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[1]Il decreto dell'intendente di finanza e' notificato, nelle forme stabilite dal Codice di procedura penale, al condannato per mezzo di ufficiale giudiziario o dei messi esattoriali od anche del messo comunale o di un agente autorizzato degli uffici finanziari esecutivi.
[2]La copia del decreto da notificare contiene il precetto all'imputato di pagare nel termine di giorni 15 dal giorno della notificazione l'ammontare dell'ammenda inflitta e delle spese, salvo che nello stesso termine egli non faccia opposizione al decreto.
[3]Copia del decreto e' inoltre notificata alle persone e agli enti, dei quali sia stata dichiarata la responsabilita' civile per il pagamento dell'ammenda.
Testo in vigore dal 14 gennaio 1929 al 10 aprile 1969
