Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, come sostituito dall'articolo 1 della legge 17 marzo 1975, n. 68, e' sostituito dal seguente: "A partire dal 1 luglio 1983 la retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite e' suscettibile di modifica ogni anno. A questo effetto la retribuzione annua e' fissata, non oltre i tre mesi dalla scadenza dell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri". Per il periodo 2 marzo 1983-30 giugno 1984, la determinazione della nuova retribuzione annua terra' conto della variazione intervenuta su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi rispetto alla retribuzione annua fissata con decreto ministeriale dei 15 aprile 1981.

Testo vigente dal 15 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-05-10;251~art5 · fonte del testo

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