Corte costituzionale

Ordinanza n. 257/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1999 · relatore Cesare Mirabelli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18

del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di

coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso

con ordinanza emessa il 9 ottobre 1998 dalla Corte di cassazione sul

ricorso proposto da Donato Di Natale, iscritta al n. 65 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visto l'atto di costituzione di Donato Di Natale;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da un ufficiale di

polizia giudiziaria, il quale aveva proposto ricorso contro la

decisione della commissione di disciplina di secondo grado per gli

ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che lo aveva ritenuto

responsabile di illecito disciplinare applicando la sanzione della

sospensione dall'impiego per un mese, la Corte di cassazione, con

ordinanza emessa il 9 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento

all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 (inseriti nel

capo III del titolo I, delle disposizioni relative alla polizia

giudiziaria) del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale);

che le disposizioni denunciate regolamentano le sanzioni, il

procedimento ed i ricorsi disciplinari per gli ufficiali e gli agenti

di polizia giudiziaria relativamente alle trasgressioni che si

riferiscono all'esercizio di tali loro funzioni, stabilendo, in

particolare: che competente a giudicare dell'azione disciplinare,

promossa dal procuratore generale presso la corte d'appello nel cui

distretto l'ufficiale o l'agente presta servizio, è una commissione

composta da due magistrati, nominati dal consiglio giudiziario, e da

un ufficiale di polizia giudiziaria, nominato dall'amministrazione di

appartenenza dell'incolpato (art. 17); che contro la decisione della

commissione può essere proposto ricorso a una commissione di secondo

grado, la quale ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed

è composta da due magistrati, nominati dal Consiglio superiore della

magistratura, e da un ufficiale di polizia giudiziaria appartenente

alla stessa amministrazione dell'incolpato; che contro le decisioni

di secondo grado può essere direttamente proposto ricorso per

cassazione per violazione di legge (art. 18);

che il giudice rimettente ritiene che le commissioni di

disciplina siano da qualificare come giudice speciale, la cui

istituzione è vietata dall'art. 102, secondo comma, della

Costituzione, essendo ammesso nei confronti delle decisioni della

commissione centrale esclusivamente ricorso per cassazione per

violazione di legge, e non invece gli ordinari rimedi giurisdizionali

previsti per i provvedimenti amministrativi; le commissioni, inoltre,

configurerebbero un giudice speciale di nuova istituzione, non

salvaguardato dalla VI disposizione transitoria e finale della

Costituzione, in quanto in precedenza le sanzioni disciplinari nei

confronti degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria erano

applicate direttamente dal procuratore generale presso la corte

d'appello (si veda l'art. 229 cod. proc. pen. del 1930);

che la parte privata, ricorrente nel giudizio principale, si è

costituita nel giudizio dinanzi alla Corte, per sostenere la

fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione,

questa Corte, esaminando una questione identica, con la sentenza n.

394 del 1998 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.

18, comma 5, del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271: ossia di quella, tra

le disposizioni denunciate, che valeva a configurare come

giurisdizionale, anziché come amministrativa, l'attività delle

commissioni di disciplina, prevedendo che contro le decisioni della

commissione centrale potesse essere direttamente proposto ricorso per

cassazione per violazione di legge;

che, essendo venuta meno, a seguito della dichiarazione di

illegittimità costituzionale, la disposizione dalla quale derivava

il vizio denunciato dal giudice rimettente, la questione ora proposta

deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 16, 17 e 18 del d.lgs. 28

luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e

transitorie del codice di procedura penale), sollevata, in

riferimento all'art. 102, secondo comma, della Costituzione, dalla

Corte di cassazione con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:257 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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