In attesa delle disposizioni di riforma della finanza regionale, i finanziamenti di parte corrente previsti da leggi statali per interventi rientranti nelle materie di competenza regionale confluiscono nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, salvo quanto disposto dal comma 3 per il fondo nazionale trasporti e per il fondo sanitario nazionale. Alla prima determinazione delle somme destinate a confluire nel fondo di cui al comma 1, si provvede, salvo quanto previsto nel presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata Conferenza. Al fine di valutare l'opportunita', per le regioni a statuto ordinario, di procedere all'accorpamento nel fondo comune dei flussi correnti del fondo nazionale trasporti e del fondo sanitario nazionale e' istituita, nell'ambito della Conferenza, una commissione composta dai Ministri per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dei trasporti, nonche' da quattro presidenti delle regioni, con compiti di istruttoria e di verifica, tra l'altro, dello stato di attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151.

Testo vigente dal 22 giugno 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-14;158~art2 · fonte del testo

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