Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969. Leggi il testo vigente →

[1]Il decreto dell'intendente di finanza e' notificato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, al condannato per mezzo di ufficiale giudiziario o dei messi esattoriali od anche del messo comunale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi.

[2]La copia del decreto da notificare contiene il precetto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto.

[3]Copia del decreto e' inoltre notificata alle persone e agli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilita' civile per il pagamento dell'ammenda.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1929-01-07;4~art39 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari