Il trattamento di cui all'articolo precedente e' erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale e' istituita una separata contabilita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) ((COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223)) 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 luglio 1991, n. 223
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La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che le disposizioni dell'art. 9, comma 2 e 3 continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1968 al 11 agosto 1991. 224 parole tolte, 18 parole aggiunte in 3 capoversi.
Il trattamento di cui all'articolo precedente e' erogato dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dello Istituto nazionale della previdenza sociale, in seno alla quale e' istituita una separata contabilita'.tolto: Alla copertura degli oneri derivanti alla gestione si provvede:
tolto: a) mediante versamento da parte delle imprese industriali che occupano personale nelle condizioni di cui al primo comma del precedente articolo, di un contributo nella misura dello 0,30 per cento delle retribuzioni degli impiegati ed operai assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria corrisposte al personale medesimo a cominciare dal primo periodo di paga posteriore all'entrata in vigore della presente legge. La misura dell'addizionale di cui al precedente comma potra' essere variata in relazione alle risultanze contabili annue della gestione, al fine di mantenerne l'equilibrio finanziario, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative;
tolto: b) mediante versamento da parte delle imprese industriali che effettuano licenziamenti nelle condizioni di cui al primo comma del precedente somma corrispondente a 30 giorni del trattamento speciale di cui al secondo comma dello stesso articolo, al lordo della riduzione prevista per il caso di godimento delle indennita' di disoccupazione, da effettuarsi all'atto di ciascun licenziamento, salvo successivo conguaglio, su domanda dell'impresa, in caso di anticipata cessazione del trattamento medesimo. Ai contributi, versamenti e conguagli previsti dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti per i contributi dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria e, ove occorra, quelle relative alla gestione degli assegni familiari.aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223 COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 1991, N. 223
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
La nota di aggiornamento ufficiale
L. 23 luglio 1991, n. 223
La L. 23 luglio 1991, n. 223 ha disposto (con l'art. 16, comma 4) che le disposizioni dell'art. 9, comma 2 e 3 continuano a applicarsi in via transitoria ai lavoratori il cui licenziamento sia stato intimato prima della data di entrata in vigore della presente legge
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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