/CEE vanno

interpretati nel senso che uno Stato membro non può vietare il

cumulo degli importi garantiti dalla direttiva con una indennità,

quale l'indennità di mobilità prevista dagli artt. 4 e 16 della

legge 23 luglio 1991, n. 223, che è diretta a sovvenire ai bisogni

di un lavoratore licenziato durante i tre mesi successivi alla

cessazione del rapporto di lavoro";

che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la normativa

comunitaria (...) entra e permane in vigore nel nostro territorio

senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello

Stato" e questo principio vale "anche per le statuizioni (...)

risultanti dalle sentenze interpretative della Corte di giustizia"

(sentenza n. 113 del 1985);

che per effetto della predetta sentenza interpretativa 10 luglio

1997 della Corte di giustizia è dunque entrata nell'ordinamento

interno la statuizione relativa all'inapplicabilità del divieto di

cumulo tra la indennità di mobilità prevista dagli artt. 4 e 16

della legge n. 223 del 1991 e quella disposta, in attuazione della

citata direttiva 80/1987/CEE, dalle norme censurate;

che ricadendo in questo modo la fattispecie in esame "sotto il

disposto del diritto comunitario destinato a ricevere immediata e

necessaria applicazione nell'ambito territoriale dello Stato"

(sentenza n. 113 del 1985), si impone la restituzione degli atti al

giudice a quo, affinché valuti se permanga la rilevanza della

sollevata questione di legittimità costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Firenze, sezione

lavoro.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:255 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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